Presto si andrà alle urne per votare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari che è di tipo confermativo. Ecco come funziona, significato e procedura.
Che vuol dire esattamente referendum “costituzionale” e “confermativo”? E che differenza c’è con quello “abrogativo”? La nostra Costituzione prevede diverse tipologie di referendum e ognuna di esse segue specifiche regole.
Il referendum sul taglio dei parlamentari per cui si andrà alle urne domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 è di tipo costituzionale in quanto ha ad oggetto la modifica di alcuni articoli della Costituzione (precisamente i numeri 56, 57 e 59) e confermativo perché se vincesse il “Sì” verrebbe confermata la legge di revisione costituzionale approvata in via definitiva l’8 ottobre 2019 ma se, invece, dovesse vincere il “No” la composizione delle Camere resterebbe invariata.
Regole, procedure e modalità di svolgimento del referendum confermativo o costituzionale sono previste dall’articolo 138 della Costituzione, che ne definisce oggetto e quorum. Ecco cosa c’è da sapere in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
Referendum costituzionale: chi può richiederlo
Dopo l’approvazione di una legge di revisione costituzionale è possibile avviare la procedura per chiedere ai cittadini aventi diritto al voto di confermare quanto deciso dal Parlamento. Il referendum non è automatico, ma possono richiederlo:
- un quinto dei membri di una Camera (Senato della Repubblica o Camera dei deputati);
- cinquecentomila elettori;
- cinque Consigli regionali.
Quando si può chiedere il referendum costituzionale: termini
Lo stesso articolo 138 stabilisce che il referendum confermativo possa essere chiesto entro 3 mesi dall’approvazione della legge di revisione costituzionale. Oltre questo termine non è più possibile avviare la procedura di conferma degli elettori.
Eccezioni al referendum costituzionale/confermativo
Abbiamo visto chi può farne richiesta e le tempistiche stabilite dalla Costituzione ma non tutte le leggi di revisione costituzionale possono essere sottoposte a consultazione popolare.
L’articolo 138, comma 3, recita:
“Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
Una legge costituzionale deve essere approvata per due volte successive da entrambi i rami del Parlamento a distanza di tre mesi l’una dall’altra. Se nella seconda votazione la legge ottiene la maggioranza di due terzi (maggioranza qualificata) questa viene approvata e promulgata dal Presidente della Repubblica.
Invece se è approvata a maggioranza assoluta, ovvero il 50% + 1, la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ma nei tre mesi successivi elettori, membri delle Camere e Consigli regionali potranno chiedere il referendum.
Referendum senza quorum
La legge costituzionale o di revisione costituzionale viene confermata se allo spoglio i sì superano i no anche di un solo voto. Infatti per il referendum confermativo non è previsto un quorum specifico.
Quindi non bisogna fare confusione con quanto previsto per il referendum abrogativo (articolo 75 della Costituzione) che serve per depennare in via totale o parziale una legge o un atto avente valore di legge. In tal caso il referendum “passa” soltanto se si presenta alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto e venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
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