Si pagano le tasse sul rimborso spese professionali?

Claudia Cervi

29/09/2022

Il rimborso delle spese professionali che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili è reddito imponibile ai fini Irpef. L’Agenzia delle Entrate spiega il perché.

Si pagano le tasse sul rimborso spese professionali?

Si pagano le tasse sul rimborso spese professionali?
Questa la domanda inviata all’Agenzia delle Entrate da un professionista che ha ricevuto una somma di denaro in restituzione di canoni di locazione non abitativi pagati in eccesso e di cui vuole conoscere la rilevanza reddituale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate si tratta di somme che costituiscono reddito di lavoro autonomo assoggettate a imposizione e a ritenute. Nella risposta a interpello n. 482 del 28 settembre 2022, l’Agenzia spiega il perché.

Perché si pagano le tasse sul rimborso spese professionali

Il rimborso delle spese professionali, inerenti all’esercizio dell’attività professionale, rientra tra i redditi da lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate va contro l’interpretazione prospettata dal contribuente che ritiene non imponibile la sopravvenienza attiva relativa alla correzione in diminuzione dei costi, citando la risoluzione n.163/E del 2001.

L’amministrazione finanziaria spiega invece perché si pagano le tasse sul rimborso spese professionali, richiamando l’articolo 54 del TUIR che definisce come viene determinato il reddito da lavoro autonomo:

«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde».

Rimborso spese professionali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia precisa che le somme dirette a «risarcire» le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito hanno rilevanza reddituale dato che, come confermato dalla risoluzione n.356/E del 2007, sono il «rimborso» di un costo che il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo.

La rilevanza reddituale del «rimborso» di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stata ribadita anche dalla risoluzione n. 106/E del 2010: «il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973».

Rimborso spese professionali: conclusioni

Per concludere, l’Agenzia conferma che le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso di canoni pagati in eccesso concorrono alla formazione del reddito da lavoro autonomo e risultano dunque imponibili ai fini Irpef nell’anno di percezione dal momento che sono inerenti l’esercizio della attività professionale svolta.

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