Se si presenta domanda di rottamazione quater su cartelle esattoriali per le quali è in corso una rateazione, la stessa è sospesa fino alla definizione delle nuove rate.
Chi pensa che la rottamazione quarter sia destinata solo e soltanto alle cartelle esattoriali non pagate commette un grosso errore visto che il benefico comprende anche quelle che hanno una rateazione già in corso. E proprio per queste casistiche di cartelle da rottamare già in corso di rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante precisazione. Sia che la definizione agevolata venga accolta, sia che venga rifiutata.
Cerchiamo, quindi, di capire come comportarsi dopo aver presentato domanda di adesione alla rottamazione 2023 per cartelle esattoriali con rate già in corso di pagamento, che hanno, quindi, un calendario di pagamento già definito e cosa fare in attesa che l’Agenzia comunichi l’accoglimento della domanda.
Rottamazione quarter anche per cartelle già rateizzate
La domanda di adesione alla rottamazione quarter per cartelle già rateizzate sospende i termini di pagamento del piano di rateizzazione in corso fino al 31 ottobre. Questo perchè la sospensione del pagamento è prevista fino al perfezionamento della definizione agevolata che avviene con il pagamento della prima o unica rata, ovvero il 31 ottobre.
Inizialmente la scadenza della prima o unica rata era prevista per il 31 luglio, ma la proroga approvata per la presentazione delle istanze di adesione alla rottamazione che ha fatto slittare la scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2023, ha avuto effetti anche sulla scadenza della prima o unica rata da pagare. Che adesso ha come data ultima, appunto, il 31 ottobre 2023.
I contribuenti che negli anni scorsi avevano ricevuto cartelle di pagamento per cui avevano attivato un piano di pagamento rateale, quindi, non sono esclusi dalla rottamazione 2023. Si possono, infatti, rottamare i debiti residui.
Proprio per questo per chi ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata le scadenze previste dal piano di rateazione originario sono sospese fino al 31 ottobre.
Rottamazione pagamento in corso con nuove scadenze
L’Agenzia delle Entrate, infatti, comunicherà solo entro il 30 settembre 2023 se la domanda di aderire alla rottamazione è stata accolta o meno. E solo in quel momento si potranno fissare nuove date di scadenze per i pagamenti residui.
Se la domanda viene accolta le scadenze delle vecchie rate saranno sostituite da quelle nuove, con la prima (o unica) da pagare entro il 31 ottobre 2023. La precedente rateazione è sostituita dalla nuova, però, solo in caso di accoglimento della domanda.
Se anche con la rottamazione si è scelto di continuare a pagare a rate le scadenze saranno differenti, su un debito residuo più basso (solo sul debito residuo originario senza sanzioni, interessi e aggio) e con cadenza trimestrale.
Attenzione, però, a differenza del piano di rateazione originale, se non si rispettano le date di scadenza delle rate successiva alla prima della rottamazione (c’è un margine di 5 giorni dalla scadenza) si decade dalla rottamazione e non si può tornare neanche alla rateazione orinaria.
Se la domanda di rottamazione è rigettata?
Se la domanda di adesione alla rottamazione quarter è rigettata cosa accade al contribuente che non ha pagato, magari, da febbraio a settembre le rate del piano originario? Si dovrà riprendere il pagamento del vecchio piano di rateazione e rispettare le stesse scadenze.
E questo significa che entro luglio si dovranno recuperare tutti i pagamenti saltati nei mesi di sospensione in cui si era in attesa di una risposta. Alla prima data utile, quindi, è necessario mettersi in pari con i pagamenti.
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