Condomino non paga: si può staccare l’acqua?

Anna Maria D’Andrea

30 Aprile 2018 - 16:33

Si può staccare l’acqua al condomino che non paga? Per il Tribunale di Bologna la risposta è si: si può lasciare letteralmente a secco i morosi.

Condomino non paga: si può staccare l’acqua?

Non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga: sebbene si tratti di un bene essenziale al moroso può essere sospesa l’erogazione del servizio idrico.

A dare nuove indicazioni sulla gestione della complessa vita di condominio è il Tribunale di Bologna che, con l’Ordinanza pubblicata il 3 aprile 2018, ha stabilito che non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga la propria quota.

Nel caso di mancato pagamento dei consumi effettuati per più di sei mesi il condominio è autorizzato alla sospensione della fornitura di acqua e riscaldamento: le tutele introdotte dal DPCM del 26 agosto 2016, ovvero l’erogazione di un minimo di acqua anche ai condomini morosi, si applicano esclusivamente ai soggetti con documentato stato di disagio economico e sociale.

Un’interpretazione restrittiva della legge che ammette la possibilità di lasciare letteralmente a secco il condomino che non paga l’acqua e che non onora i propri debiti per più di sei mesi.

Al condomino che non paga si può staccare l’acqua

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bologna l’impossibilità di sospendere l’erogazione dell’acqua al condomino che non paga è subordinata alla verifica dell’effettiva situazione di disagio del soggetto moroso.

Questo perché, sebbene il DPCM del 26 agosto 2016 abbia previsto l’obbligo di erogazione di un quantitativo minimo di acqua e gas anche in caso di morosità, la norma si rivolge esclusivamente ai casi di effettivo disagio legato a problemi economici o sociali.

Negli altri casi, il mancato pagamento dei consumi di acqua e riscaldamento per un periodo superiore a sei mesi comporta la possibilità di sospendere l’erogazione di tali servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Divieto di interruzione che, quindi, si restringe ai soli casi di problemi documentati e che quindi possono essere dimostrabili, lasciando tuttavia aperta la questione sulle difficoltà di staccare l’acqua o il riscaldamento ad uno solo dei condomini all’interno di un edificio comune, sia per motivi tecnici che per quanto riguarda la necessità di accedere all’interno dell’abitazione del soggetto in questione.

Quando è vietata la sospensione di acqua e riscaldamento ai morosi

L’innovazione apportata dall’Ordinanza del Tribunale di Bologna consiste nella nuova interpretazione del DPCM del 29 agosto 2016 il quale prevede che, nonostante la morosità, non sia possibile interrompere la fornitura di acqua e riscaldamento ai condomini in stato di disagio economico e sociale.

In questi casi la legge ha voluto prevedere un esplicito diritto a ricevere un quantitativo minimo di acqua, pari a 50 litri e calcolato sulla base del numero di componenti della famiglia, anche in caso di impossibilità di pagamento.

Tuttavia, per i morosi in condominio che non versano in situazioni di disagio, il Tribunale di Bologna ha evidenziato come continuare ad erogare il servizio anche a chi non paga (ma potrebbe farlo) equivarrebbe ad una legittimazione del comportamento scorretto.

A “pagarne” le conseguenze sarebbero i restanti condomini, che hanno davanti due scelte: pagare i consumi del condomino moroso oppure trovarsi loro stessi a vedersi sospendere la fornitura d’acqua da parte della società che gestisce il servizio.

Pertanto, la tutela del diritto al salute per i condomini morosi non può essere esteso a tutti i condomini ma soltanto ai casi in cui chi non paga è motivato da reali e documentati problemi di carattere economico e sociale.

Una pronuncia che certamente cambierà la gestione della vita di condominio, con la gioia di chi ha sempre pagato e, al contrario, col malcontento dei più “furbi”.

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# Acqua

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