Riammissione rottamazione quater cartelle, al via le domande domande

Patrizia Del Pidio

11/03/2025

Pubblicate le regole per presentare domanda di riammissione alla rottamazione quater per i decaduti, vediamo come fare.

Riammissione rottamazione quater cartelle, al via le domande domande

Le regole per presentare domanda di riammissione alla rottamazione quater sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione l’11 marzo. C’è tempo fino al 30 aprile per presentare istanza. A prevedere la riapertura dei termini della rottamazione quater per i decaduti, è stato il decreto Milleproroghe.

La domanda potrà essere presentata solo per i debiti già indicati nell’istanza per aderire alla definizione agevolata e solo dai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 seguito di mancato o tardivo pagamento di una o più rate.

Una volta presentata la domanda, la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2025.

A parte l’indubbio vantaggio di rientrare nella rottamazione che consente di pagare solo il debito, senza le maggiorazioni di sanzioni, aggio e interessi, ci sono altri benefici di cui chi presenta domanda può godere. La sola domanda, infatti blocca le azioni esecutive per il recupero del credito. Cosa significa questo per il contribuente?

Domanda riammissione rottamazione quater

La riapertura dei termini della rottamazione quater è contenuta nel decreto Milleproroghe. Per poter essere riammessi alla definizione agevolata bisogna essere decaduti entro il 31 dicembre 2024 (esclusi, quindi, coloro che eventualmente sono decaduti per non aver pagato la rata in scadenza il 28 febbraio 2025).

I debiti per i quali la riammissione opera sono, ovviamente, quelli per i quali era stata presentata domanda per aderire alla rottamazione quater, si parla, quindi, di cartelle esattoriali per le quali era stata già richiesta la rottamazione con l’ultima edizione della definizione agevolata.

Per la riammissione, come detto, va presentata apposita domanda entro il 30 aprile 2025 e facendolo i contribuenti avranno come effetto quello di bloccare tutte le azioni esecutive.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nella domanda è necessario indicare come si intende effettuare il pagamento tra:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • fino a un massimo di 10 rate (indicando il numero di rate).

Il pagamento prevede che siano applicati interessi al tasso del 2% a partire dal 1° novembre 2023.

La domanda può essere presentata in area riservata compilando l’apposito form, dopo l’autenticazione con Spid, Cie o Cns oppure in area pubblica, senza bisogno di autenticazione: in questo secondo caso è necessario indicare sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Si deve, inoltre, allegare un documento di riconoscimento in formato pdf e specificare l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.

Ricevuta della domanda di riammissione

Se si procede con l’invio in area riservata si riceverà tramite mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.

Per chi procede in area pubblica si riceverà una e-mail con un link che deve essere convalidato entro 72 ore. Dopo la convalida si riceverà una seconda e-mail che indicherà la presa in carico con il numero della pratica.
Se tutto quello che si è allegato alla domanda consente la riammissione si riceverà, poi, una terza e-mail con il link per scaricare “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Il link sarà valido per 15 giorni (120 ore).

La domanda blocca le azioni esecutive

Con la presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione si impedisce la prosecuzione di azioni esecutive già avviate.

Questo significa che solo presentando domanda entro il 30 aprile si sospende l’eventuale pignoramento presso terzi che, poi, con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio, si estingue definitivamente. Il pignoramento, quindi, anche se già avviato, non prosegue con la presentazione della domanda, ma solo con il pagamento della rata del 31 luglio le eventuali somme vincolate dal pignoramento, si svincolano per tornare disponibili.

La presentazione della domanda di rottamazione, inoltre, fa in modo che non divenga esecutivo l’eventuale fermo amministrativo dell’auto. Se il veicolo è già sottoposto a fermo, questo non viene meno con la presentazione della domanda di riammissione (per questo bisogna attendere il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio), ma se si è ricevuto preavviso di fermo e si presenta domanda di riammissione, il fermo amministrativo non può procedere perché, appunto, le azioni esecutive sono sospese.

Via libera anche ai rimborsi

Lo stesso discorso vale anche per i rimborsi. La riforma della riscossione ha previsto per chi ha debiti con il Fisco, che gli eventuali rimborsi spettanti siano congelati e rimangano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sarebbero dovuti essere liquidati.

Ebbene, presentando la domanda di riammissione alla rottamazione quater, il debitore si libera di questo vincolo con la conseguenza che nel periodo di sospensione delle azioni esecutive (praticamente dal 30 aprile al 31 luglio) e può sbloccare anche eventuali crediti spettanti che sono fermi a causa delle cartelle esattoriali.

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