Regime forfettario 2024: tutte le cause d’esclusione dalla flat tax

Nadia Pascale

18 Febbraio 2024 - 09:41

Per il 2024 è stato confermato il regime forfettario con gli stessi requisiti previsti per l’anno precedente e le stesse esclusioni. Ecco le cause di esclusione dalla flat tax nel 2024.

Regime forfettario 2024: tutte le cause d’esclusione dalla flat tax

Regime forfettario: quali sono le cause d’esclusione dalla tassazione agevolata? Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190 del 2014, articolo 1 commi da 54 a 89. La normativa è stata poi modificata con legge 208 del 2015, dalla Legge 145 del 2018, dal Decreto Legge 124 del 2019, infine, dalla legge di bilancio 2023.

Il regime forfettario consente di ottenere un’importante agevolazione fiscale, ma al verificarsi di determinate condizioni e fino a quando le stesse perdurano nel tempo. Per l’anno di imposta 2024 è, inoltre, prevista la possibilità, in via sperimentale e per il solo anno di imposta 2024, di accedere al concordato preventivo biennale, ma quali sono le cause di esclusione?

Condizioni per l’accesso al regime forfettario

Possono accedere al regime agevolato con flat tax le imprese e i professionisti che hanno un fatturato (ricavi e compensi) inferiore a 85.000 euro. Inoltre, devono avere un ammontare di spese per il personale non superiore a 20.000 euro.

Tali dati per chi ha già un’attività sono desunti dalle dichiarazioni precedenti, mentre sono presunti per l’anno in corso per chi inizia una nuova attività. Fino a quando persistono queste due condizioni base, è possibile continuare ad avere la tassazione agevolata del forfettario che prevede:

  • imposta sostitutiva unica al 15% o al 5% per le start up(Irpef e Irap);
  • esclusione del pagamento dell’Iva (e di conseguenza da tutti gli oneri burocratici relativi);
  • spese considerate con metodo forfettario e non analitico. É possibile portare in deduzione le spese previdenziali, mentre le altre spese sono calcolate attraverso il coefficiente di redditività che varia in base alla tipologia di impresa.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024 vi è l’obbligo per tutti i forfettari di utilizzare la fatturazione elettronica. Sono esclusi gli operatori sanitari in quanto trattano dati sensibili e supersensibili. Nel frattempo è allo studio un «metodo» per evitare il conflitto tra privacy e fatturazione elettronica anche per tale tipologia di contribuenti.

Per l’emissione della fattura elettronica valgono le stesse regole che si applicano ai contribuenti «ordinari», quindi si può optare per:

  • fattura elettronica immediata, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • fattura elettronica differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatta questa premessa sintetica sulle peculiarità principali del regime forfettario, affrontiamo l’argomento principale, cioè quali sono le cause di esclusione dalla flat tax 2024? In questa sede ci occupiamo delle cause di esclusione differenti rispetto al superamento del limite di reddito prodotto.

Utilizzo di regimi speciali IVA

Secondo quanto chiarito con la circolare n. 9/E/2019, par. 2.3.1 dell’Agenzia delle Entrate, si ha incompatibilità con il regime forfettario quando il regime Iva speciale è obbligatorio per legge.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, sono incompatibili:

  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • sali e tabacchi;
  • editoria;
  • commercio di fiammiferi;
  • vendita di biglietti per il trasporto pubblico e di sosta;
  • vendita a domicilio;
  • gestione dei servizi di telefonia pubblica;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismi;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972;
  • vendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

In questa categoria può essere inserita anche l’incompatibilità del regime Patent Box (redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno), tale precisazione è contenuta nella circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia dell’Entrate.

La stessa circolare sottolinea che l’esercizio di un’attività esclusa in quanto trova applicazione un regime speciale Iva, preclude la possibilità di accedere al regime forfettario anche per attività diverse.
Questa regola trova eccezione in caso di attività produttiva di reddito fondiario, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 32 Tuir, in tale caso non viene preclusa la possibilità di accedere al regime forfettario per altre attività di impresa.

Sono esclusi da tale limite i soggetti che sono residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, oppure in uno dei Paesi parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Nel secondo caso tale eccezione è applicabile solo se il Paese in cui si ha la residenza fiscale aderisce ad accordi sullo scambio di informazioni.

Affinché coloro che hanno residenza in tali località possano accedere al regime forfettario, deve verificarsi un’ulteriore condizione: occorre che almeno il 75% del reddito sia prodotto in Italia.

