I criteri che regolano l’ammissione all’anno scolastico successivo sono stati modificati con la Buona Scuola. Facciamo chiarezza su quando il consiglio di classe può decidere in merito alla bocciatura di uno studente.
In quali casi si può bocciare un alunno? Si avvicinano le vacanze di Natale per milioni di studenti in Italia e allo stesso tempo si comincia a pensare alla chiusura del primo quadrimestre.
Ad essere fondamentale però non è tanto questo scrutinio, quanto quello che ci sarà a fine anno quando l’intero consiglio di classe deciderà se ammettere o no uno studente all’anno successivo.
I criteri per decidere se un alunno merita di essere bocciato sono stati modificati con la riforma della valutazione applicata con una delle deleghe della Buona Scuola approvate nei mesi scorsi.
Con la riforma sono stati introdotti dei criteri più restrittivi che giustificano la bocciatura ma - come ribadito dalla Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli - ciò non significa che questa viene vietata completamente.
Per questo motivo è bene fare chiarezza su cosa cambia dall’anno scolastico in corso, facendo riferimento anche alle ultime sentenze della giurisprudenza. Perché decidere del futuro di uno studente è un potere molto importante in mano al docente e per questo bisogna sapere come utilizzarlo.
Quando bocciare uno studente?
La riforma applicata con lo “schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” - di cui di seguito potete scaricare il testo - introduce delle nuove regole riguarda all’eventuale bocciatura dell’alunno.
Per quanto riguarda la scuola primaria ci sono pochi cambiamenti, visto che qui anche prima dell’entrata in vigore della riforma i casi di non ammissione erano molto rari. Nel dettaglio, nell’articolo 3, comma III, del suddetto schema legislativo, viene stabilito che nelle scuole elementari la mancata ammissione alla classe successiva può avvenire solo con decisione unanime dell’intero consiglio di classe ed esclusivamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Non si possono bocciare quindi gli studenti che hanno acquisito solo parzialmente i livelli di apprendimento previsti; insomma, la non ammissione nelle scuole elementari si verifica solamente in casi estremamente eccezionali.
Anche nelle scuole medie la bocciatura è poco frequente; in questo caso bisogna fare riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 249/1998, che nel II comma recita:
“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”.
Quindi, per essere bocciati alle scuole medie ci devono essere delle insufficienze gravi in più discipline, e la mancata ammissione deve essere supportata da un’adeguata motivazione da parte del collegio docenti. Bocciatura possibile anche per i casi di “gravi infrazioni disciplinari”, ma ricordiamo che con l’introduzione della riforma della valutazione il voto in condotta non fa più parte dei requisiti per l’ammissione agli esami finali di I e II grado.
Anche per la scuola secondaria di II grado si è cercato di limitare i casi di bocciatura.
Ad esempio, per essere ammessi all’esame di Maturità non è più necessario avere il 6 in tutte le materie, poiché è sufficiente la media del 6 (compresa di condotta ed educazione fisica).
Ma in caso di assenze gravi in più materie e qualora il consiglio di classe si renda conto che lo studente non può superare le carenze formative in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, allora la bocciatura sarà è molto probabile.
Il parere della Ministra dell’Istruzione
In merito alle nuove regole sulla bocciatura degli studenti è intervenuta la Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, la quale si è detta molto soddisfatta del testo della riforma della valutazione.
Perché con questa non è stato affermato il principio per cui “bocciare è vietato”, ma viene incentivato il lavoro dei docenti volto al contrasto delle “povertà educative” e al “favoreggiamento dell’inclusione delle ragazze e dei ragazzi più deboli”.
Prima di arrivare alla bocciatura la scuola deve mettere in atto tutte quelle misure di accompagnamento degli studenti in difficoltà, attuando dei piano di recupero specializzati per coloro che hanno dei bisogni educativi differenti.
Come dichiarato dalla Fedeli, quindi, è compito delle scuole e degli insegnanti “applicare delle specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli”.
Solo quando queste misure non sono state sufficienti per permettere allo studente di raggiungere un livello di apprendimento quantomeno parziale, allora il consiglio di classe può deliberare per la non ammissione all’anno successivo.
I chiarimenti della giurisprudenza
Nelle ultime settimane ha suscitato molto clamore la pronuncia del Tar del Friuli Venezia Giulia con la quale è stato accolto il ricorso contro la bocciatura presentato da un padre non informato dalla scuola in merito all’andamento scolastico del figlio.
La scuola infatti ha informato solamente la madre - separata dal marito - nonostante il tribunale abbia disposto l’affidamento condiviso del figlio. In questo modo sono state violate le tutele nei confronti della bigenitorialità previste dalla circolare ministeriale n°5336/2015 e di conseguenza la bocciatura è stata respinta e l’alunno ammesso all’anno scolastico successivo.
Questa sentenza però non deve confondere perché - come dichiarato dall’avvocato Marco Barone ad OrizzonteScuola.it - ancora oggi vale il principio maggioritario per cui è il rendimento scolastico ad essere il presupposto necessario e sufficiente per la decisione presa nello scrutinio finale.
Lo ha stabilito ad esempio il Consiglio di Stato con la pronuncia 540/2017, dove è stato affermato che non è sufficiente per dichiarare illegittimo il provvedimento di non ammissione all’anno scolastico successivo il verificarsi di eventi irrilevanti ai fini della bocciatura, come la mancata previa informativa riguardante la non ammissione, così come le rassicurazioni di uno dei docenti in merito all’esito dello scrutinio finale.
A sua volta il TAR della Toscana (sentenza n°1125/2017) ha dichiarato che non incide sulla legittimità di giudizio la carente comunicazione tra scuola e genitori riguardo all’andamento scolastico dello studente.
Insomma, ad oggi nonostante l’ultima sentenza del Tar del Friuli, bisogna considerare questo provvedimento non come una decisione afflittiva e a carattere sanzionatorio per lo studente.
La bocciatura ha infatti finalità educative e formative, poiché permette allo studente di colmare quelle lacune che gli rendono impossibile il proseguimento del percorso d’istruzione.
Prima di concludere vi ricordiamo che per la giurisprudenza commette reato - abuso dei mezzi di correzione e disciplina - il docente che minaccia di bocciatura un proprio studente. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la recente sentenza della Corte Costituzionale che lo ha stabilito, disponibile cliccando qui.
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