Sismabonus acquisto casa antisismica al 110%: il termine per la compravendita slitta al 31 dicembre 2022. Più tempo per sottoscrivere i contratti. Le condizioni nel PNRR 2.
Ieri sera la Camera ha convertito definitivamente in legge il Decreto Pnrr 2 (Dl 36/2022).
Un emendamento approvato al disegno di legge di conversione del dl Pnrr 2, prevede la concessione di più tempo per sottoscrivere i contratti di compravendita per l’acquisto di case antisismiche e per beneficiare, quindi, della maxi detrazione «sismabonus acquisti».
Il termine per la stipula del rogito slitta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
Il periodo si allunga per l’accesso al bonus dunque, ma attenzione: la proroga è limitata. Riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno già registrato il preliminare e rispettano una serie di altri requisiti. Per gli altri contribuenti resta la scadenza del 30 giugno 2022.
Per poter fruire della detrazione sismabonus acquisti nella versione superbonus 110%, la scadenza generale entro la quale è necessario stipulare il rogito di acquisto dell’immobile antisismico, rimane il 30 giugno 2022.
Tuttavia, secondo la nuova disposizione apportata dall’emendamento, che aggiunge un nuovo comma 4-bis dopo il comma 4 dell’articolo 119, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, gli acquirenti delle suddette unità immobiliari, che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, e in presenza di altre condizioni, potranno stipulare l’atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno, ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
Approfondiamo di seguito quali sono i requisiti di accesso alla proroga.
Sismabonus 110% per l’acquisto di case antisismiche fino al 31 dicembre 2022
Il Decreto Pnrr 2 sposta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per stipulare il contratto di compravendita dell’immobile antisismico. Però, come precedentemente detto, per potersi avvalere della proroga, bisogna rispettare tutte le seguenti condizioni:
- entro il 30 giugno 2022 deve essere stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- devono essere stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e deve essere maturato il relativo credito d’imposta;
- bisogna aver ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l’immobile deve essere stato accatastato almeno in categoria F/4.
Le regole per la detrazione sismabonus acquisti
La scadenza del «sismabonus acquisti», con aliquota al 110%, era prevista per il 30 giugno 2022. Le proroghe e le modifiche apportate al superbonus negli scorsi mesi non hanno infatti toccato l’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche.
La detrazione sismabonus acquisti, introdotta dal comma 1-quater dell’articolo 16 del dl n. 63/2013, prevede che gli acquirenti di immobili nuovi, sui quali sono stati effettuati interventi di demolizione e ricostruzione per la riduzione del rischio sismico, possano beneficiare di una detrazione di imposta che, a seconda della percentuale della riduzione conseguita, è pari:
- al 75%, se la demolizione ha portato al passaggio a una classe di rischio inferiore (con tetto di spesa a 96mila euro);
- all’85% se la demolizione ha portato al passaggio a due classi di rischio inferiore (con tetto di spesa a 96mila euro).
Le modifiche al decreto Pnrr 2
Come premesso, con l’approvazione alla Camera della conversione in legge del dl 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr 2), si prevede una novità.
La norma stabilisce che, per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
I dubbi sono stati sollevati in merito alla tempistica per l’applicazione della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, a cui aveva dato una prima risposta la circolare dell’Agenzia delle entrate n.30/2020.
Anche attraverso un’interrogazione svolta nella VI Commissione finanze della Camera dei deputati era stata riproposta la questione in questi termini. Difatti l’interrogazione così recitava:
non sembra chiaro se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l’atto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l’immobile abbia ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico
A questo punto con l’approvazione della Camera alla legge di conversione del decreto Pnrr si chiarisce con legge che: per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico, e il cui immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
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