Proroga IRAP ufficiale: scadenza al 30 settembre. Novità dal MEF

Rosaria Imparato

30 Aprile 2021 - 10:41

Il comunicato stampa del MEF del 30 aprile proroga ufficialmente la scadenza per il pagamento dell’IRAP al 30 settembre. Il comunicato-legge anticipa il contenuto del decreto Sostegni bis atteso per le prossime settimane.

Proroga IRAP ufficiale: scadenza al 30 settembre. Novità dal MEF

Scadenza IRAP prorogata al 30 settembre: lo comunica in modo ufficiale il Ministero dell’Economia, con la nota del 30 aprile.

Il rinvio della scadenza è arrivato in extremis, nel giorno stesso del termine ultimo per il pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comunicato stampa anticipa il contenuto del decreto Sostegni bis, atteso per le prossime settimane.

Proroga IRAP ufficiale: scadenza al 30 settembre. Novità dal MEF

Il 30 aprile, giorno stesso della scadenza per il pagamento dell’IRAP (e non solo), il MEF ha pubblicato un altro comunicato-legge.

Si tratta del comunicato stampa n. 87, che anticipa una parte del contenuto del decreto “di prossima emanazione” Sostegni bis.

La scadenza per il pagamento dell’IRAP viene dunque spostata dal 30 aprile al 30 settembre 2021, senza sanzioni e interessi, dell’imposta non versata

“per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.”

Comunicato stampa MEF n. 87 del 30 aprile 2021
Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”

Il comunicato-legge del MEF fa riferimento al fatto che gli aiuti di stato del Quadro temporaneo vanno calcolati in base non a quanto ha ottenuto la singola impresa, ma considerando tutte le entità giuridiche. Per la verifica relativa a soglie e limiti per l’impresa, il calcolo viene effettuato rispetto all’unità economica a cui la singola impresa appartiene, cioè la singola unità economica viene identificata al gruppo.

In sostanza, se diverse entità giuridiche fanno parte di un unico gruppo, è il gruppo che si considera come impresa e per cui va fatto valere il limite di 1.800.000 euro come soglia massima di aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

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