Scadenza versamenti e calcolo riduzione fatturato: le istruzioni

Rosaria Imparato

14/04/2020

Scadenza versamenti, arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo della riduzione del fatturato, requisito aggiunto dal decreto Liquidità per poter usufruire della proroga degli appuntamenti col Fisco di aprile e maggio. I dettagli si trovano nella circolare n. 9 del 13 aprile 2020.

Scadenza versamenti e calcolo riduzione fatturato: le istruzioni

Scadenza versamenti e calcolo riduzione del fatturato, arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate tramite la circolare numero 9 del 13 aprile 2020.

Nonostante il documento di prassi sia stato pubblicato in un giorno festivo, il lunedì in albis, l’Agenzia delle Entrate ha concentrato nelle 44 pagine della circolare le risposte ai quesiti più frequenti sull’applicazione dei provvedimenti del decreto Liquidità.

Il decreto Liquidità ha prorogato i versamenti che scadono tra aprile e maggio, ma restringendo la platea di beneficiari dell’agevolazione (rispetto a quanto fatto precedentemente dal decreto Cura Italia), portando la nuova data da segnare sul calendario al 30 giugno.

Il decreto n. 23 dell’8 aprile ha infatti inserito dei nuovi requisiti per poter beneficiare del rinvio dei versamenti, legati alla riduzione del fatturato.

Ma come si calcola questa contrazione del fatturato? Bisogna tenere conto delle operazioni di marzo e aprile 2020, e raffrontarle con il fatturato degli stessi mesi dello scorso anno, facendo attenzione alla data di effettuazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo del fatturato ai fini del rinvio della scadenza dei versamenti stabilita dal decreto Liquidità.

Scadenza versamenti e calcolo riduzione fatturato: le istruzioni

Le istruzioni per il corretto calcolo della riduzione del fatturato, requisito necessario per godere della proroga degli appuntamenti fiscali in scadenza tra aprile e maggio, vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 9 del 13 aprile.

Circolare AdE n. 9 del 13 aprile 2020
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Ricordiamo che secondo il decreto Liquidità possono beneficiare della proroga delle scadenze fiscali di aprile e maggio i soggetti che hanno subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro;
  • del 50% in caso i ricavi o compensi superino i 50 milioni di euro.

Ma come bisogna effettuare il calcolo della riduzione del fatturato? Le somme dovute di IVA, contributi e ritenute per i mesi di marzo e aprile 2020 vanno calcolate in modo separato, e poi confrontate con il corrispettivo del mese di marzo e aprile 2019.

Quindi le situazioni di marzo e aprile si valutano seperatamente:

  • la diminuzione del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 è relativa ai versamenti di aprile 2020;
  • la diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 è relativa ai pagamenti da effettuare a maggio 2020.

I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

L’Agenzia delle Entrate specifica che:

“Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.”

Scadenza versamenti, come si verifica il calo del fatturato?

Rispondendo al quesito numero 5 al paragrafo 2.2.5 della circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su come si verifica il calo del fatturato.

Vanno prese in considerazione le operazioni fatturate a marzo e ad aprile 2020, e raffrontate con i mesi di marzo e aprile 2019.

La data da prendere in considerazione è quella dell’effettuazione delle operazioni:

  • per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero;
  • per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Ad esempio, per calcolare l’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, vanno escluse le fatture differite emesse entro il giorno 15 relative a operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Scadenza versamenti rinviata anche per le imprese agricole ed enti non commerciali

Il documento di prassi del 13 aprile specifica che anche le imprese agricole sono comprese tra le attività che possono beneficiare della proroga dei versamenti di aprile e maggio al 30 giugno 2020.

L’articolo 18 del decreto Liquidità infatti si riferisce indistintamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, senza alcuna distinzione tra le stesse.

Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione del citato articolo 18.

Il comma 5 dell’articolo 18 del Decreto Liquidità aggiunge poi nuovi destinatari della sospensione delle ritenute, estendendo l’agevolazione anche a:

  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Fra i soggetti beneficiari vi rientran le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

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