Smart working: novità con il decreto Ristori in quanto è previsto per chi ha i figli in didattica a distanza e fino ai 16 anni. Lo stesso vale per il congedo parentale COVID-19.
Smart working: novità con il decreto Ristori perché garantito anche a chi ha i figli in didattica a distanza. Non solo, il nuovo decreto n.137/2020 del 28 ottobre lo estende anche anche ai genitori con figli di età superiore ai 14 anni e fino ai 16.
Il nuovo decreto va a modificare di fatto l’articolo 21-bis del decreto Agosto convertito nella legge n.126/2020. Le stesse novità riguardano anche il congedo parentale che può essere richiesto nel caso in cui il genitore non possa ricorrere allo smart working. Vediamo nel dettaglio le novità del decreto Ristori in materia di smart working.
Smart working per figli fino a 16 anni e in didattica a distanza
Lo smart working può essere richiesto per figli fino a 16 anni e anche nel caso in cui si trovino in didattica a distanza. A stabilirlo l’articolo 22 del decreto Ristori in vigore dal 29 ottobre e che modifica l’articolo 21-bis inserito in fase di conversione del decreto Agosto che ora è la legge n. 126/2020.
Se il decreto Agosto prevede al comma 1 che lo smart working possa essere richiesto per figli fino a 14 anni e solo in caso di quarantena scolastica, il decreto Ristori lo modifica e in particolare il comma 1 dell’articolo 22 recita:
“1. All’articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “minore di anni quattordici” sono sostituite dalle seguenti: “minore di anni sedici” e dopo le parole: “sia pubblici che privati” sono aggiunte le seguenti: “nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici”.”
Lo smart working può essere richiesto, stando al decreto Agosto, non solo in caso di quarantena per contatto all’interno dell’istituto scolastico, ora anche con la didattica a distanza, ma anche per contatto avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. Lo stesso vale in caso di contatto con positivo si è verificato si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Molte di queste attività hanno chiuso con il DPCM del 24 ottobre.
Solo nel caso in cui non si possa ricorrere allo smart working, allora si può richiedere il congedo parentale COVID-19 (come da decreto n.111 dell’8 settembre che ha introdotto la misura poi assorbita nel dl Agosto durante la fase della sua conversione in legge).
Smart working per genitori con figli disabili
Nulla cambia per lo smart working per genitori con figli disabili con il decreto Ristori pertanto restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 21-ter del decreto Agosto convertito in legge.
Ricordiamo che la legge n.126/2020 del 13 ottobre stabilisce che i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta dalla legge 104, possono ricorrere allo smart working senza accordo, nella modalità semplificata dunque, fino al 30 giugno 2021.
Il ricorso allo smart working in tal caso vale se nel nucleo familiare non è presente altro genitore non lavoratore e se l’attività lavorativa non richiede necessariamente la presenza fisica.
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