Una guida alla separazione con addebito: in quali casi si attribuisce la colpa, quali effetti ha sul divorzio e sui rapporti patrimoniali e quando si può ottenere.
La separazione con addebito esiste ancora, nonostante molti abbiano dei dubbi a riguardo. In effetti la giurisprudenza a riguardo è cambiata nel corso degli anni, adattandosi alla società, ma l’istituto della separazione per colpa non è stato superato. Spesso però risulta difficile comprendere quali sono le cause di addebito, considerando che la stessa azione (come un tradimento, l’abbandono del tetto coniugale o la mancanza di rapporti sessuali) può dar luogo all’addebito in alcuni casi ed essere rilevante in altri.
Per l’attribuzione della colpa al marito o alla moglie bisogna infatti guardare alla crisi coniugale e a ciò che l’ha causata, ma prima di approfondire i motivi che portano all’addebito della separazione bisogna definire in cosa consiste l’addebito - e perché non ha nulla a che fare con il risarcimento - e quali conseguenze provoca rispetto alla separazione senza colpe.
Ecco quello che c’è da sapere in proposito, con alcuni esempi pratici dalla giurisprudenza più recente e uno sguardo anche all’aspetto procedurale: come si fa il ricorso, quali costi e tempi bisogna aspettarsi e quali modalità usare.
Cos’è l’addebito della separazione
L’addebito della separazione è l’accertamento delle colpe che hanno causato la fine della relazione coniugale e che hanno provocato la crisi. Questo tipo di separazione può quindi essere richiesta quando i motivi della crisi coniugale non sono indipendenti dalla volontà delle parti o comunque non parimenti divisi, bensì attribuibili alla volontà precisa di uno dei coniugi.
Per esempio, i presupposti per l’addebito mancano quando la coppia si separa perché non c’è più armonia, senza che vi sia un motivo specifico che abbia causato la rottura. L’addebito è un modo per certificare l’esistenza di una colpa maggioritaria che ha portato alla separazione. Il termine può far pensare all’aspetto economico, ma in realtà l’accertamento della colpa ha conseguenze patrimoniali soltanto indirette.
Si evidenzia, in particolare, che l’addebito della separazione non equivale al risarcimento danni né lo comporta automaticamente e che non permette di ottenere l’assegno di mantenimento in mancanza dei presupposti (o nemmeno in misura maggiore ai presupposti).
Le cause di addebito
Per definire in modo chiaro quali sono le cause dell’addebito della separazione si può richiamare l’ordinanza n. 32837/2022 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti. In particolare, deve essere provato il nesso causale tra il comportamento volontario del coniuge e l’irreversibile crisi coniugale. Da qui si evince perché non è il comportamento da solo a poter definire se c’è una colpa o meno.
La violazione dei doveri coniugali comporta dunque l’addebito laddove renda impossibile proseguire la convivenza e l’unione tra i coniugi, non quando sia secondaria rispetto alla crisi. Ovviamente, è da escludere l’addebito per le violazioni che sono invece dovute proprio alla rottura (in questo caso il rapporto di causalità è invertito). Vediamo di seguito alcuni esempi pratici.
Tradimento
Ciò che chiamiamo adulterio o tradimento corrisponde alla violazione dell’obbligo di fedeltà che sorge tra i coniugi al momento del matrimonio e come tale è di norma causa di addebito della separazione, in quanto rende solitamente improseguibile il rapporto di fiducia, benessere e armonia.
Come precisato dall’ordinanza n. 27955/2022 della Corte di Cassazione, tuttavia, la determinazione dell’addebito non è automatica. In particolare, il tradimento non comporta l’addebito quando è provato che non c’è nesso causale rispetto alla separazione (di solito perché la crisi era già in atto oppure perché era accettato dal coniuge).
Violenza e maltrattamenti
La violenza psicologica e fisica e i maltrattamenti costituiscono un capitolo a parte nelle cause di addebito della separazione. Si tratta di atti talmente gravi da non necessitare particolari valutazioni per la colpa, non rilevando la temporalità e il comportamento della vittima, a meno che entrambi i coniugi usino comportamenti violenti analoghi.
