Dal 22 giugno 2022 entrano in vigore nuove norme sul pignoramento, prevedono maggiori oneri per il creditore e se non seguite portano all’inefficacia dell’atto
Dal 22 giugno 2022, in forza delle nuove disposizioni sul processo civile, legge 206/2021, entrano in vigore le nuove norme sul pignoramento presso terzi, che prevedono maggiori oneri per i creditori.
Il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione forzata che viene eseguita non nei confronti del debitore principale, ma nei confronti di soggetti terzi che sono in possesso dei beni del debitore.
Con la locuzione “pignoramento presso terzi” si intendono in realtà due diverse situazioni tipo:
- il pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di soggetti terzi (ad esempio una quota della pensione, in questo caso il terzo presso cui si esegue il pignoramento è l’Inps o altro ente che gestisce la pensione);
- l’espropriazione di beni mobili del debitore ,che sono però nella disponibilità di soggetti terzi (ad esempio somme presso la banca).
Con la riforma del processo civile si è provveduto alla modifica dell’articolo 543 del Codice di procedura civile, inserendo due nuovi commi, che regolano proprio il pignoramento presso terzi. Vediamo cosa cambia dal giorno 22 giugno 2022.
Pignoramento presso terzi: la normativa vigente
La legge che modifica le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi è entrata in vigore il 24 dicembre 2021, la stessa norma prevede che le novità introdotte saranno efficaci dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Di conseguenza, il termine entro il quale le persone che vogliono eseguire il pignoramento presso terzi devono adeguarsi alla nuova legge cade proprio il 22 giugno. La previsione normativa antecedente prevede semplicemente la preventiva notifica dell’atto al debitore principale e al terzo presso il quale deve essere eseguito il pignoramento.
L’atto, in base alle disposizioni del codice di procedura civile, deve contenere tutti i dati relativi al pignoramento.
- nel comma due si specifica che il creditore deve effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente per territorio, deve inoltre indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore/legale;
- il numero 4 del comma 2 prevede la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 (dichiarazione di riconoscimento di esistenza del credito) al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata;
- il comma 3 stabilisce che nell’atto deve essere indicata anche la data dell’udienza di comparizione la cui fissazione deve rispettare i criteri prescritti dall’articolo 501 del codice di procedura civile;
- Il comma 4 ricorda al terzo che, nel caso in cui non effettui tale dichiarazione nei termini previsti, sarà invitato a renderla in udienza; se non compare in udienza o pur comparendo non rende la dichiarazione ex articolo 547, i fatti si riterranno non contestati. Inoltre prevede che l’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito l’ultima notifica, consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione. Quest’ultimo deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione:
- nota di iscrizione a ruolo;
- copie conformi dell’atto di citazione;
- titolo esecutivo;
- precetto.
A questo punto l’ufficiale giudiziario forma il fascicolo dell’esecuzione.
Cosa cambia con la riforma del pignoramento presso terzi?
Le novità all’articolo 543 del cpc sono contenute nei commi 5 e 6 aggiunti con la riforma del processo civile. Dopo il comma quattro, la nuova procedura prevede l’inserimento ex novo di due nuovi commi con nuovi adempimenti a carico del creditore.
Il comma 5 prevede che il creditore entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento debba notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo indicando il numero di ruolo assegnato; inoltre deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso e/o il mancato deposito dell’avviso nel fascicolo rendono il pignoramento inefficace.
Nel caso in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi (comma 6), la procedura deve essere effettuata nei confronti di tutti i terzi. In caso contrario, la stessa esplica la sua efficacia solo nei confronti dei terzi per i quali è stata correttamente eseguita la notifica.
In base a quanto emerge dalla relazione illustrativa alla legge di riforma del processo civile, i nuovi adempimenti hanno l’obiettivo di consentire una celere liberazione dei beni da sottoporre a pignoramento evitando il ricorso al giudice dell’esecuzione. Nella relazione si sottolinea che l’obiettivo è snellire soprattutto le procedure in cui sono coinvolti soggetti pubblici, ad esempio l’Inps, che interviene nel caso in cui siano pignorate quote di pensioni.
Infine, deve essere ricordato che l’articolo 246 del cpc prevede che, dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo assuma gli obblighi del custode, ma deve ritenersi che il mancato rispetto di tutti gli obblighi di notifica faccia cadere gli effetti del pignoramento e quindi anche gli adempimenti previsti a carico del «custode».
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