Permessi studio, quante ore spettano al lavoratore e in quali casi se ne può fare richiesta? Guida aggiornata su uno dei più importanti strumenti a disposizione dello studente lavoratore.
Grazie ai permessi studio riconosciuti dalla legge n. 300 del 1970 il lavoratore dipendente ha diritto ad astenersi dallo svolgere attività lavorativa per dedicarsi alla propria formazione. Il tutto senza andare a intaccare sulla busta paga, in quanto i permessi studio sono retribuiti al 100%.
Tuttavia esistono dei limiti e delle regole ben precise, stabilite tanto dalla suddetta legge quanto dai singoli contratti collettivi. Ad esempio, per godere dei permessi studio riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro subordinato, è necessario che questi siano necessari ai fini del conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti.
Esiste poi un numero di ore da non superare: nel dettaglio, si tratta di 150 ore di diritto allo studio nell’arco dei 3 anni, soglia che in alcuni casi può essere anche oltrepassata.
A tal proposito, vista l’importanza di un tale strumento che consente di godere di più ore al giorno da dedicare allo studio, ecco una guida completa per il lavoratore con tutto quello che serve sapere a riguardo.
Cosa sono i permessi studio
È l’articolo 10 della legge 300/1970 a disciplinare i caratteri generali dei permessi studio; per le modalità di esecuzione, però, il lavoratore deve fare riferimento al proprio contratto nazionale del lavoro, in quanto questi possono prevedere un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
È nel Ccnl, dunque, che vengono specificate le ore di permesso che si possono richiedere durante l’anno, così come le istruzioni per la richiesta.
Gli aspetti essenziali dei permessi studio, che di seguito vi spiegheremo in maniera approfondita sono:
- chi può richiederli: i lavoratori studenti iscritti alle scuole di istruzione legalmente riconosciute o a un corso di formazione professionale;
- durata: dipende dal Ccnl, ma la prassi consolidata prevede 150 ore fruibili in 3 anni;
- quando chiederli: si possono usare solo per la frequenza a corsi o esami, e non per la preparazione dell’esame.
Possono usufruire di questi permessi di studio tanti lavoratori studenti che vogliano elevare non solo la loro cultura, ma anche cercare di aumentare il loro grado nell’azienda. Si tratta di permessi retribuiti; se vi trovaste nella condizione di dover richiedere dei permessi per motivi di studio, quindi, non vi verrà tolto il giorno di paga.
Requisiti
Il diritto di usufruire dei permessi di studio è concesso a tutta la categoria dei lavoratori studenti.
Viene considerato lavoratore studente chi è iscritto e frequenta corsi, con frequenza regolare, in istituti di scuole di istruzione primaria e secondaria.
È “lavoratore studente” anche chi frequenta dei corsi professionali, sia presso enti statali che paritari, autorizzati al rilascio di titoli di studio legali. Nel caso in cui si rientrasse in una di queste categorie si potranno richiedere dei permessi di studio per assentarsi dal lavoro.
Possono usufruire del permesso studio anche i lavoratori che per svariati motivi sono andati fuori corso.
Non tutte le tipologie di contratto però permettono di fare richiesta per questi permessi di studio. Se ne può godere, infatti, solamente per un contratto a tempo indeterminato, sia full che part-time.
Non possono usufruire del permesso studio i lavoratori a tempo determinato, coloro che hanno un contratto a progetto o che lavorano con Partita Iva. In questi casi infatti il lavoro ha un giorno di fine e non possono essere rilasciati permessi di studio quando il lavoratore non ha una situazione contrattuale stabile.
Per il lavoratore con contratto a termine è però possibile beneficiare del permesso retribuito solo nei giorni in cui deve sostenere un esame.
Quante ore spettano
A stabilire quante ore vengono concesse col permesso di studio sono i singoli contratti collettivi nazionali (Ccnl). Ogni contratto ha infatti delle specifiche clausole che regolano questo punto.
La normativa stabilisce però che l’ammontare massimo di ore per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali, concesse al 3% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio. Solo nel caso in cui il lavoratore debba conseguire un titolo in una scuola dell’obbligo allora il permesso di studio può salire fino a 250 ore annuali.
Se un corso professionale quindi dovesse durare 300 ore ripartite su 2 anni solari, allora si può provvedere a concedere 300 ore di permesso e si potranno richiedere i permessi per i 2 anni del percorso.
Quali corsi sono ammessi
I permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi che si svolgano in concomitanza con l’orario di lavoro. Ci teniamo a precisare questo dato, anche se sembra piuttosto banale, dal momento che non per tutti i lavoratori è scontato.
Dunque per richiedere e ottenere questi permessi di studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso durante l’orario lavorativo.
Non si possono in alcun modo chiedere permessi di studio per:
- corsi a frequenza serale, in caso l’orario di lavoro non coincida con l’orario di svolgimento del corso;
- corsi telematici, poiché non hanno un orario di frequenza obbligatorio e soprattutto non comportano uno spostamento.
Non è quindi possibile richiedere dei permessi di questo tipo per le ore di studio necessarie alla preparazione di un esame. Per lo stesso motivo non spettano nei casi in cui serva prepararsi in vista di un concorso pubblico.
Permessi studio per insegnanti e Ata: come fare domanda
Per quanto riguarda insegnanti e Ata il contratto Istruzione e Ricerca stabilisce delle regole ben precise per la richiesta dei permessi studio.
Nel dettaglio, docenti e personale Ata che vogliono farne richiesta devono presentare la domanda entro il mese di novembre (secondo la scadenza indicata annualmente dal ministero dell’Istruzione e del merito) così da beneficiare delle 150 ore di permesso usufruibili nel corso dell’anno solare (quindi da gennaio a dicembre).
Nel caso del personale della scuola la richiesta dei permessi studio va presentata alla segreteria della scuola in cui si presta servizio; sarà questa poi a inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Perché per gli insegnanti e il personale Ata c’è tempo fino a novembre per fare richiesta? Questo perché il Ccnl Scuola stabilisce che per ogni provincia il personale avente diritto ai permessi studio non può essere superiore al 3% del totale del personale in servizio.
Per questo motivo gli Usp ogni anno pubblicano una graduatoria a seconda del numero dei posti a disposizione, così da garantire la trasparenza dell’operazione.
Gli altri diritti dei lavoratori studenti
I lavoratori studenti hanno poi anche altri diritti, oltre alla possibilità di richiedere permessi di studio. Prima di tutto possono fare richiesta di essere inseriti in turni lavorativi che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
Inoltre, non sono tenuti al lavoro straordinario, né a coprire turni nei giorni festivi e di riposo.
Possono inoltre essere richiesti dei permessi giornalieri per sostenere gli esami e discutere la tesi. In tal caso non sono previsti limiti di tempo: il permesso può essere preso per l’intera giornata, purché venga presentato un attestato dell’effettiva presenza all’esame o alla discussione della tesi.
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