PIR intestato a minorenne, vincoli per i genitori

Anna Maria D’Andrea

10 Maggio 2018 - 15:59

Nessun limite di età per i PIR, che possono essere intestati anche a minorenni. Sono da valutare, tuttavia, i vincoli e le condizioni previste per il genitore, titolari dell’usufrutto legale delle somme.

PIR intestato a minorenne, vincoli per i genitori

Anche i minorenni possono essere titolari di un PIR: la legge non prevede particolari limiti di età per i soggetti titolari dei piani di risparmio a lungo periodo.

Intestare un PIR ad un minore, tuttavia, comporta alcuni vincoli per i genitori e, in genere, per gli usufrutturari delle somme e dei valori detenuti.

Come noto infatti ciascun soggetto può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo periodo per volta e tale requisito, fondamentale al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali sui redditi prodotti, è di particolare rilevanze nella fattispecie in cui il PIR sia intestato al minore.

Le indicazioni sul caso specifico sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 3 del 26 febbraio 2018 ha analizzato punto per punto regole, requisiti e vincoli per beneficiare dell’esenzione fiscale sui PIR.

PIR intestato a minorenne: nessun vincolo di età

Anche un minorenne può essere titolare di un PIR: la norma istitutiva del regime fiscale agevolato dei piani individuali di risparmio a lungo termine, prevista dalla Legge di Bilancio 2017, non prevede vincoli specifici legati all’età dell’intestatario del piano.

Così, interpretando in maniera estensiva le volontà del Legislatore che con i PIR punta a dare nuove opportunità di risparmio e investimento alle famiglie e nuove fonti di credito per le imprese, sia il MEF nelle sue linee guida che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2018 hanno aperto alla possibilità di detenzione degli investimenti agevolati anche ai minori di 18 anni.

Anche un minore, persona fisica che opera fuori dall’attività di impresa, può rivestire la qualifica di titolare di PIR. Tuttavia è necessario leggere la norma in coordinato con quanto previsto dal TUIR, all’articolo 4, in merito a determinazione del reddito per i figli minori.

Quali vincoli per i genitori usufruttuari del PIR

Nel caso di PIR intestato ad un soggetto minorenne, il genitore è considerato ai fini fiscali come il titolare dell’usufrutto delle somme e dei valori detenuti. Questo è quello stabilito dall’articolo 4 del TUIR e che comporta alcuni vincoli e criticità.

La norma istitutiva dei PIR prevede che ciascun soggetto non possa esser titolare di più di un piano di risparmio contemporaneamente: il principio di unicità dei PIR comporta che l’usufruttuario non potrà essere titolare contemporaneamente di un altro piano di risparmio.

Nel caso di PIR intestato al figlio minorenne, il vincolo di unicità riguarderà ambedue i genitori, in quanto il TUIR stabilisce che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Soltanto se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.

In tal caso, in sede di costituzione del PIR, l’usufruttuario dovrà dichiarare all’intermediario di non esser titolare di un altro piano a lui intestato e, inoltre, di non essere già usufruttuario di redditi che beneficiano del regime fiscale agevolato.

Se, al contrario, i redditi dei minori non sono soggetti ad usufrutto, la richiesta di costituzione del PIR dovrà essere effettuata dal soggetto delegato ad operare per le posizioni intestate al minore. In questo caso, il soggetto delegato può anche essere intestatario di un proprio PIR.

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