Se non accendo il riscaldamento in condominio devo pagare comunque?

Ilena D’Errico

24 Novembre 2024 - 00:14

Quanto puoi risparmiare se non accendi il riscaldamento in condominio, cosa devi pagare comunque e quando puoi evitarlo.

Se non accendo il riscaldamento in condominio devo pagare comunque?

Le spese per il riscaldamento possono comportare un esborso non indifferente e non è certo raro che i consumatori cerchino strategie per contenerle. Qualcuno, molti di più di quanto si pensi, arriva anche a non utilizzare il riscaldamento, provando a sperimentare varie soluzioni alternative. C’è anche chi, più semplicemente, trascorre davvero poco tempo in casa e pertanto trova inutile riscaldarla. Ciò che accomuna gran parte di queste persone è il rammarico al momento di pagare le spese condominiali. Quasi tutti, pur non avendo acceso i termosifoni, devono partecipare in una certa misura. È giusto così o si può fare qualcosa per evitarlo?

Se non accendo i termosifoni devo pagare il riscaldamento condominiale?

Bolletta alla mano si può facilmente verificare che non tutta la spesa per il riscaldamento condominiale dipende dai consumi effettivi. Questi ultimi rappresentano senza dubbio la componente preponderante del totale, che dunque dipende fortemente dall’utilizzo del riscaldamento, ma sono la sola voce di spesa. Si ha anche la spesa involontaria, una quota di cui difficilmente i condomini possono liberarsi.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. I consumi effettivi dipendono esclusivamente dall’utilizzo del riscaldamento. Per quanto tempo l’impianto resta acceso e a quale potenza sono quindi gli elementi che determinano questa voce di spesa. Per ridurla senza rinunciare al comfort ci sono diversi accorgimenti, ma il più importante è assicurare all’immobile un adeguato isolamento termico. In questo modo il calore non si disperderà in modo eccessivo e sarà possibile ottenere una temperatura ottimale anche riducendo tempi e potenza di accensione.

Quando si parla di spesa involontaria si pensa per lo più alla dispersione termica, per la quale il calore proveniente dagli appartamenti adiacenti si propaga, seppur in maniera non significativa, verso gli altri. Un appartamento con il riscaldamento sempre spento è quindi sempre riscaldato, in maniera davvero minima, se tutti gli altri utilizzano l’impianto. La spesa involontaria del riscaldamento, in ogni caso, comprende tutto ciò che è necessario al funzionamento dell’impianto.

Si pensi dunque alle perdite della rete di distribuzione, alle spese di conduzione e manutenzione, ma anche semplicemente alle spese di gestione e lettura di contabilizzazione. Insomma, tutta quella parte che riguarda il servizio di riscaldamento, del quale tutti i condomini usufruiscono o possono usufruire. Il fatto che il condomino con il riscaldamento spento tragga comunque un certo beneficio dall’impianto può far apparire il pagamento della quota involontaria più giusto e corretto, ma è tutt’altro il principio che ispira questa regola.

L’articolo 1123 del Codice civile obbliga tutti i condomini a preservare il condominio, contribuendo alle spese di conservazione, gestione e manutenzione. Un dovere che dipende dalla proprietà e non dall’effettiva prestazione del servizio. Per questo motivo, nessun condomino è esonerato dal pagamento della quota fissa del riscaldamento, nemmeno se tiene sempre i termosifoni spenti.

Certo, in questa ipotesi avrà comunque una spesa periodica molto ridotta, ma non per questo azzerata. Le citate spese ricadono infatti su tutti i condomini in modo proporzionale, spesso in base ai millesimi di proprietà di ciascuno ma non necessariamente. Bisogna dunque considerare che i condomini condividono la proprietà dell’impianto di riscaldamento, a prescindere dall’utilizzo che ne fanno (e anche in caso di distacco dall’impianto centralizzato) e sono quindi tutti obbligati a fronteggiare i relativi costi.

C’è persino una sentenza della Corte di Cassazione - la n. 9526/2014 - che ribadisce l’obbligo di sostenere gli oneri e l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, che ricade su ogni condomino in qualità di comproprietario dello stesso. I giudici hanno in particolare analizzato un caso di distacco dall’impianto condominiale, ricordando comunque che ciò non esonera dal pagamento delle spese di riscaldamento che non riguardano i consumi: oltre alla manutenzione, anche il consumo di carburante e di esercizio. Di pari passo, il condomino che si è distaccato può ottenere il riallaccio a propria discrezione.

La Corte, tuttavia, ricorda anche che il condomino distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento può essere esonerato dal pagamento delle spese involontarie con consenso unanime di tutti i condomini. Di certo, non basta non accendere il riscaldamento per evitare completamente la spesa.

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