Si può prendere l’indennità di disoccupazione mentre si è impegnati in un percorso di studi o di formazione? Facciamo chiarezza.
L’indennità di disoccupazione conosciuta come Naspi è compatibile con le attività di studio e formazione. Tant’è che la Naspi si può percepire, senza alcuna riduzione, anche nel periodo in cui si è impegnati in un tirocinio, perfino se retribuito.
Bisogna però fare chiarezza sul fatto che l’intenzione di avviare o riprendere un percorso di studi non dà automaticamente diritto alla Naspi. Ad esempio, chi si dimette per ragioni di studio non può comunque chiedere l’indennità di disoccupazione, in quanto tale decisione è da imputare alla volontà del lavoratore e non del datore di lavoro. Riassumendo, le dimissioni per ragioni di studio non configurano la giusta causa e di conseguenza non si ha diritto all’indennità di disoccupazione.
Fatta chiarezza su tale aspetto, possiamo approfondire il tema della compatibilità tra le attività di studio, come pure l’Erasmus, con la percezione della Naspi, facendo chiarezza su eventuali situazioni di incompatibilità.
Si può prendere la Naspi mentre si studia?
Durante la percezione della Naspi si può decidere di avviare una nuova attività di studio e formazione senza mettere a rischio il diritto all’indennità di disoccupazione. Quindi, a differenza di quanto succede quando si avvia una nuova attività lavorativa, il godimento della Naspi non è a rischio quando si studia.
La frequenza a un corso di studio o formazione, d’altronde, rientra tra le casistiche che permettono il mantenimento dello stato di disoccupazione. In tal caso, infatti, non è neppure obbligatorio sottoscrivere il patto di servizio con il centro per l’impiego.
Ed è importante chiarire che neppure eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a un corso di studi e formazione incidono negativamente sulla Naspi.
Compatibilità Naspi con borse di studio e tirocini
Cosa succede se durante un’attività di studio si rientra tra i beneficiari di una borsa di studio? Per la Naspi non ci sono conseguenze, visto che l’indennità di disoccupazione è compatibile e, soprattutto, cumulabile con borse di studio.
Lo stesso vale per coloro che sono impiegati in un tirocinio retribuito. Tale attività, infatti, si configura a tutti gli effetti come un’attività formativa: non bisogna dunque commettere l’errore di considerarla come fosse un’attività di lavoro subordinato.
Per questo motivo, anche se i redditi derivanti da tirocini, stage, borse lavoro e addestramento professionale sono assimilati al lavoro dipendente, questi non vengono considerati come tali e quindi sono pienamente cumulabili con l’indennità di disoccupazione (o anche con il reddito di cittadinanza). A conferma di quanto detto c’è la circolare Inps n. 174 del 23 novembre del 2017.
La Naspi si può percepire durante i periodi di Erasmus?
Altra casistica particolare riguarda gli studenti che partono all’estero per l’Erasmus. La domanda che questi potrebbero porsi riguarda il mantenimento del diritto alla Naspi in caso di soggiorno, per un periodo più o meno ampio, all’estero.
Ebbene, come chiarito dall’Inps, recandosi in un Paese Ue, o comunque in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto alla Naspi, purché nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie.
La partenza per l’Erasmus, dunque, non mette a rischio la percezione della Naspi.
Niente Naspi per chi si dimette per ragioni di studio
Concludiamo ritornando per un attimo sulle dimissioni per ragioni di studio. Potrebbe succedere, infatti, che un dipendente decida di lasciare il lavoro per dedicarsi a un’attività di studio o formazione.
Come visto sopra, però, anche se si tratta di una scelta del tutto legittima, e anche ragionevole, non rientra tra le situazioni che giustificano la giusta causa. Come noto, infatti, la Naspi a seguito di dimissioni spetta solo in presenza della giusta causa, ossia quando è il datore di lavoro ad aver spinto il dipendente a interrompere il rapporto di lavoro.
Non è appunto il caso delle dimissioni per ragioni di studio, a seguito delle quali non spetta alcuna indennità di disoccupazione. E tale diritto non si acquisisce neppure al termine di un periodo di stage o tirocinio visto che, come detto sopra, tali attività non sono considerate lavorative.
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