Domanda di riammissione alla rottamazione anche in modalità frazionata, ecco perché conviene e come fare.
La rottamazione delle cartelle esattoriali può essere anche frazionata, ma cosa significa e come si fa? C’è ancora poco più di un mese di tempo, per i decaduti, per presentare domanda di riammissione alla rottamazione quater. Il termine ultimo, ricordiamo, è fissato al 30 aprile 2025.
Una volta presentata l’istanza, le azioni esecutive per il recupero dei crediti vengono sospese ed entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà accogliere o rigettare la richiesta.
Nella comunicazione di accoglimento, poi, il contribuente troverà anche il nuovo piano di rateazione per sanare la propria situazione debitoria con il Fisco che potrà prevedere o il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o, in alternativa la rateizzazione del debito in un massimo di 10 rate.
La domanda di riammissione alla rottamazione, però, può essere presentata anche in maniera frazionata. Vediamo cosa comporta.
Domanda di rottamazione frazionata
Quando si presenta istanza di riammissione si potrà decidere di presentare più istanze separata, per ognuna delle quali includere una o più cartelle esattoriali. Fermo restando che i debiti oggetto di riammissione sono soltanto quelli già inclusi con la domanda di adesione alla rottamazione quater, non per forza si deve presentare la stessa istanza con tutte le cartelle.
Per ogni carico, infatti, c’è la possibilità di presentare un’istanza diversa e in questo caso si parla di domanda in modalità frazionata. Per capire come funziona facciamo un esempio pratico. Un contribuente ha presentato la prima domanda di adesione alla rottamazione agevolata comprendendo in essa 10 cartelle esattoriali distinte. Nella presentazione di istanza di riammissione le possibilità sono diverse:
- presentare un’unica istanza che comprenda tutte le 10 cartelle;
- presentare più istanze che prevedano diverse cartelle ognuna;
- presentare 10 istanze diverse, ognuna per un carico.
Invece di una sola domanda, quindi, con la modalità frazionata se ne presentano diverse. Qual è il vantaggio di questa scelta? In caso di difficoltà economica nel pagare il dovuto il contribuente si trova nella situazione di poter scegliere per quale dilazione continuare a pagare e quale, invece, far decadere. La decadenza, in questo modo, non è generalizzata ma riguarda il singolo carico per cui non si effettua il pagamento.
Di contro, però, per ogni scadenza il contribuente si troverà a dover pagare diversi importi (e se si sceglie il pagamento con bollettini postali si deve mettere in conto anche il costo maggiore che il frazionamento comporta, perché per ogni istanza si dovrà pagare un bollettino diverso).
Spacchettare il debito della rottamazione
La dichiarazione di riammissione, come abbiamo già detto, può riguarda solo i debiti compresi nella prima domanda di adesione alla rottamazione quater, quella che è stata presentata entro il 30 giugno 2023. La norma però, non vieta di spacchettare il debito della rottamazione quater e di presentare più istanze per i diversi carichi, in modo da frazionare anche il rischio di decadenza in caso di insolvenza.
La possibilità di frazionamento è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che specifica, anche che le eventuali domande di riammissione presentate possono essere integrate entro il 30 aprile 2025. Questo significa che anche se per un determinato carico non si è presentata domanda di riammissione, il carico può essere integrato con una dichiarazione di riammissione integrativa.
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