I PIR, piani individuali di risparmio, prevedono importanti vantaggi fiscali per l’investitore: il tutto nel rispetto di determinati requisiti di durata, soggettivi e di composizione dell’investimento.
Il principale vantaggio di investire in PIR consiste, senza dubbio, nel regime fiscale agevolato che il Legislatore ha scelto di introdurre per i contribuenti che scelgono di canalizzare i propri risparmi nei piani individuali di risparmio.
La raccolta di PIR ha superato le aspettative e oggi rappresenta una delle chiavi possibili per la ripresa della competitività delle imprese nonché un innovativo strumento di risparmio per le famiglie.
I redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria derivanti dai PIR godono del regime di esenzione totale per il quale, tuttavia, è necessario il rispetto di determinate condizioni, pena la decadenza dall’agevolazione fiscale, la recapture delle imposte dovute comprensive di interessi.
Alle stesse condizioni, i piani individuali di risparmio sono esenti dall’imposta di successione.
Con l’introduzione delle agevolazioni fiscali per chi investe in PIR sono stati stabiliti specifici requisiti, di natura soggettiva, temporale e relativa alla stessa composizione dell’investimento.
Nel caso di fuoriuscita dal regime di esenzione totale dei redditi derivanti dai PIR sarà necessario versare le imposte sui redditi prodotti entro i termini di scadenza ordinari; alle imposte si aggiungono gli interessi maturarti ma sulle stesse non si applicano le sanzioni.
I chiarimenti interpretativi ed operativi sia in merito all’esenzione fiscale sugli investimenti in PIR che ai requisiti e ai casi in cui è previsto il recupero delle imposte sono contenuti, oltre che all’articolo 1, commi da 100 a 114 della Legge di Bilancio 2017, in due documenti: le linee guida MEF e la circolare n. 3/E 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia non mancano dubbi e criticità e soprattutto gli interrogativi delle famiglie che si chiedono se investire in PIR conviene davvero.
Come investire in PIR senza pagare le imposte
In primo luogo, è necessario chiarire chi può investire in PIR e beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 ed estese, dall’ultima manovra, anche alle società immobiliari.
Requisito soggettivo per poter costituire un PIR è essere una persona fisica residente nel territorio dello Stato; sono quindi esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali sugli investimenti le persone giuridiche.
I benefici fiscali degli investimenti in piani individuali di risparmio sono stati pensati esclusivamente le persone che operano fuori dall’esercizio di attività di impresa e commerciale; non sono previsti limiti di età e anche i minori possono essere titolari di un PIR.
Ciascuna persona fisica non potrà essere titolare di più di un PIR: uno alla volta ma non uno solo per tutta la vita.
In sostanza, il contribuente intestatario del piano di risparmio potrà chiuderlo e costituirne uno nuovo, anche nello stesso periodo d’imposta nel rispetto dei limiti di importo previsti.
Al requisito soggettivo si aggancia, inoltre, il requisito temporale: sarà necessario detenere l’investimento in PIR, costituito presso un intermediario abilitato, per almeno cinque anni ed inoltre, alla data di costituzione o trasferimento del piano individuale di risparmio, sarà necessario essere residenti in Italia.
PIR: limiti e composizione dell’investimento
Ciascun investitore potrà destinare al proprio PIR somme o valori di importo non superiore a 30.000 euro per ciascun anno solare; limite che, complessivamente, è pari a 150.000 euro.
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto, oltre a requisiti di durata e soggettivi, specifiche indicazioni circa la composizione dell’investimento:
- in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme e i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stabili organizzazioni residenti in Italia;
- il 30 per cento del 70 per cento del valore complessivo del PIR, inoltre, dovrà essere investita obbligatoriamente in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- non si potrà investire più del 10 per cento del totale delle somme e dei valori destinati al piano in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (limite di concentrazione);
- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Quando i non residenti evitano il recupero delle imposte
Se è vero che per beneficiare delle agevolazioni fiscali sui PIR sarà necessario essere fiscalmente residente in Italia e che, in caso di trasferimento sarà necessario versare imposte e interessi, il MEF ha aperto ad un’interpretazione più flessibile del requisito di residenza.
Le linee guida del Ministero riportano quanto segue:
“l’investitore che ha trasferito la residenza all’estero potrebbe, però, mantenere l’investimento, anche dopo il trasferimento, in modo tale che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni. Ciò consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero a tassazione previsto dal comma 107 ai redditi degli strumenti che, al momento del trasferimento, non hanno compiuto l’holding period purché gli strumenti stessi siano detenuti per un periodo di tempo non inferiore al quinquennio”
La deroga alla “recapture”, ovvero il recupero delle imposte ed interessi in caso di trasferimento della residenza all’estero, sembra sottendere che nel caso in cui l’investitore titolare del PIR dovesse confermare la propria “fiducia” in Italia, continuerà ad applicarsi l’esenzione sui redditi esenti percepiti.
Deroga che, tuttavia, non riguarderà quelli futuri che quindi saranno sottoposti ad ordinaria tassazione.
In sostanza, venendo meno uno dei requisiti previsti (la residenza fiscale in Italia) il PIR si chiude ma gli strumenti finanziari permangono al fine di consolidare il regime di esenzione
L’apertura del MEF e la deroga al recupero a tassazione per i non residenti che mantengono l’investimento in PIR è stata oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, rimandando all’apposito documento di prassi, di seguito si specifica un ulteriore caso particolare.
Nel caso in cui la persona fisica trasferisca nuovamente la residenza fiscale in Italia, conferendo in un “nuovo” PIR gli strumenti che stanno completando il quinquennio, si ritiene che agli stessi non si applichi la recapture, ovvero il recupero di imposte e interessi.
Sul tema, tuttavia, il dibattito tra gli operatori di categoria e l’Amministrazione Finanziaria è tutt’altro che chiuso: la finestra aperta dal MEF per i non residenti ha causato notevoli criticità che la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha risolto solo in parte.
Quando si decade dal regime di esenzione fiscale: recapture delle imposte sui PIR
Come si avrà avuto modo di notare, beneficiare dell’esenzione fiscale sugli investimenti in PIR prevede il rispetto di requisiti vincolanti e stringenti.
Secondo quanto stabilito dal comma 106 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2017, non è ammessa la cessione o rimborso dei PIR prima dei cinque anni.
In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, i redditi percepiti non saranno più assoggettati al regime di detassazione ma sarà invece necessario versare le imposte dovute secondo le regole ordinarie.
Nel caso di cessione o rimborso è prevista la possibilità di permanere nel regime agevolato previsto dal PIR se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E del 28 febbraio 2018, il mancato rispetto dei requisiti sopra elencati (residenza, vincolo temporale, requisiti oggettivi e di composizione dell’investimento) comporta l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, comprensive di interessi.
Il versamento dovrà essere effettuato dall’intermediario presso cui è stato aperto o trasferito il piano, secondo le scadenze per il versamento delle imposte periodiche sui redditi (ovvero entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di decadenza), utilizzando il codice tributo istituito dalle Entrate con la risoluzione 21/E del 9 marzo 2018.
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