Poste Italiane, se la consegna è in ritardo spetta sempre il risarcimento

Ilena D’Errico

1 Giugno 2024 - 18:28

Secondo la Corte di Cassazione ai consumatori spetta sempre un risarcimento del danno quando la spedizione è in ritardo (o addirittura non viene consegnata), che non può ridursi al rimborso.

Poste Italiane, se la consegna è in ritardo spetta sempre il risarcimento

L’ordinanza n. 8060/2024 della Corte di Cassazione è una pronuncia storica a tutti gli effetti, perché ribalta completamente un principio contrattuale che ha regolato i rapporti con i clienti da decenni. In particolare, si parla del risarcimento del danno in caso di ritardo nella consegna di una spedizione. Come alcuni già sapranno, la regolamentazione del servizio postale circoscrive il risarcimento al rimborso del costo per la spedizione, senza contemplare alcun altro danno.

Non è tutto, sono previste anche diverse deroghe alla responsabilità del gestore, che la Corte ha rilevato essere contrarie alle norme e pertanto irrilevanti. In altre parole, secondo gli Ermellini i danni causati dal ritardo o dall’omessa consegna della spedizione di Poste Italiane devono sempre essere risarciti, salvo circostanze davvero eccezionali. Ecco cos’ha stabilito l’ordinanza e perché è molto importante per tutti i consumatori.

Ritardo Poste Italiane, per la Cassazione spetta sempre il risarcimento

L’ordinanza citata della Corte di Cassazione ha completamente spazzato via le regole di riferimento per i servizi di Poste Italiane, esigendo l’applicazione della normativa civile. Il caposaldo in materia è senza dubbio l’articolo 1223 del Codice civile, che proprio riguardo al risarcimento del danno impone quanto segue:

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Il Codice civile chiarisce anche che in caso di ritardo resta dovuta la prestazione, oltre al risarcimento, mentre definisce l’inadempimento come un danno dal carattere permanente. Tornando al caso specifico, si parla di inadempimento quando la consegna non è avvenuta e, altrimenti, di ritardo.

In entrambi i casi, viste le obbligazioni contrattuali che vincolano le parti sussiste un diritto al risarcimento, il quale non è corrispondente al rimborso del costo sopportato. La legge richiede infatti che il risarcimento compensi la perdita subita a causa dell’operatore.

Verrebbe quindi da chiedersi per quale ragione è stato necessario l’intervento della Corte di Cassazione su un principio già consolidato. Il problema è che ci sono alcune opposizioni. In particolare, tanto la regolamentazione interna di Poste Italiane quanto il il Dpr n. 156/1973, oltre alla Carta di qualità del servizio pubblico postale, riconoscono al servizio particolari eccezioni.

In estrema sintesi, secondo queste fonti Poste Italiane godrebbe di specifiche esenzioni o limitazioni della responsabilità. Non sarebbe quindi tenuta a risarcire il danno causato da un evento straordinario o comunque imprevedibile e in caso di ritardo dovrebbe limitarsi a rimborsare il costo della spedizione.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, non è legittima l’applicazione di queste regole che contrastano con le norme imperative del Codice civile. Nell’ordinanza viene infatti chiarito che:

  • Poste Italiane deve sempre risarcire il danno, anche se dovuto a un evento imprevedibile, a meno che quest’ultimo sia del tutto esente dalla sua responsabilità;
  • la causa del danno, qualora imprevedibile (non attribuibile a un vero e proprio errore quanto più a una negligenza) incide sull’importo del risarcimento, ma questo non può comunque essere limitato ai soli costi di spedizione.

In realtà, non è la prima volta che la giurisprudenza cerca di mettere ordine sull’argomento. La Corte Costituzionale già nel 2002 ha stabilito l’illegittimità dell’esenzione di responsabilità riconosciuta al gestore, ritenuta un pregiudizio ingiusto. La Corte di Cassazione, sulla stessa scia, ha quindi contestato (quando le sono stati proposti ricorsi sull’argomento) anche l’illegittimità dell’equiparazione del risarcimento al solo rimborso.

La speranza è che i regolamenti vengano adeguati in conseguenza a questo ennesimo intervento giurisprudenziale, ma in ogni caso i consumatori hanno ulteriori basi per proporre ricorsi se non sono soddisfatti dal trattamento ricevuto. Naturalmente, vanno comunque rispettati i principi cardine in materia civilistica, ossia l’imputabilità del danno al gestore e il nesso causale tra la consegna omessa o in ritardo e il danno.

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