Rivalutazione del costo fiscale dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni detenute in società non quotate. Per godere del beneficio attenzione a perizie di stima e versamento imposta.
Riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, versando un’imposta sostitutiva del 14% anche in forma rateale, anziché all’11%.
Con una modifica inserita in sede di conversione in legge del dl 17/2022, il legislatore ha modificato ulteriormente le regole per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2022, suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi delle lettere da a) a c-bis, del comma 1 dell’art. 67 del dpr 917/1986 (Tuir), allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
La legge ha prorogato pertanto al 15 novembre 2022, (in luogo del termine precedentemente indicato ovvero il 15 giugno 2022), il termine per optare alla rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni societarie detenute al 1° gennaio 2022 concedendo qualche mese in più per poter beneficiare della riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di quote e terreni detenuti da persone fisiche.
Entro la nuova data pertanto, occorrerà far redigere e asseverare la perizia di stima, nonché versare, in una soluzione unica, ovvero la prima rata, in caso di pagamento rateale, l’imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 14%.
Per valutare se sia conveniente o meno effettuare la rivalutazione occorrerà considerare, da un lato, se e quando avverrà la vendita e a quale prezzo e, dall’altro, i costi della rivalutazione medesima. Approfondiamo i dettagli della proroga, i soggetti beneficiari e gli adempimenti per effettuare la rivalutazione.
Rivalutazione delle partecipazioni e terreni: cosa prevede il «decreto Energia»
Il “decreto Energia”, dl 17/22 convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, sancisce la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate ex art 5 della legge n. 448/2001.
Per il 2022 è quindi confermata la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni agricoli ed edificabili.
La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minore o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.
In sostanza, il riferito regime consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del Tuir.
I soggetti destinatari all’agevolazione
Oggetto della rivalutazione potranno essere i terreni, siano essi agricoli o edificabili e le partecipazioni detenute in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Con riferimento ai terreni, possono essere oggetto di rivalutazione quelli agricoli; da verificare però la condizione che concerne l’intento speculativo con la rivendita nel quinquennio. Per quelli edificabili il requisito è che siano da sempre posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto di godimento (usufrutto, superficie o enfiteusi) al di fuori dell’ambito dell’attività economica esercitata.
L’agevolazione, per quanto concerne le partecipazioni, è fruibile se riguarda esclusivamente i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati.
Le partecipazioni rientranti nella rivalutazione delle quote sono:
- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di Srl o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
I soggetti destinatari dell’agevolazione sono:
- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali e i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che intendano affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell’art. 68, comma 1, lettere da a) a c-bis) del Tuir.
Tali soggetti, se interessati, in conseguenza della proroga prevista, avranno tempi più ampi per porre in essere gli adempimenti previsti.
Adempimenti previsti per la rivalutazione di partecipazioni e terreni
Per avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto, come detto, si rende necessario possedere il bene alla data del 1° gennaio 2022 e, entro il successivo 15 novembre 2022, occorre predisporre una perizia giurata di stima, da parte di un soggetto abilitato, quindi un dottore commercialista, un ingegnere, ecc., da cui si evinca il valore del terreno o della partecipazione.
Avuta contezza del reale valore del bene, si procederà con il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 14% del valore di perizia (in aumento rispetto a quella precedente che era pari all’11%) da parte del contribuente, e quindi nella stessa misura sia per il caso di rivalutazione del costo fiscale di un terreno sia nel caso si intenda rivalutare una partecipazione societaria.
L’imposta di rivalutazione, come nelle precedenti rivalutazioni, dovrà essere versata, mediante modello F24, entro la scadenza del 15 novembre in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive dovranno essere versati anche gli interessi di dilazione nella misura del 3% annuo e con presumibile utilizzo del codice tributo “8055” per le partecipazioni e il codice “8056” per i terreni.
Ricordiamo che i pagamenti tardivi non consentono il perfezionarsi della rivalutazione, che quindi non produrrà effetti.
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