Tra i cinque referendum 2025, gli italiani dovranno esprimersi anche su uno riguardante gli infortuni sul lavoro: il quesito, pro e contro e cosa cambia se dovesse passare.
Il referendum infortuni sul lavoro è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale e, insieme agli altri quattro - tre riguardanti sempre il lavoro e uno invece la cittadinanza- sarà votato dagli italiani in primavera.
I referendum 2025 si terranno in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, con il governo che ancora non ha deciso la data della consultazione che non sarà accorpata alla tornata delle regionali (urne aperte in autunno) e delle comunali (si vota direttamente nel 2026).
Il referendum infortuni sul lavoro è stato promosso insieme agli altri tre riguardanti il lavoro dalla Cgil, ricevendo poi il sostegno da parte di diversi partiti, movimento e associazioni; in totale sono state raccolte circa 4 milioni di firme, ben oltre le 500.000 richieste dalla legge.
Vediamo allora nel dettaglio il quesito del referendum infortuni sul lavoro, dando uno sguardo ai pro e i contro della proposta referendaria e cosa potrebbe cambiare se dovesse passare.
Il quesito del referendum infortuni sul lavoro
Lo scorso 20 gennaio la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili cinque referendum, bocciando invece come abbiamo già detto quello sull’Autonomia delle Regioni, ovvero la cosiddetta legge Calderoli fortemente voluta dalla Lega.
Sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale invece i quattro referendum sul lavoro promossi dalla Cgil e il referendum sulla cittadinanza voluto da +Europa.
Questo è il quesito del referendum infortuni sul lavoro.
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?
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Cosa può cambiare con il referendum infortuni sul lavoro
Questo referendum riguarda l’abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante: si chiede di eliminare la norma che, in presenza di appalti o subappalti, esclude la responsabilità solidale dell’impresa committente in caso di infortunio o malattia della lavoratrice o del lavoratore.
La volontà dei promotori è quella di superare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore.
Per essere valido però il referendum dovrà superare il quorum del 50% più uno dei votanti tra tutti gli eventi diritto; se questa soglia non dovesse essere raggiunta, allora il referendum non avrà validità a prescindere dall’esito.
Pro e contro del referendum infortuni sul lavoro
Molti lavoratori in Italia non godono delle piene tutele in fatto di infortuni. La Cgil con questo referendum vuole così estendere delle garanzie su dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Al momento infatti la responsabilità dell’imprenditore committente non si estende agli infortuni - o alle malattie professionali - indicati come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
“Così facendo - riporta Teknoring - la responsabilità civilistico-risarcitoria dell’imprenditore committente, appaltante lavori o servizi, viene estesa a ogni ipotesi di danno derivante dagli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti dell’appaltatore e di ciascun sub-appaltatore oltre la quota già indennizzata dall’INAIL”.
Per alcuni critici però questo referendum potrebbe essere una sorta di boomerang, andando a generare più effetti negativi che positivi - se dovesse passare - vista la complessità del tema.
“Il referendum finirebbe invece per investire ipotesi generalmente di appalto genuino, posto che l’attuale art. 26, c. 4, d.lgs. n. 81/2008, si riferisce all’attività e ai rischi propri dell’impresa affidataria dell’opera o del servizio, distinguendo dunque tra responsabilità solidale del committente dovuta all’interferenza e responsabilità esclusiva riconducibile al core dell’impresa controparte - si legge su Lavorodirittieuropa -. Estendere sul punto la responsabilità solidale significa supporre che il committente sia in grado di valutare capacità e organizzazione di mezzi di un’impresa afferente ad altro settore merceologico. Un onere irragionevolmente esigibile, nella generale assenza di un efficace sistema di qualificazione delle imprese”.
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