Abbandono del tetto coniugale
L’allontanamento dalla casa coniugale, il cosiddetto abbandono del tetto coniugale, è una palese violazione del dovere di coabitazione; pertanto è di norma causa di addebito della separazione, a meno che il coniuge provi l’esistenza della giusta causa.
La giusta causa di abbandono del tetto coniugale può trovarsi nel comportamento del coniuge che ha reso impossibile continuare serenamente la convivenza, ma anche in ragioni oggettive come un trasferimento di lavoro di cui i coniugi avevano precedentemente discusso o il trasferimento per sottoporsi a cure mediche e così via.
Mancanza di rapporti sessuali
La mancanza di rapporti sessuali può comportare l’addebito della separazione a carico del coniuge che pone in essere il rifiuto persistente e immotivato. Non c’è alcun riferimento alla procreazione, ma si considera l’impedimento alla coltivazione dell’affectio coniugalis, quell’affettività che caratterizza la vita di coppia.
Attenzione, però: il rifiuto ad avere rapporti sessuali con il marito o la moglie comporta l’addebito della separazione soltanto quando:
- è persistente nel tempo;
- è immotivato;
- causa la crisi coniugale.
Le conseguenze dell’addebito della separazione
L’addebito della separazione certifica che uno dei coniugi è colpevole della rottura e dunque non meritevole di accedere ai diritti che spettano dopo la separazione classica. In particolare, per il coniuge a cui viene addebitata la separazione le conseguenze sono due:
- La perdita dei diritti successori;
- la perdita dell’eventuale diritto all’assegno di mantenimento.
Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non ha quindi alcun diritto sull’eredità dell’altro, né può ricevere un assegno di mantenimento a prescindere dalle condizioni economiche delle parti, ma ha comunque diritto alla pensione ai superstiti (sia indiretta che di reversibilità). Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione che versa in stato di bisogno ha inoltre comunque diritto agli alimenti.
Conseguenze per i figli
L’addebito della separazione a carico di un coniuge piuttosto che dell’altro non ha alcun effetto per i figli della coppia, i quali mantengono i medesimi diritti nei confronti di entrambi i genitori. Le condizioni dell’affidamento, del diritto di visita, della collocazione e del mantenimento dei minori sono comunque decise dal giudice tenendo conto degli interessi della prole.
Conseguenze sul divorzio
L’addebito della separazione non ha conseguenze sul divorzio, considerando che quest’ultimo elimina di per sé i diritti successori, tanto che non si esclude automaticamente il diritto all’assegno divorzile. Per l’assegno divorzile deve comunque essere considerato anche l’addebito della separazione, insieme ai criteri ordinari (disparità economica, contributo dato alla vita matrimoniale e così via).
I vantaggi
Il vantaggio della separazione con addebito è che permette di escludere il coniuge colpevole dal proprio asse ereditario e di non dovergli corrispondere l’assegno di mantenimento. Oltretutto, il coniuge a cui è stata addebitata la separazione è condannato al pagamento delle spese legali.
Attenzione, tuttavia, che l’addebito della separazione non comporta comunque un diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge offeso, per il quale bisogna comunque verificare i normali presupposti (e lo stesso per la determinazione dell’importo). Infine, l’addebito ha natura sanzionatoria e dunque non dà adito a un risarcimento danni in modo automatico.
Il risarcimento deve essere richiesto provando i danni subiti a causa delle violazioni del coniuge, al di là della crisi coniugale.
Come chiedere la separazione con addebito
La separazione con addebito può essere richiesta esclusivamente nella forma giudiziale, non essendo possibile farlo dinanzi al sindaco o tramite la negoziazione assistita. Il ricorso deve quindi essere inviato in tribunale tramite un avvocato, per ottenere la fissazione dell’udienza di comparsa tra le parti. Non può trattarsi di una procedura consensuale (anche laddove i coniugi fossero invece d’accordo), dunque bisogna attendere 12 mesi per il divorzio, ma grazie alla riforma Cartabia la domanda può essere presentata contestualmente.
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