Le scadenze per il versamento dell’Imu sono due, una fissata al 16 giugno per l’acconto e una al 16 dicembre per il saldo dell’imposta. Vediamo come effettuare il pagamento.
Quando scade l’Imu? Le scadenze dell’Imu sono essenzialmente due, una a giugno e una a dicembre. Quella che si avvicina, quindi, è la scadenza del 16 dicembre 2023, quando i cittadini saranno chiamati a versare il saldo dell’imposta sulla casa. I due appuntamenti sono fissi, da segnare sul calendario non solo del 2023 perché, a meno che non cadano in un giorno festivo, sono uguali tutti gli anni.
L’Imu chiama alla cassa i proprietari di abitazioni diverse dalla prima casa. La seconda scadenza è il 16 dicembre, in cui si è tenuti al versamento del saldo, e la data ormai è prossima. Vediamo come pagare e le ultime novità in tema di tasse sulla casa.
Scadenza Imu 2023: quando si paga? Manca poco al saldo (o seconda rata)
Il calendario di pagamento dell’Imu è molto semplice, perché le scadenze ricorrono su base semestrale e si ripetono, invariate, ogni anno. Gli appuntamenti sono due:
- acconto o prima rata entro il 16 giugno;
- saldo o seconda rata con eventuale conguaglio entro il 16 dicembre.
Per sapere quanto pagare di Imu si fa riferimento alle aliquote approvate dal proprio Comune con apposita delibera pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Chi deve pagare il saldo Imu a dicembre 2023?
I soggetti passivi obbligati a pagare l’imposta sulla casa sono:
- i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario di immobili in leasing.
L’Imu si applica:
- a fabbricati, aree fabbricabili;
- terreni agricoli e capannoni;
- a immobili di lusso, ovvero rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Chi è esonerato dal pagamento dell’Imu
La regola generale prevede che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Sono quindi esenti:
- il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale;
- le pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
Come cambia l’Imu nel 2023
La sentenza n. 209 della Corte Costituzionale, pubblicata il 13 ottobre 2022, ha ristabilito la doppia esenzione Imu per i coniugi in relazione alla rispettiva abitazione principale dichiarando illegittima la norma che imponeva di scegliere su quale immobile pagare l’Imu.
Nel 2023 si applica ancora l’esenzione Imu per i fabbricati inagibili dopo il sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Quando spetta la riduzione Imu 2023
Fare chiarezza su chi paga e chi è esente dal pagamento del saldo Imu è fondamentale, perché la normativa degli ultimi anni è stata ricca di novità ed esoneri, molti dei quali non più attivi. In alcuni casi è ancora possibile ottenere una riduzione dell’Imu.
Vediamo allora quando spetta e come funziona lo sconto.
In presenza di alcuni requisiti specifici il contribuente può ottenere uno sconto del 50% sull’Imu dovuta. L’agevolazione spetta:
- per gli immobili di interesse storico-artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui si verificano queste condizioni;
- per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) a condizione che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia con residenza nello stesso Comune in cui si trova l’immobile in concessione.
Inoltre, è previsto uno sconto per le abitazioni locate con canone concordato, con l’Imu ridotta al 75%.
Come si paga l’Imu in scadenza il 16 dicembre 2023?
Ci sono tre modi per pagare l’Imu:
- con modello F24;
- tramite bollettino postale;
- online con PagoPA.
Oppure, tramite il proprio intermediario abilitato (commercialista o consulente fiscale).
I codici tributo da indicare nel modello F24 variano a seconda degli immobili o dei terreni:
|descrizione|codice tributo|
|Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune|3912|
|Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - comune| 3913|
|Imu - imposta municipale propria per i terreni - comune |3914|
|Imu - imposta municipale propria per i terreni - stato| 3915|
|Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune |3916|
|Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato|3917|
|Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune|3918|
|Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato|3919|
|Imu - imposta municipale propria - interessi da accertamento - comune |3923|
|Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - comune |3924|
|Imu - imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato|3925|
|Imu - imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune|3930|
|Imu - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - comune|3939|.
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Attenzione alle aliquote Imu e alle delibere dei Comuni
Il saldo Imu prevede che, se il Comune di residenza ha deliberato entro fine ottobre, siano applicate le aliquote indicate nella delibera. In mancanza di una delibera entro il 28 ottobre, per il saldo dell’Imu vengono applicate le aliquote deliberate l’anno precedente.
Questo significa che se il Comune ha provveduto a deliberare entro il 28 ottobre prevedendo un’aliquota più bassa rispetto a quella dello stesso anno, nel pagamento del saldo di dicembre sarebbe previsto anche un conguaglio di quanto pagato come acconto a giugno. La conseguenza, quindi, sarebbe di pagare un importo più basso con il saldo di dicembre rispetto a quanto versato con l’acconto a giugno.
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