Rimborso assicurazione auto in caso di vendita, furto o rottamazione

Simone Micocci

20 Febbraio 2019 - 13:21

RCA Auto: in alcuni casi (vendita, furto o rottamazione) la rescissione anticipata della polizza assicurativa è gratuita, oltre a dare diritto al rimborso del premio non goduto.

Rimborso assicurazione auto in caso di vendita, furto o rottamazione

In caso di estinzione di una polizza assicurativa si può ottenere il rimborso dell’eventuale premio non goduto, dove con il termine “premio” si intende la somma in denaro che l’automobilista paga alla propria compagnia in cambio della copertura assicurativa.

Per ottenere il rimborso dell’assicurazione, però, è necessario che il contratto stesso lo preveda; è possibile, infatti, che nel contratto ci siano clausole che consentono l’estinzione anticipata della polizza (prima della scadenza naturale di un anno) ma previo il pagamento di una certa somma a titolo di penale.

In ogni caso è importante sapere che si ha sempre diritto al rimborso dell’assicurazione, o meglio “del premio non goduto”, quando la rescissione anticipata (gratuita) dipende da vendita, furto o rottamazione del veicolo.

Quindi, nel caso in cui si proceda alla vendita o alla rottamazione della propria vettura in corso di contratto, oppure non sia più concessa la circolazione dell’auto, è prevista la rescissione del contratto: si ha quindi diritto alla restituzione di una parte del premio annuo calcolata in base al periodo che dovrà ancora trascorrere prima della scadenza dell’assicurazione.

Premio non goduto

Secondo l’articolo 1896 del Codice Civile è possibile richiedere la restituzione di una parte del costo pagato per assicurare l’auto in caso di rescissione anticipata della polizza. Il rimborso della parte di polizza pagata ma non goduta avviene sulla base della cessazione del rischio e per ottenerlo è necessario restituire il certificato e il contrassegno.

Il calcolo della cifra da risarcire avviene sulla base di quello che nel Codice delle Assicurazioni viene definito “periodo residuo”, ossia in proporzione all’intervallo di tempo che rimane fino alla scadenza dell’assicurazione.

Dall’ammontare del rimborso andranno detratte però le spese corrispondenti a:

  • l’imposta pagata dall’assicuratore;
  • il contributo obbligatorio versato dall’assicuratore al Servizio Sanitario Nazionale.

Su queste somme, già versate dalla compagnia assicurativa al momento della stipula, non è previsto alcun rimborso.

Casi di rimborso

Come anticipato, il diritto al rimborso al netto di tali importi non si attiva sempre, ma solo nei seguenti casi:

  • vendita;
  • rottamazione;
  • cessazione della circolazione del veicolo.

La polizza assicurativa può prevedere poi delle ulteriori casistiche in cui è possibile rescindere anticipatamente senza pagare alcunché e beneficiando del rimborso del premio; in ogni caso, però, il contratto non può porre dei limiti alle tre casistiche sopra indicate.

Per ottenere il rimborso del periodo di copertura assicurativa non usufruito bisogna presentare la documentazione che ne attesti la vendita, la rottamazione o la demolizione oltre al certificato e al contrassegno.

Il risarcimento può avere luogo solo se non avviene il trasferimento della polizza su altro veicolo entro i tempi stabiliti e quindi solo nel caso in cui a seguito della sospensione del contratto non avvenga una riattivazione dello stesso.

Furto

Diversa è la questione se si parla di furto: nel caso in cui la vettura venga rubata infatti non si ha diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative alla garanzia furto e anzi si ha l’obbligo di corrispondere le eventuali rate mancanti che si sarebbero dovute pagare dopo il furto fino allo scadere dell’assicurazione.

Si ha invece diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta relativo alla copertura obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, sempre al netto dei suddetti importi, relativamente al periodo compreso tra il giorno successivo alla denuncia alla pubblica autorità e il termine di scadenza della polizza.

Quindi esiste una sostanziale differenza per i due premi:

  • premio relativo alla copertura obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi che viene risarcito come nei casi precedenti;
  • premio relativo all’assicurazione volontaria contro il furto del veicolo che non solo non viene risarcito ma è dovuto per intero nel caso restassero delle rate da corrispondere.

Documenti da presentare per la richiesta del rimborso

Concludiamo facendo chiarezza sui documenti da presentare alla propria compagnia assicurativa per la richiesta di rimborso. Questi variano a seconda dell’evento che ha dato luogo all’interruzione anticipata della polizza.

Ad esempio, nel caso di vendita dell’auto (con l’assicurato che non intende trasferire la polizza su un altro veicolo) bisogna consegnare il passaggio di proprietà dell’auto, oltre a dover restituire - come detto in precedenza - il certificato e il contrassegno.

In caso di rottamazione o cessazione della circolazione, invece, bisogna presentare il relativo certificato che lo dimostra; è ovvio quindi che per il furto - con il quale ricordiamo non viene rimborsato il premio versato a titolo di garanzia del furto - bisogna portare con sé la denuncia.

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