L’ispettorato nazionale del lavoro ha fatto chiarezza sulle sanzioni previste per il datore di lavoro che paga più stipendi in nero. Maxi sanzione quando si tratta di lavoratori in nero.
La legge 205/2017 obbliga i datori di lavoro a pagare gli stipendi con metodi tracciabili e vengono previste sanzioni molto severe per chi continua ad utilizzare i contanti.
Riguardo alle sanzioni per i datori di lavoro che pagano gli stipendi in contanti anziché con bonifici o assegni è intervenuto l’ispettorato nazionale del lavoro con la nota 606/2021, con la quale è stata fatta chiarezza su cosa succede in caso di reiterata violazione. Quali rischi per il datore di lavoro che paga più stipendi in contanti? A quanto ammonta la sanzione in questo caso? Ci si chiedeva, infatti, se in tal caso potesse essere utilizzato il cosiddetto principio del “cumulo giuridico”, il quale stabilisce che venga applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
In questo modo ci sarebbe la possibilità di uno “sconto” sulla sanzione altrimenti prevista per chi commette la stessa violazione per più mesi consecutivi, pagando quindi più di uno stipendio in contanti.
Vi anticipiamo che l’ispettorato del lavoro ha disconosciuto questa possibilità, confermando quindi la maxi sanzione oggi prevista per chi abitualmente non utilizza sistemi di pagamento tracciabili per lo stipendio dei propri dipendenti.
Pagamento in contanti dello stipendio: quali sanzioni?
L’INL ha fatto chiarezza sulle sanzioni previste per la mancata tracciabilità delle paghe, ossia dell’obbligo per i datori di lavoro - come pure i committenti - di pagare retribuzioni e compensi solo attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando i cosiddetti mezzi di pagamento tracciabili (come ad esempio un bonifico).
Il legislatore, con la legge 205/2017, ha previsto una sanzione che va dai 1.000 ai 5.000 euro per ogni violazione. In caso di reiterato pagamento in contanti dello stipendio, quindi, la sanzione rischia di essere molto salata.
Anche perché, come anticipato, l’ispettorato nazionale del lavoro ha spiegato che non è in alcun modo possibile applicare il principio del cumulo giuridico. Secondo l’INL, infatti, ciò vorrebbe dire l’applicabilità a violazioni commesse per più mensilità e quindi con più condotte: ipotesi che la giurisprudenza ha escluso dal campo di applicazione del cumulo giuridico.
Di conseguenza, in caso di pagamento in contanti dello stipendio si applica una maxi sanzione quando:
- lo stipendio viene pagato in contanti per più mensilità;
- lo stipendio viene pagato in contanti lo stesso mese ma per più lavoratori;
- lo stipendio viene pagato in contanti per più mesi a più lavoratori.
Di conseguenza, per ogni singola violazione si applica una sanzione cha va dai 1.000 ai 5.000 euro, con la possibilità che l’importo della stessa arrivi a cifre elevate in caso di condotta reiterata.
Stipendio pagato in contanti al lavoratore in nero: quali sanzioni?
L’ispettorato nazionale del lavoro ha fatto chiarezza su un altro concetto: nel dettaglio, dal momento che il suddetto illecito si perfeziona indipendentemente da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria, non si applica il principio del “cumulo giuridico” neppure nel caso in cui lo stipendio sia pagato in contanti ai lavoratori assunti senza regolare contratto.
Queste due violazioni non sono riconducibili ad una configurazione unitaria: per questo motivo, in caso di stipendio pagato in contanti al lavoratore assunto in nero, si applica una duplice sanzione. Da un lato quella prevista per il mancato utilizzo dei metodi tracciabili, dall’altra le sanzioni oggi previste per il lavoro in nero, di importo variabile a seconda del periodo d’impiego.
Ricordiamo che si tratta di sanzioni che vanno da 1.800 a 10.800 euro per lavoratore impiegato in nero per un massimo di 30 giorni, da 3.600 a 21.600 euro per impiego da 31 a 60 giorni e da 7.200 a 43.200 euro per impiego oltre 60 giorni.
Vi è poi una maggiorazione del 20% nel caso di assunzione in nero di stranieri senza permesso di soggiorno, minori in età non lavorativa o percettori del Reddito di Cittadinanza.
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