Gli scatti di anzianità sono una voce della retribuzione legata agli anni di permanenza in azienda. Cosa succede in caso di riassunzione? Il lavoratore può mantenere gli scatti? Ecco guida completa
Gli scatti di anzianità rappresentano una voce della retribuzione disciplinata dalla contrattazione collettiva, erogata al compimento di una determinata anzianità di servizio del lavoratore presso la stessa azienda.
La contrattazione collettiva si preoccupa di fissare: l’ammontare di ciascun scatto di anzianità, il numero di scatti di anzianità che il dipendente può maturare e la cadenza con la quale matura ogni scatto.
Si pensi ad esempio al Contratto collettivo Commercio e terziario - Confcommercio. Ciascun dipendente matura un massimo di 10 scatti. Ognuno di essi si applica trascorsi tre anni di servizio in azienda e ammonta a:
25,46 euro | per un livello quadro |
24,84 euro | per un primo livello |
22,83 euro | per un secondo livello |
21,95 euro | per un terzo livello |
20,66 euro | per un quarto livello |
20,30 euro | per un quinto livello |
19,73 euro | per un sesto livello |
19,47 euro | per un settimo livello |
Un’ipotesi particolare riguarda i lavoratori riassunti. Può infatti accadere che l’azienda, una volta cessato il rapporto con un dipendente, a distanza anche di anni, intenda stipulare un nuovo contratto di lavoro con la stessa persona. In queste fattispecie quali obblighi ha l’azienda in tema di scatti di anzianità? Analizziamo la fattispecie in dettaglio.
Scatti di anzianità e riassunzione, come fare per non perderli?
L’azienda è obbligata a riconoscere gli scatti di anzianità?
Nelle ipotesi di riassunzione del lavoratore, l’azienda non è soggetta ad alcun obbligo di legge o di contratto collettivo, riguardante il riconoscimento degli scatti maturati nel precedente rapporto tra le parti. Gli stessi, infatti, riprenderanno a decorrere come se il lavoratore non avesse mai avuto un contratto con l’azienda.
Il dipendente ha comunque la possibilità di chiedere, come condizione di miglior favore, l’applicazione di quanto maturato nel corso del rapporto precedente.
Richiesta al datore di lavoro
Il lavoratore candidato alla riassunzione può chiedere il riconoscimento degli scatti di anzianità nell’ambito delle negoziazioni per la stipula del contratto di lavoro.
Di norma, infatti, il momento precedente l’assunzione è quello in cui datore di lavoro e dipendente si confrontano sulle condizioni del futuro rapporto di lavoro, in particolare riguardo il trattamento economico.
Nei casi di riassunzione, la discussione sulla futura retribuzione può arricchirsi appunto dell’aspetto relativo al riconoscimento degli scatti maturati nel corso del precedente rapporto.
Il lavoratore ha la possibilità di chiedere gli scatti:
- Oralmente, nel confronto con il datore di lavoro o un suo delegato;
- In forma scritta, a mezzo messaggio di posta elettronica (e-mail o Pec) o lettera trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento;
- In forma scritta, a mezzo raccomandata consegnata direttamente al datore di lavoro.
Cosa può decidere l’azienda?
A fronte della richiesta del dipendente, l’azienda può decidere di:
- riconoscere per intero gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto;
- riconoscere in parte gli scatti maturati a titolo di superminimo;
- rifiutare il riconoscimento degli scatti di anzianità e del superminimo.
Eccezion fatta per l’ultima ipotesi, negli altri casi la decisione aziendale dev’essere comunque formalizzata nel contratto di lavoro. Nella prima ipotesi, il lavoratore avrà una «anzianità convenzionale» in luogo di quella automatica prevista dal contratto collettivo.
Al contrario, in caso di assegnazione di un superminimo, la lettera di assunzione dovrà precisare se lo stesso è da intendersi assorbibile o meno.
Si intende assorbibile una somma che diminuisce in misura pari all’aumento derivante, di volta in volta, da:
- un rinnovo del contratto collettivo;
- un passaggio di livello;
- assegnazione di un’ulteriore voce di retribuzione.
Al contrario, il superminimo non assorbibile, non subisce alcuna variazione in sede di aumento della retribuzione. Trattasi di un importo che resta «congelato» nel corso dell’intero rapporto di lavoro.
Riconoscimento per intero degli scatti, esempio pratico
Nella prima ipotesi, il datore di lavoro semplicemente ripropone nel nuovo rapporto gli scatti di anzianità già maturati. Ipotizziamo che al lavoratore Mario si applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro Commercio e terziario - Confcommercio. Nel corso del precedente rapporto l’interessato, assunto al 1° livello, ha totalizzato 3 scatti ciascuno di importo pari a 24,84 euro, per un totale di 74,52 euro.
A distanza di un anno, Mario viene riassunto, sempre al 1° livello, dalla stessa azienda, chiedendo il riconoscimento degli scatti maturati nel primo rapporto. Il datore di lavoro accorda la richiesta e, di conseguenza, la retribuzione lorda sarà formata da:
- Paga base euro 1.708,49 euro;
- Contingenza 537,52 euro;
- Terzo elemento (Milano) 11,36 euro;
- Scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto pari a 74,52 euro;
per un totale di 2.331,89 euro lordi mensili.
Dal momento che nel Ccnl Commercio gli scatti maturano ogni tre anni, trascorso questo periodo di tempo ai tre scatti già maturati se ne aggiungerà un quarto, portando così la somma complessiva a 99,36 euro.
Riconoscimento parziale degli scatti
La seconda ipotesi, contempla l’applicazione di un importo parzialmente corrispondente agli scatti maturati nel precedente rapporto. La somma in questione viene riconosciuta, di norma, come superminimo non assorbibile.
Riprendendo l’esempio precedente, a Mario viene riconosciuta una somma di 50,00 euro a titolo di superminimo non assorbibile da futuri rinnovi contrattuali o passaggi di livello. Pertanto, la retribuzione corrisponderà a:
- Paga base euro 1.708,49 euro;
- Contingenza 537,52 euro;
- Terzo elemento (Milano) 11,36 euro;
- Superminimo non assorbibile 50,00 euro;
per un totale di 2.307,37 euro lordi mensili.
Trascorsi tre anni di contratto, Mario maturerà il primo scatto, pari a 24,84 euro. Di conseguenza, la retribuzione lorda mensile sarà pari a:
- Paga base euro 1.708,49 euro;
- Contingenza 537,52 euro;
- Terzo elemento (Milano) 11,36 euro;
- Superminimo non assorbibile 50,00 euro;
- Scatti di anzianità 24,84 euro.
Rifiuto di scatti e superminimo
Nell’ipotesi in cui l’azienda rifiuti tanto gli scatti che il superminimo, la retribuzione lorda mensile corrisponderà a:
- Paga base euro 1.708,49 euro;
- Contingenza 537,52 euro;
- Terzo elemento (Milano) 11,36 euro;
per un totale di 2.257,37 euro.
Trascorsi tre anni di contratto, alla retribuzione lorda si sommerà lo scatto di 24,84 euro.
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