Rottamazione 4, dopo la proroga al 30 giugno in attesa dei correttivi

Patrizia Del Pidio

28 Aprile 2023 - 17:17

Nonostante la proroga al 30 giugno la rottamazione continua a presentare delle criticità che avrebbero bisogno di interventi correttivi.

Rottamazione 4, dopo la proroga al 30 giugno in attesa dei correttivi

I termini per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle del 2023 sono stati prorogati dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023. Ma questa proroga, stando alle procedure di rottamazione contenute nella Legge di Bilancio 2023, non va a sanare delle criticità già presenti e che non permettono la reale applicazione della definizione agevolata per alcuni carichi.

Ci si riferisce in modo particolare ai carichi iscritti a ruolo per quei contribuenti che sono destinatari solo del primo terzo delle somme dovute affidate alla riscossione entro il 30 giugno 2022. Questo perché il carico residuo dei due terzi che è stato eventualmente affidato alla riscossione dopo il 30 giugno 2022 si frappone come ostacolo alla possibile adesione alla definizione agevolata.
Cerchiamo di capire di cosa si tratta e quali sono le criticità in oggetto.

Criticità della rottamazione quater

Per quel che riguarda le regole della riscossione, quando c’è una pendenza di giudizio l’ente creditore, quando presenta ricorso, iscrive a ruolo solo un terzo delle maggiori imposte, le restanti somme dovute sono iscritte a ruolo solo successivamente, quando una sentenza contraria al contribuente lo condanna al pagamento.

Questi contribuenti, quindi, se hanno carichi iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2022, qualora si tratti solo di un terzo delle somme dovute per pendenza di giudizio, non potranno veder estinto il giudizio stesso se le restanti somme da pagare sono state iscritte a ruolo successivamente al 30 giugno 2022.

E ci si trova, quindi, di fronte ad un paradosso visto che un terzo delle somme sono state iscritte a ruolo entro la scadenza prevista per accedere alla rottamazione, ma si trovano nell’impossibilità di sanare l’intero debito. Potrebbero risparmiare, con la rottamazione, solo sul primo terzo delle somme dovute ma non sui restanti due terzi sui quali resterebbero sanzioni e interessi vanificando, di fatto, quella che è la natura stessa della rottamazione e del vantaggio economico che porta.

Non è un errore nuovo

Si tratta di un errore già commesso nelle precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle, ma con la circolare 2/E del 2017 l’Agenzia aveva chiarito che

“Resta inteso che il debitore ha la possibilità di definire sia il carico affidato in pendenza del giudizio di primo grado, ex art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, beneficiando del venir meno dei soli eventuali interessi di mora, sia il carico affidato in esecuzione della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nel qual caso beneficia tramite il perfezionamento della definizione agevolata del venir meno, oltre degli interessi di mora, anche della sanzione.”.

Viene lasciata al contribuente la scelta se risparmiare, quindi, solo gli interessi o non versare anche le sanzioni e gli aggi più elevati.

Quello che è chiaro, in tal senso, però, è che servirebbe un passo avanti permettendo di aderire alla rottamazione con tutto l’importo contestato e non solo con il terzo iscritto a ruolo entro il 30 giugno 2022.

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