Modello 770/2024: i soggetti obbligati e novità 2025

Nadia Pascale

30 Settembre 2024 - 09:06

Entro il 31 ottobre deve essere presentato il modello 770/2024, ma chi sono i soggetti obbligati? Ecco tutte le novità per il 2024 e chi, invece, dal 2025 potrà evitare l’adempimento.

Modello 770/2024: i soggetti obbligati e novità 2025

Il modello 770/2024 deve essere presentato entro giovedì 31 ottobre. L’adempimento è a carico dei sostituti di imposta che hanno versato a titolo definitivo o di acconto le ritenute operate su compensi e premi.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario. Nel caso delle Amministrazioni dello Stato deve essere presentato dai soggetti incaricati.
Si ricorda che per molti contribuenti, e in particolare per i sostituti di imposta /datori di lavoro, questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui è necessario effettuare questo adempimanto, infatti con il decreto 1 del 2024 si avvia il superamento del modello 770 anche se in via sperimentale.

Ma ecco nel dettaglio quali soggetti sono tenuti a presentare il modello 770/2024 e le novità previste dal prossimo anno.

Modello 770/2024: elenco soggetti obbligati a compilazione ed invio del modello

Il modello 770/2024 deve essere compilato ed inviato telematicamente dai soggetti che nel periodo d’imposta 2023 hanno corrisposto specifiche somme o valori.
Alla dichiarazione in questione sono quindi obbligati i seguenti soggetti:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Modello 770/2024
Modello 770/2024
Istruzioni compilazione modello 770/2024
Istruzioni compilazione modello 770/2024

Per quali ritenute deve essere presentato il modello 770/2024?

Il modello770/2024 deve essere presentato dai soggetti che abbiano effettuato ritenute a titolo di acconto o definitivo sulle seguenti somme o valori:

  • redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • redditi da lavoro autonomo o assimilati;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale;
  • affitti brevi inseriti all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate in seguito a esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme comunque liquidate per effetto di acquisizioni coattive in seguito a occupazioni di urgenza.

Ricordiamo che in caso di omessa presentazione del modello 770/2024 si applicano le sanzioni previste per il mancato adempimento.

Il modello 770 nel 2025

Negli ultimi anni si è spesso parlato di una possibile modifica, se non addirittura di una eliminazione del modello 770. Si tratta, infatti, di un doppio adempimento visto che i sostituti di imposta entro il 16 di ogni mese devono provvedere a versare le imposte trattenute per il mese di competenza precedente utilizzando il Modello F24 e annualmente deve disporre la Certificazione Unica (CU).

Le prime novità partono proprio dal 2025, infatti, in via sperimentale alcuni soggetti passivi possono optare per la comunicazione mensile delle ritenute in sostituzione del modello 770/2024.

La novità è prevista nel decreto “Razionalizzazione e semplificazione adempimenti tributari”, decreto 1 del 2024, articolo 16. Questo prevede per i sostituti d’imposta con non più di 5 dipendenti calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente la possibilità di avvalersi della comunicazione semplificata.

Chi opta per la dichiarazione semplificata deve comunicare i dati relativi alle ritenute alla fonte sui compensi per lavoro dipendente o autonomo, direttamente al momento dei versamenti mensili, indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute deve effettuarsi con modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Non occorre una specifica comunicazione per esercitare tale opzione, ma basta il comportamento concludente del soggetto passivo.

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