Anticipo Tfr senza motivazione: è possibile richiederlo?

Paolo Ballanti

27 Luglio 2022 - 10:30

Il dipendente può ottenere l’anticipo Tfr senza una valida motivazione? Cosa si rischia in questi casi e quali conseguenze ci sono in busta paga? Ecco un’analisi completa

Anticipo Tfr senza motivazione: è possibile richiederlo?

Il trattamento di fine rapporto (o Tfr) è un elemento retributivo la cui erogazione è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Questo significa che, al pari di altri istituti, in primis le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima), il Tfr aumenta di importo per ogni mese di vigenza del contratto. Si parla comunemente di «ratei».

All’interruzione del contratto (sia per scadenza del termine, che per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale) i «ratei» maturati per tutti i mesi di lavoro vengono sommati, ottenendo così l’ammontare da liquidare al dipendente.

Alla regola generale per cui il pagamento del Tfr è previsto alla cessazione del contratto di lavoro, fanno eccezione le ipotesi in cui, nel rispetto di determinati requisiti imposti dalla legge, una quota dello stesso è anticipata al lavoratore, previa sua richiesta.

L’anticipazione è regolata dall’articolo 2120 del Codice Civile, il quale regolamenta i motivi alla base del bisogno di liquidità del lavoratore, nonché il tetto all’ammontare anticipabile e i requisiti soggettivi (anzianità di servizio in azienda).

Fatta questa premessa, è lecito chiedersi se il lavoratore può inoltrare richiesta di anticipo Tfr senza alcuna motivazione.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Le motivazioni per l’anticipo Tfr

L’anticipo Tfr può essere chiesto per:

  • acquisto prima casa per sé o per i figli (documentato da una dichiarazione del notaio o altri documenti idonei);
  • spese mediche per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle sedi Asl;
  • spese durante i periodi di congedo per formazione o astensione facoltativa per maternità (l’anticipazione è riconosciuta unitamente alla retribuzione del mese precedente la data di inizio del congedo).

Per quanto riguarda il primo punto, si intende per «prima casa» un immobile destinato ad abitazione e residenza per la famiglia.

La giurisprudenza, negli anni, ha ammesso il ricorso all’anticipo Tfr per:

  • riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo;
  • acquisto del suolo al fine di costruire l’abitazione;
  • acquisto della casa per il figlio, effettuato non dal lavoratore ma dal figlio stesso;
  • acquisto con mutuo ipotecario, nel caso in cui la somma (anche se residua) sia di importo pari o superiore a quanto si chiede come anticipo.

Al contrario, non sono state ritenute circostanze meritevoli di anticipo:

  • la ristrutturazione della casa già di proprietà del lavoratore;
  • la copertura di debiti contratti dal lavoratore per il pagamento del prezzo della casa ovvero per evitare l’espropriazione forzata;
  • la mancanza del requisito della piena proprietà del bene (nelle ipotesi di usufrutto da parte del comproprietario o del nudo proprietario dell’immobile);
  • acquisto dell’immobile da parte del coniuge (a meno che non sussista un regime di comunione legale).

Gli altri requisiti

Oltre alle motivazioni alla base dell’anticipo Tfr, gli altri requisiti indicati dall’articolo 2120 del Codice Civile prescrivono che:

  • l’anticipo può essere chiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
  • il dipendente deve aver totalizzato almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda;
  • l’anticipazione non può eccedere il 70% del Tfr cui avrebbe avuto diritto il lavoratore, in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
  • le richieste vengono soddisfatte dal datore di lavoro, annualmente, entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti (secondo un orientamento costante della giurisprudenza di Cassazione tale requisito non trova applicazione per le aziende che occupano meno di 25 dipendenti, dal momento che il conteggio del 4% previsto dal Codice Civile darebbe un risultato inferiore a 1).

