La ritenuta d’acconto è una trattenuta sulle imposte molto usata nei rapporti di collaborazione. Ecco quando si applica e le regole per calcolarla.
La ritenuta d’acconto è un anticipo fiscale che il datore di lavoro applica nei confronti del collaboratore. Si tratta di una trattenuta sul compenso dovuto al fornitore e vale come acconto, appunto, sulle imposte che quest’ultimo dovrà versare.
In pratica, una parte del compenso non viene pagata al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sull’IRPEF da saldare in relazione a quel reddito da parte del collaboratore stesso.
Ma cos’è e come funziona la ritenuta d’acconto? Quali sono le novità del 2024 in merito? Scopriamo insieme tutte le regole per calcolarla, i regimi in cui si applica e le tempistiche di pagamento.
Cos’è la ritenuta d’acconto e chi la paga
La ritenuta d’acconto è una pratica fiscale mediante la quale un soggetto, solitamente un datore di lavoro o un committente, trattiene anticipatamente una percentuale dell’importo dovuto al beneficiario del pagamento.
Questa ritenuta viene poi versata dallo stesso committente direttamente all’Agenzia delle Entrate come acconto delle imposte che il beneficiario dovrà successivamente regolare in sede di dichiarazione dei redditi.
La ritenuta d’acconto si applica su varie tipologie di pagamenti, come compensi per prestazioni di lavoro autonomo o per servizi professionali, con limiti e aliquote differenti a seconda delle molteplici situazioni giuridico-commerciali. Questo sistema della ritenuta d’acconto trova il suo riferimento normativo fondamentale nell’articolo 64 comma 1 del d.p.r. 600/1973.
Il contribuente che si trova obbligato a versare la ritenuta d’acconto è definito dalla normativa fiscale come “sostituto d’imposta”, ovvero:
“colui che, in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto. Deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.
Il vantaggio del sistema della ritenuta d’acconto per l’amministrazione finanziaria è la garanzia di una sicura e integrale riscossione delle imposte. In questi casi, infatti, l’evasione fiscale viene evitata, anticipando il momento in cui il soggetto passivo subisce il prelievo fiscale (a titolo di acconto o di imposta definitiva).
Possiamo quindi affermare che la ritenuta d’acconto è lo strumento per mezzo del quale può avvenire la cosiddetta sostituzione tributaria.
Come funziona la ritenuta d’acconto e quando si applica
Molto semplicemente, con questo strumento il collaboratore esegue un lavoro per il committente come se fosse un professionista (pur non avendo una partita IVA), per un periodo di tempo e un compenso limitati.
La natura del rapporto deve essere appunto «occasionale» e non c’è nel rapporto lavorativo la natura di subordinazione.
Dal punto di vista pratico, al momento del pagamento della prestazione, il collaboratore deve produrre una ricevuta al committente che provvederà a saldarla.
Spesso è il committente che fornisce un modello di ricevuta che il collaboratore firma e consegna: si tratta di un ribaltamento di ruoli dovuto solo al fatto che il collaboratore spesso non sa fattivamente come produrre la ricevuta, ma formalmente è il collaboratore che consegna la ricevuta al committente come se fosse una fattura.
Dal punto di vista fiscale, la ricevuta conterrà:
- la data e il numero della ricevuta;
- i dati del collaboratore (incluso codice fiscale);
- i dati del committente (inclusi codice fiscale e partita IVA);
- la descrizione dell’attività prestata;
- l’importo del compenso lordo;
- l’importo della ritenuta d’acconto;
- l’importo netto (lordo - ritenuta d’acconto).
Per avere un’idea più chiara, vedi il Fac-Simile online oppure scaricalo in PDF:
Una volta consegnata la ricevuta al committente, questo provvede a:
- versare l’importo netto al collaboratore (preferibilmente con una forma tracciabile, ex. bonifico bancario);
- versare l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento. Dal 2024, è possibile rimandare il pagamento se le ritenute complessive effettuate nel mese non superano i 100 euro d’importo.
