In fase di sottoscrizione di un contratto di lavoro, le parti possono decidere per lo svolgimento del periodo di prova. Ecco cos’è e che durata può avere.
Specialmente nei confronti di coloro che si avvicinano al mondo del lavoro per la prima volta e hanno bisogno di fare esperienza sul campo, il periodo di prova rappresenta un utilissimo meccanismo. In verità quest’ultimo può essere previsto in un ampio ventaglio di casi e circostanze, siccome quando si stipula un contratto di lavoro la previsione di un periodo di prova è molto più frequente di quanto non si creda. E in concreto l’effettuazione della prova gioca a favore sia del datore di lavoro o azienda, sia a favore del lavoratore.
In apertura ti ricordiamo che lo svolgimento del periodo di prova significa comunque per te essere assunto. Non esiste infatti una prova al di fuori o anteriore rispetto all’assunzione. Nessun dubbio in proposito, l’assunzione in prova consiste in una vera e propria assunzione e, infatti, il datore di lavoro è tenuto a farti sottoscrivere il contratto di assunzione e inviare la comunicazione Unilav ai servizi per il lavoro. Insomma, l’assunzione va formalizzata in ogni caso.
La domanda che ti potresti porre è però la seguente: che durata ha il periodo di prova? Entro quali limiti di tempo può essere istituito e dunque, quanti giorni possono essere previsti all’interno di esso? A questi quesiti di ambito pratico vogliamo darti una risposta di seguito, in modo da sgomberare il campo da ogni possibile dubbio.
Quanto dura il periodo di prova?
Periodo di prova: cos’è e finalità
Lo abbiamo accennato in apertura: il periodo di prova è comunissimo nei contratti di lavoro. Esso consiste in un periodo in cui sia il datore di lavoro che il lavoratore subordinato avranno modo di sondare l’effettiva utilità a portare avanti il rapporto di lavoro. Dal lato giuridico, il ’patto di prova’ trova la sua disciplina normativa all’art. 2096 del Codice Civile. Qui vi sono le regole essenziali sulle modalità di esecuzione, mentre per quanto riguarda aspetti quali durata e retribuzione sono i vari CCNL di categoria a disporre.
Il periodo di prova è assai frequente nella prassi dei rapporti di lavoro, perché consente alle parti di ’valutarsi’ a vicenda - prima dell’eventuale scelta di proseguire assieme il percorso.
D’altronde, se sei una persona che si accinge a svolgere la sua prima esperienza lavorativa vera e propria o anche un lavoratore con diversi anni di attività alle spalle, vorrai avere il tempo per conoscere l’ambiente di lavoro, le singole attività da svolgere e gli impegni richiesti. Il periodo di prova ti servirà per ’tastare’ il terreno e capire se davvero si tratta del luogo di lavoro giusto per te.
Allo stesso modo, anche il datore di lavoro avrà modo di fare essenziali valutazioni nel corso del periodo di prova. Egli infatti potrà trovare risposta a domande come quelle che seguono: il giovane lavoratore che ho assunto in prova è davvero la persona che mi serve? Caratterialmente è idoneo? Ha le competenze di cui può beneficiare l’azienda?
Insomma, avrai ben compreso che il periodo di prova è di indubbia utilità: in ogni caso - per essere efficace - la clausola relativa al periodo di prova deve comunque essere sempre inclusa per iscritto, deve indicare ruolo e mansioni da svolgere e deve comportare una retribuzione.
Il patto di prova può essere firmato dopo il contratto di lavoro?
In apertura abbiamo detto che non puoi sbagliarti: l’assunzione in prova è sempre e comunque una vera e propria assunzione. Perciò se tu e il datore di lavoro optate per il periodo di prova, l’assunzione dovrà essere formalizzata e non è vero il contrario, cioè che se sei in prova non si deve formalizzare l’assunzione. Qualche datore di lavoro non onesto e non rispettoso delle regole in materia potrebbe proporti di fare una prova e poi eventualmente - e soltanto in un secondo tempo - di firmare il contratto. Ebbene, questa prassi è scorretta e faresti bene a stare alla larga da proposte di questo tipo.
Ricorda inoltre che il patto di prova consiste in un patto aggiuntivo, vale a dire in un accordo che si somma al contratto di lavoro e che deve essere sottoscritto dal lavoratore, insieme alla stipula del contratto stesso. Ecco perché non vi sono dubbi sul punto: oltre a quanto appena ricordato, non è possibile far firmare il patto di prova al dipendente in un momento successivo.
Il fattore tempo nel periodo di prova
Ti abbiamo chiarito che il periodo di prova serve a te che sei un lavoratore, ma serve anche e soprattutto all’azienda per capire se davvero sei la risorsa che stavano cercando. Ebbene, comprenderai che il fattore tempo nel periodo di prova ha dunque un valore chiave. Non dimenticare che - al di là della durata massima del patto in oggetto - la prova dovrà sempre avere una durata sufficiente a permettere un’adeguata valutazione del dipendente. Non avrebbe infatti senso disporre un periodo di prova di qualche giorno, se le mansioni richieste implicano un alto livello di competenze tecniche o la verifica del possesso di svariate conoscenze.
Ti potresti comunque domandare quanto può durare il periodo di prova, perché ad es. in un’offerta di lavoro a cui ti sei candidato è incluso tra i vari dettagli o perché, a seguito del primo colloquio conoscitivo, il selezionatore aziendale ti ha detto che è previsto. Ebbene, sappi che non c’è una durata massima identica per tutti i lavoratori, ma questa è legata alla legge e alle singole disposizioni del CCNL applicato sul luogo di lavoro.
La durata massima della prova è comunque pari ad un massimo di sei mesi per la generalità dei lavoratori, ma appunto i singoli contratti collettivi possono stabilire dei limiti differenti a seconda dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore.
Inoltre, nel caso in cui datore di lavoro e lavoratore si accordino per una durata minima del periodo di prova, il citato art. 2096 c.c. indica che la facoltà di recesso non può essere esercitata prima della scadenza del termine. La stessa disposizione indica anche che dopo la fine del periodo di prova, in mancanza di volontà contraria di una o di entrambe le parti, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.
Retribuzione e ore di lavoro svolte
Infine se sei un lavoratore o comunque se vuoi sapere come funziona il periodo di prova dal lato economico, tieni presente che con un patto di prova hai diritto alla retribuzione sulla base delle mansioni e delle ore di attività in azienda. Questo è un tuo importantissimo diritto e non puoi ignorarlo: non è vero che i lavoratori in prova non debbono essere pagati o debbono essere retribuiti in misura minore. Infatti dal punto di vista dello stipendio, non vi sono differenze con gli altri lavoratori presenti.
Anzi non è possibile prevedere forme sostitutive dello stipendio, come ad es. rimborsi spese e buoni pasto. Nessun dubbio a riguardo: nel periodo di prova la retribuzione non potrà mai essere più bassa del minimo contrattuale fissato per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Il lavoratore in prova è dunque pienamente tutelato e, in termini pratici, ciò significa che sia nel caso tu venga licenziato nell’ambito del periodo di prova, sia che che tu scelga di dimetterti, conserverai comunque il diritto alla liquidazione, ai ratei correlati alle ferie, ai permessi ed alle mensilità aggiuntive eventualmente maturate.
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