Prescrizione cartelle esattoriali nonostante la richiesta di pagamento

Nadia Pascale

17 Luglio 2023 - 11:46

Se la notifica della cartella esattoriale è nulla, la nullità si estende a tutti i provvedimenti successivi tra cui intimazioni di pagamento. A dirlo è la Corte di Giustizia Tributaria di Milano.

Prescrizione cartelle esattoriali nonostante la richiesta di pagamento

Cosa succede se l’Agenzia Entrate e Riscossione non prova la notifica della cartella di pagamento, ma invia ulteriori avvisi di pagamento successivi?
A dare la risposta è la Corte di Giustizia Tributaria di Milano con la sentenza 2612 del 2023 depositata l’11 luglio 2023.

Richieste di pagamento successive non sanano il difetto della prima notifica

Il caso: il contribuente riceve un’intimazione di pagamento avente ad oggetto due cartelle esattoriali (Iva e Irpef) relative a imposte dovuta per il 2006. Propone ricorso avverso tale intimazione di pagamento. Il ricorso è basato sul fatto che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto la cartella esattoriale e quindi a causa della mancata notifica la cartella deve essere ritenuta inesistente /nulla.

Il ricorrente eccepisce anche la nullità a cascata dell’intimazione di pagamento successiva, visto che la prima cartella esattoriale deve essere considerata nulla.

Secondo l’Agenzia delle Entrate e Riscossione il ricorso del contribuente doveva essere considerato inammissibile in quanto il ricorrente aveva già promosso opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottese all’intimazione impugnata, dimostrando quindi di essere a conoscenza di tali cartelle.

Il procedimento si era concluso in modo sfavorevole per il contribuente con sentenza n. 1886/2022 pubblicata in data 30/6/2022. Inoltre successivamente vi sono stati ulteriori notifiche di atti di riscossione relative alla stesse cartelle di pagamento che il ricorrente non ha impugnato e che di conseguenza sono diventati definitivi.

Agenzia Entrate e Riscossione deve provare la notifica, il difetto cade a cascata su tutti i provvedimenti successivi

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano non accoglie la tesi dell’Agenzia Entrate e Riscossione. In particolare sottolinea che la sentenza 1886 del 2022 non è entrata nel merito della questione e non ha affrontato il tema della notifica della cartella di pagamento.
In secondo luogo le cartelle di pagamento in oggetto sono relative al 2006 e ad oggi l’Agenzia Entrate e Riscossione non ha mai fornito la prova dell’avvenuta notifica e di conseguenza deve ritenersi che la cartella esattoriale sia inesistente/nulla e questo “difetto” cade a cascata su tutti i successivi provvedimenti che di conseguenza sono nulli, sebbene non singolarmente impugnati dal contribuente.

La Corte di Giustizia ricorda che i debiti Iva e Irpef si prescrivono in 10 anni dal momento in cui è dovuto il tributo o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione. Tali termini sono abbondantemente trascorsi quindi, nel caso in oggetto, andando a decadere il primo atto per la mancata prova della notifica, ne consegue che decadono le cartelle di pagamento successive e dei relativi tributi.

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