Le multe se pagate entro il 5° giorno sono ridotte del 30%: ci sono però delle eccezioni da tenere bene in mente.
La multa si può pagare con il 30% di “sconto”, ma solamente in alcuni casi.
Quindi, se hai commesso un’infrazione del Codice della Strada e ti è arrivata una multa a casa ti interesserà sapere se ed entro quando puoi pagarla con la riduzione del 30%. È stato il Decreto legge 169/2013 ad introdurre questa possibilità, dando ai cittadini la possibilità di pagare in misura ridotta se il saldo della sanzione avviene entro 5 giorni dalla notifica.
Prima di andare avanti, quindi, bisogna vedere cosa si intende per “notifica”: con questo termine si indica quel procedimento di consegna di un atto amministrativo o giudiziario che avviene con la consegna della raccomandata o con il ricevimento di una PEC.
Quindi, la multa si intende notificata il giorno in cui avviene la consegna della raccomandata da parte del postino. Ma fate attenzione: se questo non vi trova a casa e vi lascia il ticket nel quale vi comunica data e luogo in cui potrete ritirare la raccomandata, questa si considera comunque notificata. Quindi vi conviene ritirarla il prima possibile così da poter beneficiare perlomeno dello sconto del 30% e risparmiare qualcosa sulla sanzione.
Sconto del 30% sulle multe: come funziona
Con l’entrata in vigore del decreto legge 169/2013 è diventato possibile pagare le contravvenzioni in misura ridotta, ma solo quando il pagamento avviene un termine ben preciso: 5 giorni dalla notifica dell’atto.
Quindi, quando il verbale è stato consegnato direttamente al trasgressore - ad esempio quando si viene fermati ad un posto di blocco - la multa va pagata entro il 5° giorno successivo.
Se invece questo non viene consegnato a colui che ha commesso l’infrazione, i 5 giorni decorrono dal giorno in cui il trasgressore (o comunque il proprietario dell’auto) riceve il verbale (o l’avviso di consegna dello stesso) a casa.
Quando non si può beneficiare dello sconto
Come anticipato, però, lo sconto pur applicandosi alla maggior parte delle contravvenzioni, prevede alcune eccezioni. Nel dettaglio, non si possono pagare in misura ridotta tutte quelle infrazioni per cui la legge prevede oltre alla sanzioni pecuniaria anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo o anche della sospensione della patente di guida.
Ma d’altronde è nello stesso verbale che viene specificato se la sanzione può essere pagata con un 30% in meno, oppure se - viste le sanzioni accessorie (sempre indicate nel verbale) - ciò non è possibile. Non sono escluse dall’agevolazione invece le multe che oltre alla sanzione pecuniaria comportano la decurtazione dei punti della patente.
Tuttavia, in merito a quanto detto in precedenza, il Ministero dell’Interno - con la circolare 300/A emanata il 12 agosto 2013 - ha chiarito che la riduzione del 30% è comunque prevista quando:
- la legge stabilisce il pagamento immediato obbligatorio della sanzione, ossia in quei casi in cui colui che ha commesso l’infrazione sia titolare di una “patente di guida di categoria C, C + E, D o D + E nell’esercizio di attività di autotrasporto di persone o di cose e da conducente di veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE”
- la multa è stata comminata per guida di veicolo non coperto da polizza assicurativa. Lo sconto, però, sarà efficace solo se entro il 60° giorno dalla contestazione il trasgressore dimostra di aver stipulato un nuovo contratto di assicurazione.
Sempre il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza su quando invece lo sconto non si applica. Ciò avviene quando:
- violazione che prevede la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, anche quando questa è stata commessa alla guida di un veicolo, come ad esempio la bicicletta, per cui la patente non è richiesta;
- violazione che prevede la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo;
- sanzione - superiore a 200,00€ - per cui è stato richiesto il pagamento rateale.
Come pagare la multa ridotta
Per il saldo della sanzione con il 30% di sconto le modalità sono le stesse previste per quando l’importo si paga per intero. Quindi, il pagamento può avvenire tramite bollettino postale (utilizzando quello allegato al verbale) pagabile:
- in qualunque ufficio Postale;
- presso le ricevitorie Sisal;
- utilizzando i sistemi di home banking (pagando tramite bonifico bancario).
Ci sono poi dei Comuni, come Roma Capitale, che ammettono il pagamento della sanzione direttamente dal proprio sito istituzionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA