Molti hanno installato il fotovoltaico a casa con l’obiettivo di risparmiare in bolletta e magari guadagnare qualche soldo con lo scambio di energia, ma si pagano le tasse sul fotovoltaico?
Si pagano le tasse sul fotovoltaico? Questa la domanda che si fanno molti contribuenti.
I soggetti che hanno installato il fotovoltaico e ceduto l’energia non utilizzata attraverso il GSE (Gestore Servizi Energetici) e di conseguenza hanno ricevuto un’entrata si chiedono se devono versare le imposte, in particolare Irpef e Iva, su tali importi.
Un contribuente ha, infatti, chiesto all’Agenzia delle entrate, tramite la rubrica FiscoOggi
Vorrei inserire nella precompilata la riscossione di importi dal GSE (per impianto fotovoltaico) riscossi nel 2023. Ho individuato la sezione “Altri redditi” ma non trovo la corretta definizione tra le causali. Mi potete dare indicazioni in merito?
Ecco cosa risponde l’Agenzia delle entrate alla domanda “si pagano le tasse sul fotovoltaico?”
Come si pagano le tasse sul fotovoltaico
L’Agenzia ricorda che le disposizioni in merito a tale questione sono state dettate con la circolare 46 del 2007. I proventi della vendita di energia elettrica devono essere dichiarati nella sezione “Redditi Diversi”.
Si tratta di contributi economici ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”.
Tali proventi rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto, devono essere riportati, con il codice 1, nel rigo D5 del modello 730/2024 (quadro D - “Altri redditi”).
Per chi presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14 (colonna 2).
Nel caso in oggetto trova applicazione l’articolo 67 del Tuir, comma 1, lett. i.
Tale trattamento fiscale si applica anche nel caso in cui il soggetto “produttore” sia un condominio.
Ricordiamo che sono previste tariffe incentivanti per la vendita di energia elettrica prodotta in eccedenza. L’energia scambiata viene misurata attraverso un apposito contatore posto all’uscita dell’impianto.
Gli impianti di potenza fino a 20 kw, possono accedere al c.d. servizio di “scambio sul posto” (anche detto Net Metering), facendone richiesta all’impresa distributrice competente per il territorio dove l’impianto è ubicato. In alternativa, possono cedere al gestore della rete elettrica l’energia prodotta.
In caso di scambio sul posto, l’energia prodotta in eccedenza si trasforma in un credito, non genera quindi un vero reddito. Tali crediti energetici non devono essere dichiarati. Le imposte devono quindi essere pagate solo in caso di scambio con il GSE.
Trattamento Iva per l’impianto fotovoltaico
La circolare precisa che alle somme percepite non si applica IVA, si tratta di esclusione dal campo di applicazione dell’imposta. Le somme erogate non possono essere considerate un prezzo o corrispettivo, ma una somma utile a ristorare il titolare dell’impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell’impianto medesimo e di quelli di esercizio (articolo 7 decreto legislativo 387 del 2003).
Precisa la circolare che l’esclusione Iva si applica anche nel caso in cui il “produttore” di energia realizza l’impianto fotovoltaico nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
L’Iva assolta a monte sull’acquisto o sulla realizzazione dell’impianto medesimo è, invece, detraibile se l’impianto è stato realizzato nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, mentre è indetraibile nel caso in cui l’impianto sia in parte utilizzato per fini privati o comunque estranei all’esercizio di impresa, arte o professione.
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