I contratti collettivi o i patti individuali possono prevedere condizioni di maggior favore. Gli stessi accordi collettivi, hanno la capacità di stabilire dei criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. In assenza di questi ultimi, le richieste devono essere soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Cosa accade se si anticipa il Tfr senza motivazione?

Non esiste alcuna norma di legge che impedisca al dipendente di chiedere (e all’azienda di erogare) un anticipo Tfr senza motivazione. L’aspetto da tenere in considerazione è tuttavia che in circostanze come questa manca uno dei requisiti che qualificano l’anticipazione stessa: il motivo.

In assenza di quest’ultimo, non si può parlare di erogazione anticipata del Tfr, con la conseguenza che le somme in questione vengano considerate a tutti gli effetti, in caso di controllo o ispezione da parte degli organi competenti, come ordinaria retribuzione, soggetta a contributi Inps e tassazione Irpef «ordinaria» per scaglioni d’imposta (23%, 25%, 35%, 45% a seconda del reddito). In tal caso il datore di lavoro sarà costretto a rielaborare il calcolo del Tfr, rivalendosi sul dipendente per gli importi netti riconosciuti in eccesso.

La stessa azienda, peraltro, dovrà obbligatoriamente versare i contributi Inps a suo carico (compresi quelli trattenuti al lavoratore) calcolati sul Tfr.

È opportuno precisare infatti che il Tfr è:

  • esente da contribuzione Inps;
  • soggetto a tassazione separata, con una quantificazione del carico fiscale differente rispetto all’Irpef ordinaria.

La Corte di Cassazione è stata interessata da un caso analogo con la sentenza del 22 febbraio 2021 numero 4670.

La controversia ha trovato origine dall’opposizione di un’imprenditrice a una cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di Tfr.

Dopo che in primo grado il giudice aveva dato ragione all’imprenditrice e non all’Inps, in secondo grado la situazione si è ribaltata.

È a questo punto, soccombente in appello, che l’interessata si è rivolta alla Cassazione.

Nel rigettare il ricorso dell’imprenditrice la Suprema Corte ha sottolineato che l’articolo 2120 del Codice Civile prescrive l’erogazione dell’anticipo Tfr in misura non superiore al 70% del trattamento già maturato, in favore dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda, una sola volta e per le motivazioni contemplate dalla normativa.

Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste annualmente, nei limiti del 10% degli aventi titolo o del 4% del totale dei dipendenti.

I contratti collettivi e i patti individuali hanno la possibilità di stabilire condizioni di maggior favore rispetto alla disciplina legale, con i primi che possono altresì definire criteri di priorità nell’accoglimento delle richieste.

Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, solo la «sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l’erogazione datoriale come anticipazione del Tfr». In difetto degli stessi, come può accadere se mancano del tutto i motivi alla base dell’anticipo, il pagamento delle somme è soggetto a obbligazione contributiva.

Un altro aspetto da considerare, da ultimo, è quello per cui il dipendente può sì chiedere l’anticipo Tfr senza motivazione ma l’azienda, vista la mancanza dei requisiti, ha titolo per opporre un legittimo rifiuto.

L’importanza della documentazione

Per evitare che venga contestata la genuinità dell’anticipo Tfr (con le spiacevoli conseguenze retributive sopra citate) è opportuno che l’azienda conservi una serie di documenti riguardanti:

  • la richiesta del lavoratore di ricevere l’anticipo Tfr con indicata la motivazione;
  • i documenti forniti dal lavoratore a riprova della veridicità di quanto affermato.

Nello specifico:

  • per quanto riguarda la prima casa, è sufficiente qualsiasi documento purché idoneo a dimostrare l’acquisto (ad esempio il contratto preliminare di vendita e successivamente l’atto di acquisto definitivo);
  • per le spese sanitarie, l’attestazione Asl che certifichi la malattia, la necessità di un intervento/terapia e l’ammontare della spesa;
  • per i congedi, nessuna documentazione particolare, eccezion fatta per una richiesta semplice del lavoratore che riporti la data di inizio dell’assenza.

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