Scuola: non segnare le assenze sul registro di classe è reato. È questa la sentenza della Corte di Cassazione che ha sanzionato il comportamento in quanto costituisce abuso di ufficio e falso ideologico.
Scuola: non segnare come assenti gli studenti non presenti in classe è reato. È questa la sentenza n. 9155 del 2017 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto a dei docenti di un istituto paritario campano l’abuso di ufficio e falso ideologico.
Una sorte differente è toccata a due supplenti della medesima struttura, per le quali è stata rigettata l’accusa dal momento che, si legge nella sentenza, si può riscontrare la «assenza di ragioni per ritenere che abbiano avuto consapevolezza dell’altrui falsa attestazione e voluto mantenerla».
Ecco il fatto e la sentenza n. 9155/2017 della Cassazione con la quale è stato stabilito che gli insegnanti che non segnano le assenze sul registro commettono un reato.
Scuola, assenze non segnate sul registro di classe è reato: il fatto
Nella sentenza della Cassazione in cui è stato affermato che non segnare assenze sul registro è reato, è stato incriminato un istituto paritario di Eboli, dove erano stati ammessi all’esame di maturità degli studenti che, secondo l’accusa, non avrebbero raggiunto la quota minima di tre quarti dell’orario scolastico necessaria per l’accesso alla prova.
Gli alunni sarebbero infatti stati segnati come presenti nei registri scolastici anche quando non effettivamente in aula. È stata accertata anche la presenza a lavoro di alcuni ragazzi che risultavano nelle stesse ore presenti in classe nello stesso istituto.
Per la scuola i vantaggi sarebbero stati quelli di poter ricevere contributi economici da parte degli iscritti che quindi pagavano per poter essere ammessi all’esame per il diploma anche senza una costante attività in classe.
Scuola, assenze non segnate sul registro di classe è reato: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha sanzionato il comportamento dei docenti, accogliendo quella che era stata la decisione al primo grado di giudizio che li accusava di abuso di ufficio e falso ideologico. La sentenza sottolinea come il reato si configura indipendentemente dal calcolo delle ore necessarie per l’accesso all’esame di maturità.
Un’assenza non riportata è quindi perseguibile in ogni caso come reato. Con la recente decisione la Corte si uniforma a quanto già sentenziato negli anni passati.
Viene così confermata nel caso in questione la qualifica di pubblico ufficiale per il docente e il riconoscimento della natura di atti pubblici ai registri di classe. Queste attribuzioni sono valide anche nel caso di istituti paritari, come nel caso oggetto della sentenza.
Solo per le due supplenti della scuola non è stata riconosciuto nessun motivo di reato. Le insegnati avevano tenuto lezione nella classe una sola volta, una in quarta e l’altra in sesta ora. La sentenza della Corte di Appello riconosceva loro l’estraneità ai fatti dal momento che «l’attestazione sulle presenze non era stata fatta da loro bensì dall’insegnante della prima ora, non potendosi attribuire alle due imputate la responsabilità per la mancata verifica/falsa attestazione».
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