Regime forfettario e cessione di fabbricati

Un’altra causa d’esclusione dal regime forfettario è l’esercizio in via esclusiva, o prevalente, di attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi secondo lo schema che segue:

Attività Riferimenti normativi
Cessione di fabbricati e relative porzioni Art. 10, comma 1, n. 8), del DPR n. 633/72
Cessione di terreni edificabili Art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi Art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993

Controllo diretto o indiretto di SRL o associazione in partecipazione

In questo caso deve trattarsi di imprese attraverso cui sono svolte attività direttamente o indirettamente collegate a quelle che si vogliono svolgere tramite costituzione di nuova attività/impresa con il regime forfettario. Per controllo deve intendersi una partecipazione qualificata.

Le percentuali per determinare la partecipazione qualificata sono:

  • per le società quotate in mercati regolamentati, il possesso del 2% dei voti o 5% del capitale;
  • per le società non quotate, possesso del 20% di voti in assemblea ordinaria o del 25% del capitale sociale o patrimonio.

Devono essere tenuti in considerazione anche i voti detenuti per interposta persona (articolo 2359 comma 2 del codice civile).
L’obiettivo è evitare il frazionamento delle attività riconducibili a uno stesso soggetto con l’unico obiettivo di ridurre il carico fiscale.

Reddito da lavoro dipendente o assimilato oltre il limite dei 30.000 euro

Non si può optare per il regime forfettario nel caso in cui sia maturato un reddito da lavoro dipendente, o assimilato, superiore a 30.000 euro. Ricordiamo che non vi è incompatibilità tra partita Iva e lavoro dipendente, vi possono però essere delle limitazioni, ad esempio per i dipendenti pubblici.

Si deve precisare che il limite dei 30.000 euro non vale nel caso in cui l’attività di lavoro dipendente, o assimilato, sia cessata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, cioè anno precedente rispetto a quello in cui si vuole accedere al regime forfettario (circolare 10/E/2016).

Regime forfettario e fattura all’ex datore di lavoro: si può fare?

Non è possibile iniziare l’attività d’impresa in regime forfettario e fatturare nei confronti del proprio ex datore di lavoro. Questa tipologia di costume potrebbe denotare un tentativo di aggirare le norme dei contratti di lavoro con tutele previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti.

La verifica della prevalenza di rapporto con l’ex datore di lavoro viene effettuata al termine del periodo di imposta. Ad esempio, il contratto di lavoro cessa nel 2022, nel 2023 si esercita attività di impresa o professione con regime forfettario, al termine del 2023 c’è la verifica della prevalenza e in caso positivo si viene esclusi dal 2024 dalla flat tax.

Sono esclusi da questo limite coloro che hanno in realtà svolto presso tali soggetti il periodo di pratica obbligatoria al fine di ottenere l’abilitazione alla professione.

Esclusione per superamento limiti ricavi-compensi

Un’altra causa di esclusione dal regime forfettario è determinata dal superamento dei limiti di ricavi/compensi percepiti. In questo caso occorre distinguere. Se nell’arco dell’anno viene superato il limite di 85.000 euro, ma non di 100.000 euro, l’esclusione dal regime forfettario opera dall’anno successivo.

Nel caso in cui in corso d’anno viene superato il limite dei 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata con obbligo quindi di portare a termine, dal momento del superamento, tutto gli obblighi previsti per il regime ordinario. È come se riprendessero vita gli adempimenti relativi all’IVA, inoltre, da questo momento gli elementi passivi potranno essere riconsiderati con il metodo «analitico».

Come funziona l’esclusione dal regime forfettario?

Deve essere sottolineato che, al venir meno della causa di esclusione, è possibile accedere nuovamente al regime forfettario. Ad esempio, se nell’anno 2023 un contribuente ha cessato la sua partecipazione alla società XY, potrà entrare nel regime forfettario dal 2024, sia per un’attività di nuova costituzione, sia per un’attività di impresa già costituita.

Una volta usciti dal forfettario è comunque possibile rientrarvi, ma sempre dall’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificata la condizione per essere riammessi. Ad esempio, il professionista che nel corso del 2023 supera il limite degli 85.000 euro di compensi, nel 2024 non potrà avere i vantaggi della flat tax. Se nel corso del 2024 però scende nuovamente sotto la soglia, nel 2025 potrà rientrare.

Questo principio generale però non vale sempre, ad esempio nel caso in cui il motivo di esclusione dal forfettario sia l’adesione a un regime speciale Iva, l’esclusione opera fin dall’anno in corso al momento in cui si verifica tale fatto.

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