Coniuge infedele, ecco quando spetta il risarcimento danni secondo la legge e come influisce l’addebito della separazione.
Il tradimento può essere molto spesso motivo dell’addebito della separazione, ma soltanto se l’infedeltà si dimostra il motivo della rottura della coppia e non una conseguenza della crisi matrimoniale. Non è solo l’addebito, però, a rilevare al momento della separazione, poiché in alcuni casi sono determinati anche dei risarcimenti per i danni subiti dal coniuge. Vediamo quando spetta il risarcimento danni se il coniuge è infedele e come influisce l’addebito della separazione.
Risarcimento danni senza addebito della separazione
Come già anticipato, se il tradimento è la causa che ha portato alla crisi e poi alla rottura del rapporto dei coniugi allora la separazione viene addebitata al coniuge infedele. Si tratta della cosiddetta separazione per colpa, in cui si configurano precise responsabilità a carico di uno dei coniugi, non solo a livello giuridico ma anche patrimoniale.
È però altrettanto vero che l’adulterio non comporta automaticamente l’addebito della separazione, in particolare se l’infedeltà è stata una conseguenza della crisi matrimoniale e non la sua causa allora non è prevista la “colpa”. Ciò non esclude che la condotta infedele del coniuge, soprattutto se perpetrata nel tempo, possa aver causato dei danni alla controparte. Difatti, l’assenza di addebito non esclude la possibilità di risarcimento danni.
Mentre la misura dell’addebito è individuata in modo specifico per il vincolo coniugale, infatti, i danni cagionati al coniuge devono comunque essere risarciti al pari di qualsiasi altra violazione. Ecco perché il risarcimento danni e l’addebito della separazione sono indipendenti l’uno dall’altro. Pertanto, anche l’assegno di mantenimento è ininfluente rispetto al risarcimento.
Risarcimento danni se il coniuge è infedele
Al pari di quanto osservato per l’addebito della separazione per infedeltà, anche il risarcimento danni non è obbligatorio per qualsiasi caso di adulterio. In particolare, è previsto l’obbligo di risarcimento soltanto quando sono stati lesi dei diritti costituzionalmente garantiti dell’altro coniuge, superando la normale tollerabilità.
Tra i diritti protetti dalla Costituzione che entrano in campo ci sono principalmente il diritto alla salute, il diritto all’onore e alla dignità personale, ma anche il diritto alla reputazione e alla privacy. Non è difficile immaginare che questi diritti possano essere lesi dal coniuge infedele, attraverso le modalità e la gravità dell’adulterio e del modo in cui l’altro coniuge ne viene a conoscenza.
Per esempio, avrebbe diritto a un risarcimento il coniuge informato del tradimento nel suo ambiente di lavoro o nella sua cerchia sociale, proprio per la lesione del diritto alla reputazione e alla dignità personale. Il tradimento pubblico è certamente più dannoso rispetto a quello conosciuto solo alle parti, ma anche le modalità umilianti o disinteressate possono minare i diritti dell’altro.
Anche l’amante, se citato in causa, può essere condannato al pagamento di un risarcimento danni, ma soltanto se ha messo in essere comportamenti dannosi per l’altro coniuge. Per esempio, è tenuto il risarcimento danni quando l’amante diffonde la notizia dell’adulterio, ledendo la reputazione della vittima.
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Per regola, tuttavia, il risarcimento è previsto soltanto quando il coniuge possa dimostrare il danno subito a causa del tradimento. Non è sufficiente che la condotta infedele sia potenzialmente dannosa, ma è necessario che si siano verificati effettivi danni, tali da giustificare il risarcimento. Il danno può corrispondere a disturbi psichici e psicologici, ma anche a compromissioni nella sfera relazionale o lavorativa.
È in ogni caso necessario provare il danno non patrimoniale, ad esempio con la diagnosi di depressione o le dimissioni dal posto di lavoro diventato insostenibile, o ancora dalle ripercussioni nell’ambiente sociale. Nella valutazione del danno saranno poi comunque presi in considerazione tutti gli elementi, tra cui la frequenza, la durata e l’intensità del tradimento, ma anche le circostanze personali dell’altro coniuge (come la necessità di assistenza morale).
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