Quindi:
- la spesa totale del committente è pari al lordo;
- l’incasso del collaboratore è pari al netto;
- lo Stato prende subito il 20% di tasse del collaboratore attraverso il committente. Al momento della dichiarazione dei redditi, l’anno successivo, a seconda dei redditi totali e di eventuali deduzioni e detrazioni, lo Stato potrà:
- nel caso in cui non fosse dovuta, restituire al collaboratore parte o l’intera percentuale pagata (sotto forma di credito di imposta);
- nel caso in cui le tasse dovute eccedessero il 20% già versato, chiedere un conguaglio.
Non sono sottoposti a ritenuta i compensi dal valore inferiore di 25,82 euro, corrisposti da enti pubblici o privati, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
La ritenuta d’acconto per prestazione occasionale: regole e limiti
Il termine «ritenuta d’acconto» è ormai entrato nel gergo comune come sinonimo della «collaborazione occasionale», una forma di collaborazione lavorativa sempre molto diffusa; soprattutto per quelle categorie per le quali lavorare significa collaborare con più soggetti durante l’anno, per piccole mansioni limitate nel tempo e nell’impegno richiesto, spesso legate a specifici compiti e obiettivi.
In questi casi, spesso i datori di lavoro propongono ai collaboratori sprovvisti di partita IVA (per collaborazioni che non superino i 5.000€ di compenso lordo nell’anno) la formula della collaborazione occasionale, comunemente chiamata collaborazione a ritenuta d’acconto.
È bene chiarire che in molti casi può essere utile aprire una partita IVA anche se non si è certi di raggiungere in 5.000€ di reddito annuo; questo è valido soprattutto se si sta entrando nel mondo del lavoro e si vuole avviare un percorso di aumento nel tempo del numero di clienti e collaborazioni: la partita IVA può risultare fiscalmente più vantaggiosa e aiutare a negoziare condizioni e tariffe con maggior leva negoziale data dalla maggiore professionalità con cui ci si presenta sul mercato.
Ritenuta d’acconto: aliquote e percentuale
Come abbiamo accennato, le aliquote considerate sono del 20% o, in alcuni casi, del 30%. In particolare, l’aliquota al 30% si applica ai compensi per non residenti per l’uso economico di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, brevetti e similari. Se suddetti compensi sono versati a organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti, viene applicata la ritenuta del 20% a titolo di acconto.
La base imponibile è il primo step per calcolare la giusta percentuale della ritenuta d’acconto, oltre che per ciò che riguarda compenso netto e lordo. Rientrano nella base imponibile:
- compensi professionali;
- rimborsi a piè di lista (effettivamente sostenute) per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.
Non concorrono alla base imponibile:
- contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale;
- compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.
Riassumendo:
Tipo di reddito | Aliquota | Base imponibile | Codice tributo F24 |
---|---|---|---|
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo da parte di esercenti arti e professioni | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di amministratore di condominio | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% | 100% | 1040 |
Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno | 20% | 75% | 1040 |
Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno (di età inferiore a 35 anni) | 20% | 60% | 1040 |
Utili derivanti da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro | 20% | 100% | 1040 |
Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone | 20% | 100% | 1040 |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari | 23% | 50% | 1040 |
Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con l’ausilio in via continuativa di personale) | 23% | 20% | 1040 |
Incaricati alle vendite a domicilio | 23% | 78% | 1040 |
Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRPEF | 4% | 100% | 1019 |
Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRES | 4% | 100% | 1020 |
Come si calcola la ritenuta d’acconto: un esempio facile
Non è difficile calcolare la ritenuta d’acconto. Una volta definita la percentuale imponibile, a seconda della tipologia di compenso, e l’aliquota di riferimento, il calcolo dell’importo è meccanico. Ad esempio, consideriamo un pagamento di 1000 euro soggetto a una ritenuta d’acconto con un’aliquota del 20%.
