Il vicino che non cura il giardino crea non poche seccature e potenziali danni. Ecco cosa puoi fare quando rami e radici sono nella tua proprietà e in quali casi è possibile tagliarli direttamente.
Ognuno dovrebbe curare il proprio giardino anche tenendo conto dei vicini di casa, che hanno diritto a non essere molestati da sconfinamenti, cadute e quant’altro. Non sempre è così e non tutti i vicini si dimostrano collaborativi quando sentono delle lamentele, pertanto sempre più persone pensano direttamente di tagliare rami e radici nella proprietà e risolvere così il problema brevemente.
Tanti sono convinti di averne pienamente diritto in quanto rami e radici si trovano nella loro proprietà, mentre altri si mostrano più dubbiosi e temono di passare dalla parte del torto. In effetti, ognuno ha diritto a tutelare il proprio benessere, in particolar modo all’interno della proprietà privata, ma rami e radici di un albero altrui restano di proprietà del vicino.
Nonostante la grande mole di cause di vicinato, possiamo contare su una normativa piuttosto chiara e su una giurisprudenza solida per quanto concerne la crescita invadente di piante e similari. Vediamo quindi cosa prevede la legge, quando si possono tagliare rami e radici del vicino e come difendersi negli altri casi.
Posso tagliare i rami dell’albero del vicino?
I rami di un albero possono crescere notevolmente e invadere il terreno vicino anche se la pianta è stata posizionata rispettando le distanze legali. Non è una questione di poco conto, visto che i rami privano il proprietario del fondo della luce, possono danneggiare i suoi oggetti o persino causare danni alle persone. Nonostante ciò, non è possibile tagliare personalmente i rami.
Bisogna invece ricorrere al tribunale, al quale si può chiedere un provvedimento d’urgenza in caso di inottemperanza e danno imminente. Soltanto il giudice può obbligare il vicino a potare l’albero e eliminare i rami sconfinanti e perfino a rimuovere la pianta nel caso in cui sia stata posizionata troppo vicino al confine.
In causa civile, si ha comunque diritto a chiedere un risarcimento per i danni sopportati a causa dello sconfinamento dei rami. Non solo, se gli alberi danno dei frutti che cadono spontaneamente sul fondo vicino il proprietario di quest’ultimo ha diritto a tenerli per sé. Nel caso in cui, contro la legge, si procedesse alla recisione dei rami si rischierebbe invece un’accusa di danneggiamento.
Va precisato che la tolleranza del vicino su cui versano i rami non è mai un’attenuante, né permette al proprietario dell’albero di acquisire diritti per usucapione.
Posso tagliare le radici del vicino nella mia proprietà?
Non soltanto rami e fronde, anche le radici di alberi, piante e siepi possono sconfinare nel fondo vicino, causando disagi e possibili danni. Ovviamente, anche in questo caso è possibile rivolgersi al tribunale per ordinare la rimozione, ma si possono anche tagliare le radici. A differenza dei rami, infatti, le radici possono essere tagliate dal proprietario del fondo, come previsto dall’articolo 896 del Codice civile.
Per evitare possibili controversie sugli esiti della recisione, però, può essere utile preannunciare l’azione con una diffida inviata tramite pec o raccomandata a/r. Questa è soltanto una facoltà per il proprietario del fondo, che può anche preferire l’azione legale e la richiesta di risarcimento del danno. Quest’ultimo, infatti, è dovuto anche se il proprietario non ha tagliato autonomamente le radici, perché l’obbligo di custodia ricade sempre sul proprietario della pianta.
Il Codice civile non configura alcun obbligo a carico del proprietario del terreno su cui sconfinano le radici. L’installazione di barriere che impediscano il propagarsi delle radici o la loro recisione sono dei rimedi legali consentiti al proprietario e non imposti.
Attenzione alle multe
Le regole sopra citate sono contenute nel Codice civile e per questo valide a livello nazionale. Ciononostante, bisogna fare attenzione alle ordinanze e ai regolamenti locali, che spesso individuano limiti e divieti molto specifici in merito alla cura del verde. A chi non li rispetta possono essere comminate delle sanzioni, ma in ogni caso non potrà mai essere imposto di sopportare i rami o le radici del vicino sul proprio fondo.
Rimedi alternativi: citare in giudizio il proprietario dell’albero
Come anticipato, non è possibile tagliare i rami dell’albero del vicino, possibilità invece contemplata per quanto riguarda le radici. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, la soluzione non appare sempre come pratica. Il rimedio si pone infatti come un adempimento di un obbligo che ricade sul vicino di casa, concetto non apprezzato quando i rapporti non sono dei più ottimali. Oltretutto, la soluzione estrema ed esasperata potrebbe così limitare ulteriormente gli sforzi del proprietario dell’albero, consapevole che l’altro taglierà le radici da solo. In quest’ultimo caso ha però diritto a un rimborso per il servizio reso, eventualmente da pretendere in tribunale.
Ecco che, a seconda dei casi può apparire più conveniente adire da subito le vie legali. Come spiegato nell’ipotesi dei rami, per evitare di tagliare le radici è possibile rivolgersi direttamente al tribunale, con un ricorso presentato tramite il proprio avvocato. Il giudice ordinerà al proprietario dell’albero la rimozione di rami e radici sconfinanti, comminando una sanzione nel caso di mancato rispetto dell’obbligo. In tal proposito, bisogna ricordare che può essere chiesto al tribunale anche un provvedimento d’urgenza, se ci sono comprovate ragioni.
Oltretutto, in questa sede il vicino avrà modo anche di chiedere un risarcimento dei danni patiti a causa di questa situazione. I danni possono essere molteplici, dalla riduzione della luce fino ai danneggiamenti veri e propri di beni materiali. Il risarcimento può essere richiesto anche per le radici, a patto di non averle tagliate.
Quanto detto non si applica se l’albero in questione non è piantato alle distanze consentite dalla legge, ipotesi in cui è possibile chiederne direttamente la rimozione, che deve avvenire con il consenso del proprietario o per decisione del giudice. Qualsiasi altro rimedio al di fuori della causa civile è lecito se si limita a intervenire nel proprio terreno e sui propri beni, nel rispetto della normativa civile e urbanistica. L’installazione di strutture per proteggere il fondo dalle incursioni di rami e radici, per quanto legale, è difficilmente una strada conveniente, per costi, tempistiche ed eventuale necessità di permessi.
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