Regime forfettario, esclusa l’applicazione ai titolari di pensione estera

Nadia Pascale

9 Maggio 2023 - 10:03

Si può scegliere il regime forfettario nel caso in cui si percepisca una pensione non tassata in Italia? Questa la domanda di un contribuente all’Agenzia delle entrate

Regime forfettario, esclusa l’applicazione ai titolari di pensione estera

Visti nuovi limiti per per accedere al regime forfettario, i pensionati che non pagano le tasse in Italia possono ora aderire a questo regime opzionale? Questa è la domanda che un contribuente ha proposto all’Agenzia delle Entrate che ha risposto all’interpello 311/2023 ricordando qual è la ratio della disciplina del regime forfettario.

Il regime forfettario è un regime opzionale che prevede una tassazione agevolata e sostitutiva per i titolari di partita Iva che nel corso dell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi pari a massimo 85 mila euro.
Possono aderire anche coloro che aprono per la prima volta la partita Iva, ma naturalmente devono confermare tali limiti di compensi e ricavi.

Regime forfettario: la ratio della tassazione agevolata

Non vi sono solo limiti inerenti il fatturato dell’attività professionale o autonoma, infatti vi sono limiti inerenti anche i redditi percepiti dal titolare della partita Iva.

Non possono accedere al regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno percepito reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 euro. Questa regola viene meno solo nel momento in cui il precedente impiego sia stato perso.
La ratio di questa regola viene spiegata dalla stessa Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello oggetto di analisi: il regime forfettario è stato introdotto al fine di agevolare coloro che non hanno un lavoro o lo hanno perso in modo che possano iniziare un’attività di lavoro autonomo.

Possono scegliere il regime forfettario i titolari di pensione estera?

L’interpello è proposto da un pensionato, residente in un Paese membro dell’Unione Europea, ex dipendente della Commissione Europea, che afferma di percepire un reddito da pensione superiore a 30.000 euro non sottoposto a tassazione in applicazione dell’articolo 12 del Protocollo n.7 ’’Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea’’ allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

Il contribuente sottolinea che vorrebbe trasferirsi in Italia e iniziare qui un’attività professionale aderendo al regime forfettario. Chiede quindi all’Agenzia delle entrate se può accedere a tale regime opzionale.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è negativa.

Sottolinea l’Agenzia che l’articolo 1, comma 57, lettera d ter, della citata legge n. 190 del 2014 esclude che possano avvalersi del regime dei forfetari coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (pensione) superiori a 30.000 euro. Tale limite non viene considerato solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro e non si percepisca altro reddito.
Non può quindi applicarsi nel caso in cui si percepisca un reddito da pensione. L’Agenzia sottolinea inoltre che non rileva ai fini in oggetto il fatto che il soggetto non abbia redditi tassabili.

Risposta a interpello 311/2023
Risposta a interpello 311/2023

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