Reato incendio doloso e colposo: sanzioni e cosa dice la legge

Isabella Policarpio

26 Luglio 2021 - 09:02

Incendio doloso, colposo e boschivo: disciplina, sanzioni, procedibilità e differenza con il danneggiamento.

Reato incendio doloso e colposo: sanzioni e cosa dice la legge

Cos’è un incendio doloso e quando invece si considera incendio colposo? Anche se differenti, le conseguenze spesso si rivelano identiche: la distruzione di aree boschive, automobili, abitazioni o altro.

Il reato di incendio è punito severamente dalla legge perché le sue conseguenze possono essere devastanti, distruggere ettari di bosco e provocare la morte di persone e animali, con danni ambientali incalcolabili, per questo si rischia il carcere fino a 7 o 10 anni.

La legge, però, distingue diverse ipotesi di incendio, ad esempio in base al luogo in cui viene appiccato: se in un luogo pubblico - come un bosco - o una cosa propria, ad esempio la proprio casa o automobile. Da qui la differenza, che vedremo, rispetto al reato di “danneggiamento seguito da incendio”.

Ecco cosa sapere sull’incendio doloso e colposo e le sanzioni.

Incendio doloso: definizione e rischi

Un incendio si definisce doloso quando è provocato da un preciso disegno criminale dell’autore del fatto. Le ragioni di un incendio possono essere molte: intimidire, provocare un danno alle Forze dell’Ordine, eliminare porzioni boschive per procedere a nuove costruzioni, senza dimenticare i piromani, persone che provano piacere ad appiccare gli incendi.

Per “dolo” la legge penale intende la coscienza e volontà del fatto. Questa condotta ha sempre rilievo penale (la reclusione da 3 a 7 anni secondo l’articolo 423 del Codice penale) indipendentemente da quante persone vengano concretamente danneggiate.

L’incendio boschivo, invece, è disciplinato dall’articolo 423 bis che prevede la reclusione da 4 a 10 anni se doloso e da 1 a 5 anni se colposo (quindi non intenzionale).

Incendio colposo: definizione e rischi

Dietro ad un incendio può anche non esserci l’intenzionalità dell’autore, insomma può trattarsi di un incidente dovuto alla negligenza. Si tratta di ipotesi molto comuni: si pensi a chi lancia i mozziconi di sigarette accese tra le foglie o lascia i carboni accessi dopo una grigliata nel bosco. Insomma, questi soggetti non voglio appiccare l’incendio ma non adottano le misure necessarie ad evitarlo.

Anche in questo caso, l’incendio ha rilievo penale. Unica differenza è che dal punto di visto sanzionatorio il giudice applicherà una diminuzione di pena rispetto a quanto previsto nel caso di incendio doloso, diminuzione che dipende dalla sua valutazione discrezionale sul caso.

Per quanto riguarda l’incendio boschivo, si avranno sempre conseguenze penali, sia che la condotta sia dolosa che colposa. Invece, se l’incendio è provocato da cosa altrui ed è colposo, le conseguenze penali ci saranno solo se si prova che dalle fiamme poteva conseguire un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.

Cosa si intende per incendio boschivo?

La definizione di incendio boschivo è contenuta in una specifica legge, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000 dove, all’articolo 2, recita che:

“Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”

Differenza tra reato incendio e danneggiamento a seguito di incendio

Non bisogna confondere il reato di incendio doloso o colposo da un’altra fattispecie prevista dal Codice penale, quella di “danneggiamento seguito da incendio”. All’articolo 424 C.p. è previsto che:

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis al solo scopo di danneggiare [635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.”

Se dal fatto segue un incendio, si applicano le sanzioni previste all’articolo 423 (ridotte di un terzo).

Chi paga i danni?

Il proprietario del bene che prende fuoco e che dà inizio al divampare delle fiamme è responsabile per i danni cagionati a cose o a persone. Ciò in virtù dell’articolo 2051 del Codice civile che disciplina la responsabilità per le cose in custodia:

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

Dunque, chi ha subito dei danni dall’incendio non deve fornire le prove della colpevolezza altrui, questo perché chi appicca o causa per sua negligenza l’incendio la responsabilità oggettiva.

Il risarcimento danni è escluso solamente nel caso in cui il proprietario dei beni che hanno dato origine all’incendio provi il che si è trovato nell’impossibilità di impedire l’inizio dell’incendio ed il suo propagarsi e che, quindi, non avrebbe potuto fare altrimenti.

In tutti gli altri casi egli è tenuto a risarcire sia i danni materiali (il valore economico delle cose che hanno preso fuoco), sia i danni morali e alla salute che scaturiscono dall’incendio.

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