In questo caso, l’imponibile - se non vi è presenza di rimborsi e spese documentate - che rappresenta l’importo totale soggetto a tassazione, è di 1000 euro. Per il nostro esempio, non prendiamo in considerazione la cessione dei diritti d’autore, che prevede una base imponibile inferiore al 100% - come da tabella esplicativa.
La ritenuta d’acconto è calcolata applicando l’aliquota all’imponibile. Nel nostro esempio, il calcolo sarebbe il seguente:
- Imponibile: 1000 euro
- Aliquota: 20%
- Ritenuta d’acconto = Imponibile x Aliquota = 1000 euro x 0,20 = 200 euro
Quindi, nel pagamento totale di 1000 euro, il beneficiario riceverà effettivamente 800 euro, poiché i restanti 200 euro sono trattenuti come ritenuta d’acconto. Questo importo trattenuto viene successivamente versato all’Agenzia delle Entrate dal committente, nelle dinamiche definite precedentemente.
Al nostro calcolo, se presente, va aggiunta l’IVA, che comunque non incide sul conteggio. Invece, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, il contributo di rivalsa INPS (4%) è soggetto a ritenuta.
Quando si paga la ritenuta d’acconto
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) deve versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento attraverso il Modello F24, unicamente con modalità telematiche per i datori titolari di partita Iva (codice tributo 1040).
Come annunciato, a decorrere da gennaio 2024 vi è la possibilità di ritardare il pagamento se la somma degli importi relativi alle ritenute d’acconto nel mese di riferimento non supera i 100 euro. Ovviamente, tale possibilità non riguarda le ritenute applicate nel mese di dicembre; in questo caso, il versamento va comunque eseguito entro il 16 del gennaio successivo.
La ritenuta d’acconto corrisposta deve essere certificata dai soggetti che le hanno effettuate. La certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme e deve indicare:
- l’importo totale delle somme corrisposte;
- l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;
- altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).
Quando e a chi conviene la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto
Tra molti collaboratori che lavorano con questa formula gira il falso mito secondo cui la ritenuta d’acconto conviene al datore di lavoro/committente. In realtà, per il committente la convenienza è pari a quella che avrebbe se il collaboratore avesse partita IVA, dovendo anzi assolvere l’onere aggiuntivo di versare e gestire la burocrazia legata alle ritenute d’acconto.
Il fatto che la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto non convenga particolarmente al datore di lavoro non significa che convenga al collaboratore, se non nel non essere assoggettato all’INPS. Con la collaborazione occasionale, infatti, non vengono versati contributi previdenziali (né dal datore di lavoro, né dal collaboratore).
Collaborazione occasionale a ritenuta d’acconto o partita IVA?
Avendo una partita IVA, ad esempio con il regime forfettario, il collaboratore può:
- fruire di un’aliquota IRPEF molto vantaggiosa e di una deduzione forfettaria del reddito imponibile;
- pagare solo le tasse dovute (se dovute) l’anno dopo in occasione della dichiarazione dei redditi.
Il reddito netto del professionista con partita IVA sarà assoggettato all’obbligo contributivo che, se da un lato comporta un costo aggiuntivo (compensato in buona parte dal basso costo IRPEF del regime), dall’altro significa accumulare contributi in vista di una futura pensione.
Lavorare in collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto conviene solo quando:
- si ha una sola e breve collaborazione con un soggetto;
- la natura della collaborazione è davvero estemporanea;
- non si prevede di poter ottenere altre collaborazioni nel medio termine con lo stesso committente o con altri committenti dello stesso settore.
Per i sostituti d’imposta (datori di lavoro), la certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi deve essere allegata al Modello 770 dei sostituti di imposta. Tale regola non vale per i titolari di partita IVA nel regime forfettario, in quanto questa particolare categoria di lavoratori autonomi non è sostituto d’imposta (a differenza di quanto previsto per i contribuenti minimi che, pur non dovendo applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, sono sostituti d’imposta).
Per approfondire vedi anche la guida sul lavoro accessorio sul sito del Ministero del Lavoro.
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