Ravvedimento operoso in caso di frode: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Caterina Gastaldi

21 Maggio 2022 - 15:37

Sono stati annunciati dei chiarimenti riguardanti il ravvedimento operoso in caso di condotte fraudolenti: ecco come si è evoluta la normativa.

Ravvedimento operoso in caso di frode: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Introdotto nel 1997 dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472, il ravvedimento operoso ha subito diverse evoluzioni nel corso della sua vita. Le ultime e più recenti sono state chiarite dalla circolare numero 11 del 12 maggio 2022, dell’Agenzia delle Entrate, riguardanti l’utilizzo di questa modalità nel caso di condotte fraudolenti.

L’intenzione dell’Agenzia è, attraverso la circolare, andare a risolvere gli eventuali dubbi riguardanti questo argomento, nato dalle diverse modifiche e novità normative che si sono successe nel tempo, andando ad analizzarle e chiarendo che la possibilità di utilizzare la modalità di ravvedimento operoso è stata estesa anche in caso di condotte fraudolenti.

Come funziona il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso permette a un contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, a seguito di un versamento di imposte mancante, omesso, oppure insufficiente.

In pratica attraverso il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare i propri versamenti trovandosi anche di fronte a sanzioni minori rispetto a quanto sarebbe accaduto altrimenti.

A seguito della riforma del 2015 per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, il ravvedimento è possibile anche nel caso in cui:

  • la violazione fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • sono iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Infatti, per i soli tributi amministrati dell’Agenzia delle Entrate, ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, e questo comprende anche le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Il meccanismo in questione è una possibilità vantaggiosa per i cittadini che si trovano ad aver commesso errori in casi di versamenti di imposte, permettendo di trovarsi di fronte a una sanzione anche di molto inferiore, soprattutto se pagata entro tempi brevi.

L’intervento dell’Amministrazione: condotte fraudolente e ravvedimento operoso

Secondo quanto definito dalla circolare del 12 maggio 2022 l’utilizzo di questo meccanismo è possibile anche nel caso di operazioni definite fraudolente, mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o attraverso altri artifici, con l’intenzione di evadere il fisco.

Questa precisazione è stata necessaria per via delle varie evoluzioni della norma, e, in particolare, per via dell’esistenza di chiare limitazioni all’esercizio della facoltà di ravvedersi, nei casi di quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un’omissione.

Viene così accantonato il divieto di utilizzare questa modalità di ravvedimento anche in caso di operazioni fraudolente, permettendo ai contribuenti di ravvedersi e utilizzare questo strumento anche di fronte a una dichiarazione fraudolenta.

Questa precisazione comunque non comporta una diversa estinzione del debito o al ricorrere all’ambito penale nei casi di cause fraudolente.

Limiti del ravvedimento per condotte fraudolente

La circolare con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate precisa comunque la presenza di limiti nell’utilizzo del meccanismo di ravvedimento operoso in questi casi, in particolare:

  • si incontrano i limiti dell’istituto nel rispetto delle regole amministrative previste, il che significa che il contribuente può avvalersi di questa possibilità anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque obbligatoriamente prima che sia notificato l’atto di recupero;
  • inoltre, deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere nel momento in cui si va a calcolare la sanzione base e le riduzioni, può quindi comunque essere applicata una sanzione maggiorata del 50% in caso di utilizzo di fatture o altra documentazione falsa, o per operazioni inesistenti, tramite operazioni fraudolente e raggiri;
  • infine, l’utilizzo del ravvedimento non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria.
    Circolare n° 11/E: chiarimenti sul ravvedimento operoso
    Clicca qui per scaricare il file!

    Gli Uffici rimangono quindi obbligati a inoltrare la denuncia, anche in caso di ravvedimento operoso, anche se l’utilizzo di questa possibilità può permettere di richiedere il patteggiamento ed essere considerato circostanza attenuante, come per altre situazioni.

Stando a quanto confermato anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare in questione, la volontà è quella di incentivare i contribuenti a utilizzare la possibilità del ravvedimento operoso anche in situazioni di comportamenti fraudolenti, oltre che per quelli per cui era già stata chiarita la possibilità in passato.

Come si paga il ravvedimento operoso

Il pagamento del ravvedimento operoso avviene attraverso l’utilizzo del modello F24, F24 Elide (elementi identificativi), o F23, a seconda di quale sia l’imposta o il tributo mancante.

Per quel che riguarda gli interessi invece si deve sempre andare a utilizzare il modello F24. Ogni sanzione dovrà essere corredata da apposito codice tributo.

Nello specifico:

  • il modello F24 va utilizzato nel caso di: imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • l’utilizzo del modello F23 invece è per i casi di: imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • il modello F24 Elide viene utilizzato sia per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, sia per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

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