Si possono avere due contratti di lavoro con lo stesso datore?

Claudio Garau

6 Giugno 2023 - 14:34

La legge vieta la possibilità di avere due contratti di lavoro con lo stesso datore oppure no? Ecco come stanno le cose e quali regole debbono essere rispettate dalle parti del rapporto di lavoro.

Si possono avere due contratti di lavoro con lo stesso datore?

Come è noto, i rapporti di lavoro subordinato trovano la loro origine nel contratto individuale che il neo-assunto firma con l’azienda o il datore di lavoro. Talvolta però le esigenze di chi assume possono cambiare nel corso del tempo e può succedere che il datore proponga al dipendente di collaborare con lui per lo svolgimento di altre mansioni, diverse da quelle per cui il lavoratore era stato inserito originariamente in organico.

Ebbene, in casi come questo, l’azienda non intende aggiungere altre ore al contratto di lavoro in essere, oppure dare spazio al cosiddetto lavoro straordinario o supplementare. L’intenzione è un’altra e differente: si tratta tipicamente delle situazioni in cui è in ballo la stipula di un nuovo contratto di lavoro autonomo o parasubordinato. La situazione vedrebbe dunque l’azienda nella doppia veste di datrice di lavoro e committente. Ma si tratta anche di quei casi in cui ci si interroghi sull’ammissibilità di un doppio contratto di lavoro subordinato con lo stesso datore.

Ecco perché, nel corso di questo articolo, vedremo se queste ipotesi sono effettivamente possibili e dunque legali o, se invece, vi sono limiti alla firma di due contratti di lavoro diversi con la stessa azienda allo stesso tempo. I dettagli.

Due contratti di lavoro diversi con la stessa azienda: si può fare? Il caso del lavoro autonomo

Rispondiamo subito al quesito che ci siamo posti. La legge non vieta a priori la possibilità di un doppio contratto di lavoro, tuttavia l’ipotesi è consentita alle parti a precise condizioni, che ora - in sintesi - esporremo:

  • i due contratti debbono rispondere ad esigenze distinte del datore di lavoro, che rendono dunque indispensabile due firme diverse su due testi diversi;
  • le modalità di svolgimento dell’attività, a loro volta, debbono essere diverse.

Qualora le dette condizioni non siano rispettate, il contratto autonomo o il contratto di collaborazione di fatto si trasforma in contratto di lavoro subordinato, perché viene ’assorbito’ dal primo contratto di lavoro dipendente. Negli anni giurisprudenza e Ministero del Lavoro hanno espresso proprio questo orientamento, togliendo ogni dubbio sulla possibilità dei due contratti con lo stesso datore.

Pertanto se il proprio datore di lavoro ha indicato al dipendente un’attività nuova ma non direttamente correlata al rapporto di lavoro subordinato già esistente, ed anzi da esercitarsi con un livello di autonomia maggiore - appunto una collaborazione o lavoro autonomo - sarà assolutamente legittimo avere due contratti separati con la stessa azienda.

Tuttavia il lavoratore può tutelarsi contro casi di elusione delle norme del diritto del lavoro. Perciò in caso di dubbi sulle effettive modalità di svolgimento dell’attività, al fine di accertarsi che il contratto parasubordinato o autonomo non nasconda in verità un contratto di lavoro dipendente, il lavoratore farà bene a rivolgersi ad un sindacato.

Doppio contratto di lavoro dipendente e tutela della salute del lavoratore

Altra e diversa ipotesi è quella in cui il lavoratore vada a stipulare due contratti di lavoro dipendente con lo stesso datore. Anche questa ipotesi è almeno sulla carta ammissibile e non contraria alla legge, ma occorre fare alcune precisazioni a riguardo.

La legge - al fine di proteggere l’integrità psicofisica del lavoratore - prevede un limite massimo di ore in cui si può lavorare come dipendenti. Ciò vuol dire che è possibile avere due lavori come dipendente - anche con lo stesso datore - ma a condizione che:

  • non venga superato il limite di 40 ore di lavoro alla settimana, che per alcuni diventano 48 ore di lavoro (compresi gli straordinari) se previsto dal Ccnl di settore, sommando i distinti rapporti di lavoro subordinato in corso di svolgimento. Attenzione però perché i vari contratti collettivi possono indicare che questo limite sia valutato sulla media dei dodici mesi (con la conseguenza che è ben possibile, per un mese, lavorare più di 48 ore se nel mese posteriore si lavora di meno);
  • siano rispettati i riposi previsti dalla legge, vale a dire il riposo giornaliero pari ad almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore e il riposo settimanale pari ad almeno 35 ore ogni 7 giorni, come media in 14 giorni.

A ben vedere questo vuol dire che non è conforme alla legge avere due contratti di lavoro da dipendente a tempo pieno, ma piuttosto il lavoratore può cumulare due rapporti part time - anche con lo stesso datore.

D’altronde, come appena accennato, non si possono superare le 40 ore di lavoro alla settimana che, per determinati lavoratori, se indicato dal loro contratto collettivo, possono arrivare anche a 48 ore (incluse le ore di lavoro straordinario), per ogni periodo di 7 giorni. Si tratta di disposizioni che servono ovviamente a proteggere la salute del lavoratore.

Ulteriori chiarimenti sul doppio contratto di lavoro subordinato

Ribadiamo che anche il caso del doppio contratto di lavoro dipendente con lo stesso datore deve ritenersi, almeno sulla carta, lecito. Infatti la contemporaneità di due differenti e distinte mansioni e / o livelli di inquadramento è ammissibile anche se il dipendente potrebbe essere chiamato a dimostrare, in termini pratici, quale impegno temporale riguardi il primo rapporto di lavoro dipendente e quale invece il secondo. Chiaro che al fine di evitare irregolarità ed elusioni delle norme a tutela del lavoro, occorre che i due contratti:

  • abbiano ad oggetto due diverse tipologie di lavori;
  • rispondano a una effettiva necessità del datore di lavoro e alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni.

Quanto sopra visto con riferimento all’orario di lavoro, vale però soltanto quando coesistono due o più rapporti di lavoro subordinato. Nessun limite è infatti previsto quando uno dei lavori è autonomo, come ora vedremo.

Doppio contratto e limiti all’orario di lavoro: valgono anche per il lavoro autonomo?

Ci si potrebbe domandare se vi sono limiti d’orario in caso di due contratti di lavoro, uno subordinato e l’altro autonomo / collaborazione con lo stesso soggetto. D’altronde la Costituzione e la legge prevedono il diritto al riposo giornaliero, che non può essere derogato dalle parti.

Ebbene se, con lo stessa figura in veste di datore di lavoro e committente al contempo, sono applicati due contratti distinti - uno subordinato ed uno autonomo o parasubordinato - non c’è alcuna possibile incompatibilità legata all’orario di lavoro e ai suoi limiti. Ed anzi non si può parlare di limiti di cumulo tra gli orari dei due differenti lavori.

Questo perché sul piano dell’impegno orario, da un lato c’è un contratto subordinato, che può essere part-time o full-time, ma dall’altro lato abbiamo - come è noto - un contratto che non comporta un impegno orario preciso. Si tratta infatti di lavoro autonomo e il committente non può obbligare ad un orario di lavoro né il lavoratore autonomo né il collaboratore.

Pertanto, per fare un semplice esempio, un dipendente con un contratto a tempo pieno è libero, quando termina le proprie mansioni giornaliere - e quindi durante il tempo che sarebbe adibito al riposo - di fare un’ulteriore attività autonoma, presso la stessa azienda ed anche con partita Iva e in modo continuativo.

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