Prove false, come difendersi in giudizio?

Ilena D’Errico

13 Febbraio 2025 - 00:14

Come difendersi se la controparte porta in giudizio prove false attraverso la querela di falso e il disconoscimento.

Prove false, come difendersi in giudizio?

Chiunque, indipendentemente dalla vita personale e professionale, può trovarsi coinvolto in controversie legali o finanche in un processo. Cause di lavoro o di condominio, separazioni e divorzi, sono i temi più comuni ai cittadini italiani, che comunque non si fanno mancare nemmeno i procedimenti penali. In molti casi non si arriva però al tribunale, limitando la controversia al piano stragiudiziale, nel tentativo di risparmiare tempo e soldi. Allo stesso tempo, c’è anche chi cerca di premunirsi per ogni eventualità agendo d’anticipo, pronto a difendersi in caso di guai. Ecco che le prove assumono un’importanza fondamentale.

Bisogna poter dimostrare la propria posizione, ma anche controbattere quando la controparte sembra avere tutte le carte in regola per ribaltare la situazione. Prove false, sbagliate o troppo soggette all’interpretazione personale generano un enorme timore. Posto che la questione delle prove in giudizio è un argomento molto articolato, anche e soprattutto per quanto riguarda il peso sulla decisione finale, bisogna sapere che esistono specifici strumenti per difendersi. È infatti possibile contestare documenti e altre prove non corrispondenti al vero. Vediamo di seguito i principali istituti previsti dalla legge.

La querela di falso

La querela di falso non ha nulla a che fare con la querela penale (che nel linguaggio quotidiano spesso viene associata alla denuncia). Si tratta di un procedimento civile, necessario a far accertare la falsità di un documento. Non tutti gli atti possono essere sottoposti a querela di falso, bensì soltanto quelli che hanno una propria forza probatoria. In altri termini, si tratta dei documenti che fanno pubblica fede perché provenienti da un pubblico ufficiale.

Questi atti vengono presunti veri, proprio perché attestati da un pubblico ufficiale, spettando all’interessato l’onere probatorio contrario. Questo strumento serve, per esempio, a negare di aver ricevuto una raccomandata oppure a contestare una multa stradale basata su presupposti non veri. La querela di falso può essere proposta semplicemente per togliere valore a un documento che porterebbe un pregiudizio in caso di giudizio o nel corso del giudizio stesso. In quest’ultimo caso, la controparte può scegliere di rinunciare a utilizzare l’atto o attendere l’accertamento giudiziale, che sospende temporaneamente il procedimento.

Per arrivare a questo bisogna proporre un atto di citazione per mezzo di un avvocato, allegando ovviamente tutti i mezzi di prova (anche testimoniali) in proprio favore. Bisogna sempre valutare adeguatamente la situazione, evitando in ogni caso di accusare il pubblico ufficiale sapendolo in realtà innocente e commettendo così un reato. Non bisogna inoltre confondere la querela di falso con la querela per falsa testimonianza (o la denuncia per frode processuale), che ha invece rilevanza penale e serve a pretendere la punibilità del testimone che ha dichiarato il falso in tribunale, con un apposito procedimento.

Il disconoscimento della firma e delle riproduzioni

Quando il documento probatorio non è un atto pubblico è possibile avvalersi del disconoscimento della firma, cioè negarla come propria. Chiaramente questo strumento non può essere utilizzato per negare la validità di documenti veramente firmati, altrimenti la stessa firma perderebbe sempre di valore. Al contrario, bisogna opporre il disconoscimento quando effettivamente si è di fronte a una firma falsa, non apposta dal diretto interessato.

A tal fine è sufficiente negare formalmente la paternità della firma, pronti a documentare quanto attestato in caso di domanda di verificazione della controparte. Quest’ultima può infatti chiedere un procedimento di accertamento, dove vengono di norma utilizzate le consulenze calligrafiche. Il disconoscimento deve essere effettuato in giudizio tempestivamente, perdendone altrimenti la possibilità. Quando la firma è stata già autenticata, per esempio in caso di firma digitale o atto pubblico, si deve però comunque ricorrere alla querela di falso.

Il meccanismo del disconoscimento si applica, oltre che alle scritture private, anche ad alcune prove. Riproduzioni meccaniche come registrazioni, screenshot e fotocopie possono infatti essere negate in giudizio, motivando e documentando debitamente quanto dichiarato. Sarà indispensabile provare in modo specifico l’elemento falso o contraffatto, avvalendosi anche dell’incongruenza tra altri elementi probatori.

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