Imu pagata in ritardo? Anche nel 2019 si potranno pagare le sanzioni in misura ridotta beneficiando del ravvedimento operoso. Tutte le regole per il calcolo dell’importo dovuto dopo la scadenza del 17 giugno.
Anche per l’Imu pagata in ritardo si può beneficiare del ravvedimento operoso sulle sanzioni.
Il ravvedimento Imu consentirà a chi verserà l’imposta oltre la scadenza del 17 giugno 2019 di beneficiare della riduzione della sanzione ordinaria in proporzione ai giorni di ritardo.
Le stesse regole si applicheranno anche per la Tasi, in quanto le due imposte seguono la medesima disciplina e soprattutto le stesse scadenze. Il 17 giugno 2019 è la prima delle due date da tenere in mente: se è questo il termine per pagare l’acconto Imu, entro il 16 dicembre sarà necessario pagare il saldo dell’imposta dovuta.
Il ravvedimento Imu e Tasi si applica per le regolarizzazioni effettuate entro un anno dalla scadenza ordinaria e i vantaggi maggiori riguardano chi paga entro i primi 14 giorni.
Per chi non lo sapesse, il ravvedimento è un istituto giuridico disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, ed è possibile avvalersene soltanto in caso di mancata contestazione e quando non è ancora stata avviata l’attività di accertamento.
Ravvedimento IMU, come pagare e fare il calcolo delle sanzioni in misura ridotta
Come già anticipato, il ravvedimento Imu si potrà applicare qualora il mancato versamento dell’imposta venga regolarizzato entro un anno dalla scadenza ordinaria.
La sanzione Imu per chi salterà la scadenza del 17 giugno 2019 o per chi intende regolarizzare il mancato pagamento del 2018, è pari al 30% dell’importo dovuto.
Il ravvedimento operoso consente di ridurre l’importo della sanzione ordinaria secondo specifiche regole di calcolo che premiano il contribuente che regolarizza prima la propria posizione fiscale.
Ecco come calcolare il ravvedimento operoso Imu e Tasi 2019 sulle sanzioni applicate in base al momento in cui viene sanata la violazione:
- entro 14 giorni dalla scadenza: ravvedimento “sprint”, sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento;
- dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza Imu e Tasi: ravvedimento breve, sanzione fissa del 1,5% più interessi giornalieri per pagamento;
- dopo il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza: ravvedimento medio, sanzione fissa dell’1,67% più interessi giornalieri per pagamento;
- dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno: ravvedimento lungo, sanzione fissa del 3,75% dell’importo più interessi giornalieri per pagamento dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno.
Per quel che riguarda la scadenza Imu del 17 giugno 2019, si potrà ricorrere al ravvedimento operoso della sanzione entro il medesimo giorno del 2020.
Dopo un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione non sarà possibile versare importo, sanzioni e interessi beneficiando del ravvedimento operoso e l’importo dell’Imu e della Tasi dovrà essere maggiorato di una sanzione fissa pari al 30%.
Per maggiori dettagli leggi anche -> Calcolo ravvedimento operoso: cos’è, come funziona, sanzioni e interessi
Ravvedimento Imu 2019: come si pagano le sanzioni
Per il ravvedimento Imu 2019 sarà necessario pagare la sanzione dovuta utilizzando il modello F24.
Il modello F24 dovrà essere compilato inserendo le seguenti informazioni:
Campo da compilare | Descrizione |
---|---|
Codice ente/codice Comune | Codice catastale Comune (per esempio: ROMA = H501) |
ravv. | casella da barrare in caso di modello F24 per ravvedimento operoso |
imm. var. | barrare se sono intervenute variazioni per uno o piu’ immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione |
acc. | barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto |
saldo | barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento e’ effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle |
numero immobili | indicare il numero di immobili per i quali si sta pagando la TASI |
codice tributo | codice tributo Imu o Tasi |
rateazione/mese di rif. | rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0102 |
anno di riferimento | periodo d’imposta per il quale viene effettuato il pagamento |
importi a debito versati | indicare il debito d’imposta |
importi a credito compensati | indicare l’eventuale credito utilizzabile in compensazione |
TOTALE G | sommatoria degli importi a debito sezione IMU e tributi locali |
TOTALE H | sommatoria degli importi a credito indicati nella sezione IMU e tributi locali |
SALDO (G-H) | indicare il saldo risultante da G - H |
detrazione | indicare l’eventuale detrazione spettante |
Nel modello F24 bisognerà poi indicare il codice tributo Imu relativo alla tipologia di versamento effettuato.
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