Il preventivo ha valore legale?

Ilena D’Errico

13 Gennaio 2024 - 19:54

Tutto quello che c’è da sapere sul valore legale del preventivo: quando è vincolante, la possibilità di modificarlo e di recedere.

Il preventivo ha valore legale?

Prima di ricevere qualsiasi prestazione o servizio si chiede al professionista un preventivo, talvolta reso in forma scritta e altre volte comunicato a voce. Il preventivo è importante per conoscere con anticipo i costi, capire se sono sostenibili e fare confronti per risparmiare.

Nell’ipotesi più semplice, il cliente accetta il preventivo e paga quanto dovuto in cambio del servizio concordato. Nulla al di fuori di quanto pattuito. Sappiamo, però, che nella realtà le cose sono molto diverse e gli inconvenienti all’ordine del giorno.

Il cliente può cambiare idea e non volere più ricevere il servizio oppure può essere il professionista a voler modificare i costi o le condizioni. Insomma, gli scenari sono dei più disparati e le parti si trovano ad affrontare non pochi disagi. Per sapere quali tutele ci sono a disposizione (essenzialmente la causa civile) bisogna però capire quando il preventivo ha valore legale.

Quando il preventivo vale come contratto

Il preventivo a livello legale è una proposta di contratto. Il professionista si impegna a fornire un certo servizio a un determinato costo, con le condizioni del caso (ad esempio, entro una scadenza).

All’inizio, dunque, il preventivo è soltanto una proposta contrattuale ma anticipa già un obbligo: il proponente deve offrire quel servizio a quelle condizioni se il cliente accetta entro la scadenza; infatti, il preventivo acquista valore di contratto proprio quando il cliente lo accetta.

Non si fa riferimento alla semplice conoscenza o presa visione del preventivo, ma a una vera e propria accettazione. Quest’ultima può avvenire in diversi modi, a seconda del mezzo usato. Può trattarsi di una firma sul preventivo scritto ma anche di un comportamento concludente (come lasciare l’auto al meccanico, far entrare l’idraulico in casa e così via).

Il preventivo è vincolante?

Come anticipato, il preventivo ha valore di contratto dall’accettazione, purché quest’ultima avvenga entro la scadenza. Da questo momento, entrambe le parti sono vincolate: una a pagare il compenso concordato e l’altra a eseguire la prestazione.

Anche perché, altrimenti, non avrebbe alcun senso di esistere questo passaggio aggiuntivo. Finché non c’è stata l’accettazione, però, le parti sono libere di cambiare idea. Il professionista può consegnare un altro preventivo (a meno che non si sia impegnato contrattualmente a preservare l’offerta per un certo periodo) e il cliente può rifiutarlo (o chiedere modifiche e così via).

Di conseguenza, se una delle parti non rispetta l’impegno può essere citata in giudizio per un risarcimento del danno patito e per l’adempimento (quantificabile in denaro). Questo, però, sempre che il preventivo sia stato accettato e che ci fossero presupposti per modificarlo o rifiutarlo.

Si può cambiare il preventivo?

Dal momento in cui si ha notizia dell’accettazione del preventivo, quest’ultimo non può più essere modificato tranne che in alcune eccezioni. Questo perché i contratti non possono essere modificati unilateralmente, se non quando previsto dalla legge o pattuito tra i contraenti.

Nel dettaglio, il preventivo può essere modificato anche dopo l’accettazione quando:

  • Contiene un errore riconoscibile dalla controparte (un prezzo eccessivamente basso, l’incomprensione riguardo a elementi essenziali);
  • nell’esecuzione del contratto di appalto il costo dell’opera subisce variazioni superiori a un decimo del prezzo il preventivo può essere modificato per l’eccedenza;
  • nell’esecuzione del contratto di appalto, in caso di “difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili” che rendono l’esecuzione eccessivamente onerosa, il prestatore può chiedere in aggiunta un equo compenso.

Dunque, il professionista non può cambiare prezzo al di fuori di queste ipotesi, a meno che abbia il consenso del cliente. Quest’ultimo ha quindi diritto ad agire in giudizio per ottenere il rimborso di quanto pagato indebitamente e un risarcimento per i danni patiti, a seconda dei casi.

Si menziona che gli avvocati, invece, possono aggiungere al preventivo tutte le somme dovute per questioni subentrate che rendono la difesa più onerosa.

Si può recedere dal preventivo?

La natura contrattuale del preventivo accettato ha valore vincolante anche per il cliente, che ha comunque un certo diritto di recesso, fermo restando l’obbligo di pagare per tutte le prestazioni già ricevute e le eventuali spese sostenute dal professionista.

Se il preventivo contiene una penale, il cliente è tenuto a pagarla (a meno che il professionista vi rinunci). Il cliente può quindi essere citato in giudizio per l’adempimento riguardante tutto ciò che è stato già eseguito fino al recesso, per l’eventuale risarcimento e per la penale, se prevista. Spetta poi al giudice valutare il caso specifico e l’eventuale giustificazione per il recesso (per determinare il pagamento della penale).

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