Con la rottamazione non si applica la regola del lieve inadempimento ed il Fisco, quindi, non è affatto clemente nei confronti dei contribuenti in questo caso.
Quando si parla di riscossione il Fisco è capace anche di clemenza nei confronti dei contribuenti, ma non per chi sceglie la via della rottamazione delle cartelle esattoriali. Per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle non vi è clemenza, non sono ammessi ritardi, non sono ammesse rate non pagate e non si applica il lieve inadempimento.
L’articolo 3 del Dl 159 del 2015 prevede quello che è stato definito lieve inadempimento, ovvero quegli adempimenti nei pagamenti di somme dovute effettuati con ritardi brevi o con errori di entità limitata. In questo caso non è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione cui il contribuente ha aderito. Ma come abbiamo anticipato quanto previsto dall’articolo 3 del Dl 159 del 2015 non si applica nei casi di rateazione per definizione agevolata.
Quando il contribuente non decade per lieve inadempimento?
Escludendo i contribuenti che hanno scelto la via della rottamazione, non si
decade dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:
- quando si paga con un ritardo lieve (entro 7 giorni dalla scadenza della prima rata);
- tardivo pagamento di una rata successiva alla prima entro la scadenza di quella successiva;
- nel caso che l’importo sia insufficiente ma che tale insufficienza non superi il 3% dell’importo totale ed in ogni caso non sia superiore a 10.000 euro.
Ovviamente, nonostante non si decada dal beneficio, è prevista :
- iscrizione a ruolo della frazione non pagata in caso di somma insufficiente;
- sanzione per ritardo nel pagamento commisurata al ritardo stesso.
In caso il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro 90 giorni entro il pagamento della rata successiva pagando in un’unica soluzione o in caso di ultima rata, l’iscrizione a ruolo non è eseguita.
Lieve inadempimento e previsioni dell’Agenzia delle Entrate
Quando il lieve inadempimento è stato introdotto, nel 2015, l’ordinamento non prevedeva che irregolarità o ritardi lievi non avessero alcun rilievo per il contribuente.
Ma l’Agenzia delle Entrate con una circolare, la 27E/2013, aveva previsto la non decadenza dei piani di rateazione in essere in caso di lievi inadempimenti. Con una circolare successiva, poi, l’AdE, ha chiarito che la disciplina del lieve inadempimento di applica a partire del 22 ottobre 2015.
Ma attenzione, se il contribuente non perfeziona la sua posizione oltre i limiti previsti dal lieve inadempimento il beneficio non ha effetto e l’AdE procede con l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute dal contribuente che decade dalla rateazione in corso.
Ovviamente sarà sempre il legislatore a decidere quando applicare il lieve inadempimento e quando, invece, non applicarlo. Il lieve inadempimento, ad esempio è ammesso nella definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dalla Legge di bilancio 2023, ma non della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quater. Cerchiamo di capire meglio.
Nella rottamazione la tolleranza è diversa
Nella rottamazione delle cartelle esattoriali non è previsto lieve adempimento ma solo “tolleranza”, Infatti, dalla data di scadenza della rata, il contribuente ha 5 giorni di tolleranza per il pagamento, in caso contrario di decade dalla definizione agevolata.
Nessun lieve adempimento, quindi, per chi aderisce alla rottamazione e nessuna possibilità di pagare le rate successive alla prima entro la scadenza di quella successiva. O di pagare una rata con importo inferiore a quello dovuto.
Quando si aderisce alla sanatoria, si accettano regole diverse rispetto alla rateazione ordinaria e proprio per questo è importante comprendere che la tolleranza dei 5 giorni va sempre rispettata per non trovarsi nella spiacevole situazione di vedere decadere la definizione agevolata di cui si è fatto richiesta.
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