Elenchi speciali professioni sanitarie, ecco il testo del decreto attuativo dei commi 537 e 538, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019. Facciamo il punto sui requisiti ed i titoli necessari per l’iscrizione entro la scadenza del 31 dicembre.
Per le professioni sanitarie arrivano i tanti attesi elenchi speciali: il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della Legge di Bilancio 2019.
L’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento dovrà avvenire entro la scadenza del 31 dicembre ed il decreto del 9 agosto 2019 fissa requisiti e titoli necessari.
Sono 18 gli elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali potranno iscriversi lavoratori dipendenti del pubblico o del privato, così come liberi professionisti.
L’istituzione degli elenchi speciali salverà quasi 20.000 operatori sanitari che, dopo la riforma degli ordini voluta dall’ex Ministro Lorenzin, rischiavano di non poter più lavorare. Una sanatoria vera e propria per tanti che rischiavano di essere considerati come abusivi.
A salvare gli operatori sanitari rimasti fuori dagli albi è stata la Legge di Bilancio 2019, con la quale è stato previsto che ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale come dipendenti o autonomi potranno continuare ad esercitarla previa iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.
Uno dei requisiti fondamentali richiesti è l’aver svolto la professione per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.
Elenchi speciali professioni sanitarie, firmato il decreto: ecco quali sono
È datato 9 agosto 2019 il decreto che istituisce i 18 elenchi speciali delle professioni sanitarie e che individua requisiti e titoli necessari per l’iscrizione, da effettuarsi entro la scadenza del 31 dicembre 2019.
Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. Così come comunicato dal Ministero della Salute, in questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.
Gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti sono i seguenti:
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Dietista;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Igienista dentale;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Fisioterapista;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Logopedista;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Podologo;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale;
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.
Come già anticipato, l’iscrizione negli elenchi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.
Professioni sanitarie, requisiti e titoli per l’iscrizione agli elenchi speciali
L’iscrizione agli elenchi speciali delle professioni sanitarie potrà avvenire, entro il 31 dicembre 2019, dai lavoratori nel possesso dei seguenti requisiti:
- Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
- che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.
- Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
- che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
- che possano dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.
- Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso di partita IVA fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la opia dei contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata. - che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.
- per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
Per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento sarà altresì necessario essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Paese UE, aver pieno godimento dei diritti civili, nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l’iscrizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA