Cosa sono e come funzionano i Piani Individuali di Risparmio? La guida alle novità normative e al regime di tassazione agevolato dei Pir.
Il Piano Individuale di Risparmio (Pir) è un nuovo strumento finanziario introdotto in Italia a partire dal 1° gennaio 2017, attraverso i commi 100-114 della legge di Bilancio 2017. Si tratta, per la precisione, dei “piani individuali di risparmio a lungo termine” (Pir), in quanto costruiti per un orizzonte temporale lungo. Difatti, la tassazione fiscale agevolata scatta solo dopo il quinto anno.
I Piani di Risparmio Individuale, infatti, prevedono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine.
Ecco soggetti beneficiari, requisiti e meccanismo di tassazione agevolata dei piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir).
Piani di Risparmio Individuali Pir: soggetti beneficiari e requisiti
Per capire cosa sono e come funzionano i Piani di Risparmio Individuale e qual è il meccanismo di tassazione agevolata che viene applicato, partiamo dall’analisi normativa di questo strumento finanziario introdotto dalla legge di Stabilità 2017.
I commi 100-114 della legge di Bilancio 2017 stabiliscono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti dai seguenti contribuenti:
- persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale;
- che effettuano investimenti in Pir, ovvero Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.
Tali Piani Individuali di Risparmio Pir per beneficiare dell’esenzione fiscale con conseguente tassazione agevolata devono:
- essere detenuti per almeno 5 anni;
- investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all’anno e di 150mila euro nel quinquennio;
- essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione residenti in Italia, i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.
I redditi derivanti da investimenti in Pir sono esenti in quanto redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria derivanti da investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine.
Tassazione agevolata Pir 2017: vantaggi fiscali dei piani di risparmio individuali
Il vantaggio più importante è la tassazione agevolata. Attualmente in Italia abbiamo due aliquote diverse sul rendimento degli strumenti finanziari a seconda che si tratti di:
- titoli di Stato per i quali la tassazione fiscale viene applicata con aliquota del 12,50%;
- strumenti finanziari privati quali azioni e obbligazioni per i quali la tassazione fiscale viene applicata con aliquota del 26%.
Nell’ambito dei Piani di Risparmio Individuali, il reale vantaggio fiscale è dato dal fatto che il risparmiatore che detiene il Pir per almeno cinque anni viene completamente esonerato dal pagamento delle imposte e tasse previste sul capital gain, eccezion fatta per l’imposta di bollo del 2 per mille sugli strumenti finanziari diversi dai conti correnti bancari e postali (cosiddetta “mini patrimoniale”).
Piani Individuali di Risparmio Pir: quali svantaggi?
A livello di svantaggi, i Piani Individuali di Risparmio presentano dei costi di gestione molto elevati, rendendo i Pir meno convenienti di altri strumenti di risparmio quali gli ETF.
Altro svantaggio importante potrebbe essere quello legato al rischio. I Pir sono pensati per sostenere le «imprese per le quali è maggiore il fabbisogno finanziario e che hanno maggiori difficoltà a reperire risorse tramite il canale bancario». Il risparmiatore deve quindi valutare con grande attenzione la composizione del proprio Piano Individuale di Risparmio e valutarne compiutamente opportunità e rischi.
Differenza tra Pir e plusvalenze da partecipazioni qualificate
La normativa sui Piani di Risparmio Individuale esplicita la differenza tra questa forma di risparmio e conseguente tassazione agevolata e ciò che prevede la normativa in materia di tassazione plusvalenze.
In particolare:
«Per beneficiare dell’esenzione non deve trattarsi di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni - articolo 67, comma 1, lett. c) del Tuir). Nell’ambito delle partecipazioni qualificate si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria: numeri 1 e 2 dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile)».
La composizione dei Piani Individuali di Risparmio
Altra precisazione importante è quella sulla composizione dei Pir.
Il comma 102 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 prevede in ciascun anno solare di durata del Piano Individuale di Risparmio:
-
- l’investimento per almeno il 70% del valore complessivo (per almeno i due terzi dell’anno) delle somme o dei valori destinati in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia;
- l’investimento per almeno il 30% della predetta quota del 70% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Il successivo comma 103 precisa, inoltre, che «non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti».
Le somme o valori destinati nel Pir a lungo termine non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. Paesi Black List).
Pir e gestione delle minusvalenze
La normativa sui piani di risparmio individuale prevede che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi, realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano, sono deducibili dalle plusvalenze realizzate nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso a partire dal medesimo periodo d’imposta e non oltre il quarto, nell’ambito di un rapporto di cui sia titolare la medesima persona fisica, come riportato anche nella relazione governativa alla chiusura del Piano di Risparmio Individuale.
Questo a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del Tuir).
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