Come sapere quanti giorni di vacanza prenotare? Chi decide sulle ferie e quali diritti ha il lavoratore? Ecco un’analisi completa per non trovarsi impreparati in vista delle ferie estive
Vuoi programmare le vacanze estive ma non sai quanti giorni di ferie avrai a disposizione? Devi sapere che la legge tutela il diritto del lavoratore di assentarsi, pur senza perdere la retribuzione, al fine di recuperare le energie psicofisiche e dedicarsi ad attività estranee al lavoro, come viaggi, hobby e in generale alla propria vita familiare e sociale.
Nel rispetto delle scadenze previste dalla legge ed eventualmente dai contratti collettivi, la decisione su quante ferie sono concesse al lavoratore e quando spetta al datore di lavoro.
Questi deve in generale tener conto da un lato delle esigenze economico-produttive, ad esempio la necessità di rispettare le scadenze di consegna per i clienti, e, dall’altro, dei bisogni e delle necessità dei singoli lavoratori.
Alla luce di tutto questo, ecco una guida completa su quante ferie estive spettano a ciascun dipendente e come trovare questa informazione nei documenti rilasciati dall’azienda.
Quante ferie estive spettano al dipendente?
- Chi decide quante ferie estive spettano? Il caso delle ferie «collettive»
- Chi decide quante ferie estive spettano? Il caso delle ferie «individuali»
- Quante sono le ferie a disposizione?
- Le ferie «minime» di legge
- Le ferie «aggiuntive» previste dal contratto collettivo
- Come sapere quante ferie abbiamo maturato?
- Le ferie estive devono essere continuative o frazionate?
- Le ferie estive sono retribuite?
Chi decide quante ferie estive spettano? Il caso delle ferie «collettive»
Le ferie estive rientrano generalmente nella categoria delle cosiddette «ferie collettive» quelle, per intenderci, in cui si assentano tutti, o quasi, i dipendenti di un’azienda, sede, reparto o ufficio della stessa, con conseguente sospensione totale o parziale dell’attività produttiva.
In questo caso, è il datore di lavoro stesso che, stilando un apposito piano ferie, chiede ai dipendenti di indicare quando e per quanto tempo assentarsi.
L’azienda, nel domandare ai lavoratori di compilare il piano ferie, può imporre un numero minimo o massimo di ore/giorni di assenza, in base a quelle che sono:
- le esigenze produttive;
- le esigenze eventualmente avanzate dal dipendente;
- le ferie maturate da ciascun lavoratore;
- le scadenze entro cui fruire delle ferie.
Una volta che ciascun dipendente ha fatto la propria scelta, il piano ferie è esaminato dal datore di lavoro, il quale può confermarlo o apportare alcune modifiche.
Chi decide quante ferie estive spettano? Il caso delle ferie «individuali»
Una situazione completamente diversa è quella in cui, in base all’organizzazione interna, le ferie estive rientrano tra quelle cosiddette «individuali».
Tali si intendono le assenze che non hanno alcun impatto sull’attività produttiva.
In queste ipotesi, la decisione su quante ferie estive ha il dipendente, spetta in ultima battuta al datore di lavoro, il quale può tener conto di:
- esigenze produttive ed economiche;
- numero di ferie maturate dal dipendente e non godute;
- rispetto delle scadenze per godere del monte ore/giorni di ferie;
- eventuali richieste e preferenze del dipendente.
Di fatto, le ferie estive possono essere «imposte» unilateralmente dal datore di lavoro, soprattutto nei casi in cui il dipendente ha molte ferie arretrate, o, al contrario, è il lavoratore stesso che chiede quando e per quanto tempo può assentarsi nel corso dei mesi estivi.
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Quante sono le ferie a disposizione?
Per capire quante ferie estive spettano, è necessario innanzitutto precisare che ciascun lavoratore, in base al contratto collettivo applicato, ha diritto a:
- Ferie «minime» di legge, riconosciute a tutti i lavoratori;
- Ferie «aggiuntive» previste dai singoli contratti o accordi collettivi.
In entrambi i casi, le ore/giorni di ferie devono essere riproporzionati se l’anno non è stato interamente lavorato, a seguito di assunzione o altre assenze che non danno diritto alla maturazione delle ferie (ad esempio sciopero, malattia del bambino o preavviso non lavorato).
