Posso togliere la casa all’ex coniuge che convive con il nuovo partner?

Ilena D’Errico

21 Dicembre 2024 - 23:37

L’ex coniuge convive con il nuovo partner nella casa familiare assegnata per i figli o donata dall’ex: quando è possibile riprendersi l’immobile.

Posso togliere la casa all’ex coniuge che convive con il nuovo partner?

Assistere alla nuova relazione dell’ex moglie o dell’ex marito è raramente piacevole, ma quando si instaura una nuova convivenza nella precedente casa matrimoniale la questione si complica. Bisogna partire dal presupposto che nessuno ha diritto a pronunciarsi sulla nuova relazione dell’ex coniuge, nemmeno quando comporta una convivenza o un secondo matrimonio. Ci sono tuttavia alcuni casi particolari che lasciano dei dubbi, relativi alla titolarità dell’immobile in cui vive la nuova coppia.

Si deve quindi distinguere principalmente tra la casa assegnata dal giudice all’ex moglie o all’ex marito e l’immobile donato. In tutti gli altri casi, infatti, non dovrebbe sorgere alcun tipo di dubbio, fatta eccezione per quanto riguarda i figli minori. Entrambi i genitori hanno diritto a coinvolgere i figli nella propria vita privata, inclusa la nuova relazione, purché stabile, duratura e non pregiudizievole per la prole. Tendenzialmente, non è possibile impedire che il nuovo partner dell’altro genitore viva con i figli, a meno che appunto ci siano valide ragioni per cui ciò potrebbe essere dannoso.

Dal punto di vista dell’immobile in cui va a vivere la nuova coppia, invece, l’ex coniuge potrebbe avere voce in capitolo e addirittura riprendersi la propria casa, quando assegnata o donata all’altro. Vediamo quando.

Casa assegnata all’ex coniuge e nuova convivenza

L’assegnazione della casa familiare viene determinata dal giudice come provvedimento per il benessere dei figli minori o comunque non autosufficienti dal punto di vista economico, né in grado di esserlo. Il beneficio del genitore collocatario è innegabile, ma è secondario e collaterale rispetto alle ragioni su cui si basa questo istituto. L’assegnazione avviene infatti per tutelare gli interessi e i diritti dei figli, andando inevitabilmente ad avvantaggiare, per così dire, il genitore collocatario.

Partendo da questo presupposto è facile intuire che l’instaurarsi di una nuova convivenza, ossia quando il nuovo partner del genitore assegnatario va a vivere nella casa familiare, non costituisce un presupposto per la revoca del provvedimento. Quest’ultimo è basato esclusivamente sui diritti della prole, pertanto non rilevano i rapporti tra gli ex coniugi né la situazione personale e finanziaria del genitore assegnatario.

Come anticipato, l’altro genitore potrebbe invece opporsi al trasferimento del partner dell’ex coniuge nella stessa abitazione dei figli, ma soltanto in presenza di oggettive e concrete ragioni e indipendentemente dall’immobile in questione. D’altra parte, l’assegnazione della casa familiare non è un provvedimento che serve a sostentare l’ex coniuge, sebbene rilevi nel calcolo del mantenimento. Per questo motivo anche il raggiungimento di una stabilità economica intuibile dalla convivenza non è rilevante.

L’altro genitore potrebbe così pensare quanto meno di chiedere al nuovo partner dell’ex coniuge un corrispettivo per l’uso dell’immobile, su cui non ha diritto. In realtà, la giurisprudenza ritiene insussistente questo diritto, dal momento in cui non c’è alcun pregiudizio economico per il proprietario dell’immobile.

Bisogna invece separare il caso in cui la nuova coppia vada a vivere in un’altra casa insieme alla prole, che in questo caso non avrebbe necessità della casa familiare assegnata al genitore collocatario. In un’ipotesi simile, pare giusto rivolgersi al giudice per una revisione del provvedimento, posto che sarà valutato l’interesse preminente dei minori.

Ex coniuge va a vivere con il nuovo partner nella casa donata

Completamente diversa rispetto all’assegnazione l’ipotesi in cui l’ex coniuge decida di convivere con il nuovo partner nella casa ricevuta in donazione dall’ex moglie o dall’ex marito. Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32682/2024), infatti, in questo caso possono ricorrere i presupposti dell’ingratitudine per la revoca della donazione.

La donazione dovrebbe infatti essere caratterizzata dalla riconoscenza di chi la riceve nei confronti del donante, che può revocarla in caso di ingratitudine. Quest’ultima non deve essere intesa nel senso comune del termine, bensì nei casi espressamente previsti dalla legge, in cui rientra l’ingiuria grave. Si tratta di una grave mancanza di rispetto, una lesione della rispettabilità del donante attraverso un comportamento palesemente in contrasto con l’onore e la rispettabilità dell’altro. Ebbene, secondo la Cassazione, convivere con il nuovo partner nella casa ricevuta in donazione dall’ex coniuge può integrare questo presupposto per la revoca.

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