RC Auto 2025, nuova normativa e obblighi: chi deve pagare?

Nadia Pascale

20 Dicembre 2024 - 11:03

Nuovi obbligi RCAuto dal 14 dicembre 2024: scatta l’obbligo assicurativo per i monopattini. Ecco chi deve adeguarsi al nuovo obbligo e quanto costa un assicurazione per i monopattini.

RC Auto 2025, nuova normativa e obblighi: chi deve pagare?

Quali sono le novità RC Auto che entrano in vigore nel 2025? Chi è obbligato a stipulare una polizza assicurativa e quanto costa agli italiani?

Dal 14 dicembre 2024 cambiano gli obblighi assicurativi estesi anche ai monopattini. Tale novità va a sommarsi a quelle introdotte con il decreto legislativo 184 del 2023 e porta la categoria dei veicoli per i quali è previsto l’obbligo assicurativo ad ampliarsi ulteriormente.

Con la legge 177 del 25 novembre 2024 che modifica il Codice della strada, dal 14 dicembre entrano in vigore nuove norme. Tra queste vi è l’obbligo assicurativo per i monopattini.

Con il decreto legislativo 184 del 22 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre dello stesso anno, cambiano gli obblighi per l’assicurazione Responsabilità Civile Auto per chi ha un veicolo fermo in garage: è obbligatoria la polizza assicurativa.

Oltre tutti gli allarmismi, cosa cambia davvero e chi deve stipulare una polizza RC Auto in base alla nuova normativa?

Ecco la nuova normativa RC Auto 2025 e gli obblighi per i proprietari di monopattini

RCA obbligatoria anche per i monopattini, le nuove regole

I monopattini sono mezzi di locomozione ormai sempre più in uso, favoriscono la mobilità sostenibile in quanto hanno un motore elettrico e quindi le emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione sono pari a zero.

Consentono di muoversi agevolmente in città grazie alle dimensioni ridotte. Non essendovi particolari obblighi legati al loro possesso si sono diffusi velocemente, ma allo stesso tempo sono stati protagonisti di numerosi sinistri proprio perché non vi erano norme di regolamentazione dell’uso.

Nasce così l’esigenza di normare i monopattini e lo fa la legge 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre che modifica il Codice della strada e tra le varie novità introduce l’obbligo di stipulare la RCAuto a copertura dei danni provocati dalla circolazione su strada dei monopattini.

Il contrassegno deve avere particolari caratteristiche, si tratta, infatti, di un “identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni”.

Secondo le prime indiscrezioni, la targa, o contrassegno, dovrebbe avere sfondo giallo e sarà composta da tre lettere e tre numeri disposti su due righe. Appare evidente che già il dotare il monopattino di contrassegno ha un costo.

L’obbligo di stipulare la RCA per i monopattini sarà realmente in vigore dopo la pubblicazione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini che ha fortemente voluto le modifiche al Codice della strada. Il decreto dovrebbe essere pubblicato nell’arco dei prossimi 6 mesi, ma non si escludono tempi più brevi.

Gli strumenti messi a disposizione dalle compagnie per la copertura RCA per monopattini sono diversi. Secondo le prime stime il prezzo oscilla tra i 40 euro e i 200 euro l’anno. Un range elevato che permette una certa personalizzazione della polizza stessa.

Non vi è solo l’obbligo di polizza assicurativa nel nuovo Codice della strada.
Per guidare i monopattini, a partire dal 14 dicembre è necessario indossare il casco. Non è possibile guidare il monopattino contromano. Vige l’obbligo di usare il monopattino elettrico solo su strade urbane e con una velocità massima di 50 Km orari. Sono escluse le aree pedonali, le piste ciclabili e i percorsi ciclabili extraurbani e marciapiedi.

RC Auto, ecco a chi si applicano i nuovi obblighi

Il decreto legislativo 184 del 2023 costituisce recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Dal 23 dicembre 2023 tutti i veicoli a motore, compresi quelli che non scendono in strada e sono parcheggiati in aree private, devono essere assicurati.

La norma, in base all’articolo 2 del decreto legislativo, trova applicazione per tutti quei veicoli a motore senza guida di rotaia che:

  • hanno una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
  • oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • rimorchi destinati a essere utilizzati in combinazione con i veicoli precedenti;
  • veicoli elettrici diversi da questi elencati, individuati con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Per la nuova polizza assicurativa per i veicoli fermi in garage si parla anche di copertura del rischio statico, cioè il rischio che comunque siano prodotti danni a terzi, sebbene il veicolo non sia circolante su strade o aree pubbliche.

L’unico caso in cui l’auto potrà essere priva di copertura assicurativa sarà quello del veicolo formalmente ritirato dalla circolazione (rottamato-demolito). Dalla lettura della norma si ritiene che possano essere privi di copertura assicurativa anche i veicoli che non possono essere usati per il trasporto, magari perché privati di una parte fondamentale come il motore, o usati come elemento decorativo o di esposizione.

L’obbligo, invece, si estende ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, ad esempio un’area privata a uso esclusivo.

Il decreto sottolinea che resta però valida la possibilità da parte di soggetti pubblici o privati di stipulare polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, tali veicoli devono però essere individuati in modo analitico all’interno della polizza.

Deroghe all’obbligo di assicurazione auto in garage

Il decreto all’articolo 2 prevede, inoltre, delle deroghe specifiche a tale obbligo:

i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione ( nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.”

Si tratta del classico caso di fermo amministrativo. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto.

La norma inoltre stabilisce che è possibile comunque sospendere l’efficacia della polizza assicurativa. Il periodo di sospensione può essere anche prorogato, purché ne sia data notizia all’impresa di assicurazione 10 giorni prima del termine della sospensione precedente. La copertura assicurativa RC Auto non può essere sospesa per più di 10 mesi rispetto all’annualità.

Cosa cambia con le nuove norme?

Ma qual è la sintesi di queste novità? L’interpretazione che diamo alla norma è che chi ha un’auto in garage, non sottoposta a fermo amministrativo e che non abbia problemi a circolare, ma che non usa, deve avere comunque una copertura assicurativa.

Dopo aver stipulato la polizza (e versato il premio) è possibile chiedere alla compagnia di assicurazione di sospendere la polizza, la sospensione può avere una durata massima di 10 mesi nell’arco di un anno. Di conseguenza se non si ha intenzione di riprendere l’auto, è necessario far riattivare la polizza al termine dei 10 mesi e poi sospenderla nuovamente.

Nel caso concreto, una persona in difficoltà economiche in passato poteva decidere, alla scadenza della polizza, di non rinnovarla, mettere l’auto in garage e uscire con i mezzi pubblici o andare a piedi. Con le novità introdotte questo non è più possibile.

Al massimo si può decidere prima della scadenza della polizza di sospendere l’assicurazione ed evitare il pagamento, ricordando però che la sospensione può avere una durata massima di 10 mesi.

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