Le ferie «minime» di legge
A tutela del diritto di ciascun lavoratore di recuperare le energie psicofisiche e dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare e sociale, la normativa (attraverso l’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66) riconosce un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per un anno di servizio.
Questa dote di ferie (definiamole «legali» per distinguerle da quelle aggiuntive eventualmente previste dai contratti collettivi) dev’essere goduta dal lavoratore nel rispetto delle seguenti scadenze:
- due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- due settimane entro i 18 mesi successivi la fine dell’anno di maturazione.
Prendiamo il caso di un dipendente in forza nell’anno 2022. Due settimane di ferie dovranno essere godute entro il 31 dicembre prossimo, mentre le restanti entro il 30 giugno 2024.
Se entro quest’ultima data ci saranno ancora ferie 2022 non godute, le stesse non potranno essere liquidate in busta paga attraverso un’indennità sostitutiva, senza che il lavoratore possa fruirne.
Peraltro, il mancato rispetto delle scadenze di legge espone il datore di lavoro a:
- sanzioni pecuniarie amministrative;
- pagamento dei contributi Inps in anticipo sulle ore di ferie non godute;
- possibili richieste di risarcimento danni da parte del lavoratore.
La contrattazione collettiva può introdurre alcune deroghe al regime delle ferie «legali», in particolare:
- ridurre il limite di due settimane da godere nel corso dell’anno di maturazione, a patto che tale contrazione non vanifichi la funzione delle ferie;
- estendere la scadenza dei 18 mesi entro cui completare la fruizione delle quattro settimane di ferie, a condizione che la scadenza non sia tale da snaturare lo scopo stesso delle ferie.
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Le ferie «aggiuntive» previste dal contratto collettivo
I singoli contratti collettivi (compresi gli accordi aziendali) possono prevedere periodi di ferie aggiuntivi alle quattro settimane di legge.
In tal caso, le scadenze e le modalità di fruizione sono demandate ai singoli contratti. In mancanza di previsioni specifiche in tal senso, si fa riferimento alle prassi aziendali.
A differenza delle ferie «legali», quelle «aggiuntive» possono essere liquidate in busta paga, di norma previa richiesta del lavoratore il quale, in tal caso, perderà il diritto di fruirne.
Come sapere quante ferie abbiamo maturato?
Il dato sulle ferie maturate dal lavoratore è riportato in calce al cedolino paga, da consegnare ogni mese all’atto dell’erogazione del compenso.
Nel documento, saranno indicati:
- saldo ferie dell’anno precedente (dato A);
- ferie maturate dal lavoratore nell’anno in corso (dato B);
- ferie godute dal lavoratore nell’anno in corso (dato C);
- saldo ferie del lavoratore, nello specifico il risultato dell’operazione: “dato A + dato B - dato C”.
I valori riportati nel cedolino comprenderanno tanto le ferie «minime» legali quanto quelle «aggiuntive», previste dal contratto collettivo.
Le ferie estive devono essere continuative o frazionate?
Nel concedere il periodo di ferie estive, il datore di lavoro è tenuto a considerare quanto previsto dalla Convenzione Oil numero 132 del 1970. All’articolo 8 si prevede la possibilità di godere del periodo feriale in maniera frazionata, a patto che almeno 2 settimane siano fruite dal dipendente ininterrottamente, salvo diverso accordo tra azienda e dipendente.
Anche il Codice civile si è pronunciato sul tema, precisando (articolo 2109 comma 2) che le ferie debbano essere fruite possibilmente in modo continuativo.
Da ultimo, si segnala la Circolare del ministero del Lavoro del 3 marzo 2005 numero 8, in cui si distinguono tre diversi periodi di ferie:
- il primo periodo di 2 settimane (da fruire nell’anno di maturazione) dev’essere concesso in modo ininterrotto dietro richiesta del lavoratore, da trasmettere tempestivamente al datore di lavoro in modo da permettergli di organizzare di conseguenza l’attività produttiva;
- il secondo periodo di 2 settimane, da fruire entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, può essere fruito anche in modo frazionato;
- Il terzo periodo di ferie, eccedenti le 4 settimane di legge, può essere goduto anche in maniera frazionata.
Le ferie estive sono retribuite?
Le ferie estive, così come gli altri periodi di assenza nel corso dell’anno, sono sempre retribuite.
A tal proposito, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, quella, per intenderci, che gli sarebbe spettata se si fosse recato al lavoro.
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